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Numero d'incarto:
52.1999.176
Data decisione, Autorità:
01.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00176
Lugano
1º settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 26 maggio 1999, no. 2291, del Consiglio di Stato, che ha accolto
per quanto ricevibile il ricorso del ricorrente, avverso la risoluzione 30
marzo 1999 con la quale il municipio di __________ ha ordinato il sequestro
definitivo del cane dell'insorgente ed il suo affidamento alla Società __________
degli animali di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 febbraio 1999 il cane
di proprietà di __________, un volpino maschio, placchetta no. __________, ha
morsicato __________ __________, poi deceduta in data 16 marzo 1999. In
relazione al decesso è stata aperta un'inchiesta penale, le cui risultanze non
sono tuttavia ancora note.
Con lettera 22 febbraio 1999 quattro persone si sono rivolte
al municipio di __________ lamentandosi di essere state morsicate dal cane in
questione e ne hanno chiesto la soppressione immediata.
B. Con decisione 23 febbraio
1999, il municipio di __________, richiamato l'art. 107 LOC, ha intimato a
__________ di provvedere immediatamente all'allontanamento dell'animale,
rivolgendosi alla Società protezione animali oppure ai veterinari della zona
per l'eliminazione fisica. La decisione, munita degli ordinari rimedi di
diritto, non è stata impugnata ed il 18 marzo 1999 il ricorrente ha consegnato
l'animale alla società in parola.
C. Con risoluzione 30 marzo
1999 il municipio di __________ ha ordinato il sequestro definitivo
dell'animale e il suo affidamento alla Società protezione animali di __________.
L'ordine è stato impartito sulla base degli art. 107 LOC, 152 del regolamento organico
comunale del 3 febbraio 1994 e dell'ordinanza municipale sulla detenzione dei
cani del 25 gennaio 1994.
D. Con ricorso 16 aprile 1999
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento
della decisione 30 marzo 1999, con la quale era stato disposto il sequestro
definitivo dell'animale ed il suo affidamento alla società summenzionata.
Il 26 maggio 1999 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato
irricevibile il gravame per quanto rivolto contro l'ordine di allontanamento,
considerato che sia quest'ultimo che l'ordine di soppressione erano già stati
disposti nella decisione 23 febbraio 1999, ormai cresciuta in giudicato. Il
Governo ha poi ritenuto illegale l'ordine di sequestro, in quanto trattasi di
un provvedimento cautelare di natura provvisoria, dunque non applicabile alla
presente fattispecie. Anche ammettendo che con la misura di sequestro il
municipio avesse voluto porre in atto una misura di confisca, il provvedimento
sarebbe in ogni caso da annullare, in quanto privo di base legale. Il Consiglio
di Stato ha pertanto annullato l'ordine in questione.
E. Contro tale pronuncia
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento. A mente del ricorrente l'ordine di allontanamento
contenuto nella decisione 23 febbraio 1999 aveva carattere provvisorio in
attesa delle risultanze dell'inchiesta penale, mentre la risoluzione 23
febbraio 1999 disponeva una misura definitiva. A torto dunque il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso su tale punto. Sostiene che le
aggressioni rimproverate al suo cane non sono state comprovate, né egli ha mai
avuto la possibilità di verificare la fondatezza delle accuse mossegli né
tantomeno di prendere posizione.
F. All'accoglimento del gravame
si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni poste a
fondamento della propria decisione. Ad identica conclusione è giunto il
municipio di __________ con delle argomentazioni, di cui si dirà, all'occorrenza,
nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva
del ricorrente è data dagli art. 43 PAmm e 209 LOC. Il gravame, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
Per principio possono
formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti
adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire,
modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul
diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A.
Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200).
-
A mente del ricorrente
l'ordine di allontanamento contenuto nella decisione 23 febbraio 1999 aveva
unicamente carattere provvisorio. L'interpretazione data dall'insorgente non
regge.
3.1. Nella risoluzione in parola si legge infatti quanto
segue:
"Nell'intento di tutelare l'incolumità dei cittadini
che transitano sulla strada comunale nei pressi della sua abitazione, richiamato
l'art. 107 LOC il Municipio le intima:
-di provvedere immediatamente all'allontanamento dell'animale.
Per questa operazione può rivolgersi alla Società
protezione animali di __________, che ci legge in copia; oppure per l'eliminazione
fisica ai signori veterinari di zona __________ o __________ di
__________."
Il municipio aveva dunque chiarito in modo inequivocabile che
non si trattava di un provvedimento provvisorio. Non poteva infatti essere
interpretata altrimenti l'indicazione del nome di due veterinari per procedere
all'eliminazione fisica, misura a chiaro carattere definitivo. Pure il fatto
che il provvedimento era volto a salvaguardare l'incolumità dei cittadini
doveva indurre il ricorrente a ritenere che l'ordine aveva tale connotazione.
Egli non poteva dunque credere che l'allontanamento fosse provvisorio in attesa
delle risultanze dell'inchiesta penale, non venendo fatto alcun riferimento a
tale circostanza.
3.2. Il successivo scritto 30 marzo 1999 non ha modificato,
costituito o soppresso alcun diritto od obbligo dell'amministrato. A
prescindere dalla terminologia impropria utilizzata, l'ordine era volto
unicamente a puntualizzare e ribadire la precedente risoluzione. Infatti il
municipio, richiamata la decisione 23 febbraio 1999, ha indicato che il
"sequestro definitivo dell'animale" si rendeva necessario, non
essendo stato dato seguito al primo ordine di allontanamento (in realtà
eseguito il 18 marzo 1999). In sostanza si tratta dunque soltanto di uno
scritto confermativo, non di una decisione nel senso sopracitata, che pertanto
non può neppure essere oggetto di ricorso.
3.3. Considerato che la decisione 23 febbraio 1999 non solo è
cresciuta in giudicato, bensì è anche stata eseguita, la stessa non può ora più
essere rimessa in discussione. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque
dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente per quanto rivolto contro
l'ordine di allontanamento.
Viste le considerazioni sin qui esposte, l'esame del
dispositivo no. 2 della decisione impugnata diviene irrilevante. Infatti le delucidazioni
addotte dal Governo in merito alla confisca dell'animale sono superflue, in
quanto, come si è visto, lo scritto 30 marzo 1999 era unicamente volto a
ribadire il precedente ordine.
- Sulla scorta di quanto fin
qui esposto, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107; 208 e 209 LOC; 152 Regolamento organico comunale di Prugiasco del
3 febbraio 1994 e ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 25 gennaio
1994; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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