AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.16
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00016-20
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 14 e 18 gennaio 1999 di
a) __________
patrocinati dall'avv. __________
b) __________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la
decisione 22 dicembre 1998, no. 5936, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 3 luglio
1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti
(UPP) ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione a gestire il bar
__________ di __________;
viste le risposte:
-
18 gennaio 1999 di __________
-
28 gennaio 1999 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
3 febbraio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
al ricorso sub a)
-
28 gennaio 1999 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
3 febbraio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
24 febbraio 1999 di __________ e
__________;
al ricorso sub b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il ricorrente __________
è proprietario di uno stabile situato a __________ in via __________. Il
pianterreno è occupato dal bar __________. I piani superiori costituiscono
invece la residenza __________, formata da appartamenti mono e bilocali, dati
in locazione alla __________. Il ricorrente __________ è il gerente del bar,
mentre la __________ è titolare della relativa autorizzazione di gestione.
b. Il 20 febbraio 1998 la Polizia cantonale ha effettuato una
vasta operazione intesa ad accertare soggiorni illegali ed attività abusive
delle cosiddette turiste del sesso, ovvero di donne straniere stabilitesi in
Ticino per dedicarsi alla prostituzione. Nell’ambito di questa operazione, che
ha interessato diversi esercizi pubblici del luganese, sono state fermate 21
giovani donne straniere, provenienti da paesi sudamericani o dell’est, che
hanno dichiarato di alloggiare negli appartamentini situati sopra il bar
__________. Sottoposte a stringente interrogatorio, hanno tutte negato di
esercitare la prostituzione. Non hanno comunque saputo fornire spiegazioni attendibili
in merito allo scopo del loro soggiorno ed alla provenienza dei mezzi con cui
provvedevano al loro sostentamento, in particolare al pagamento dell’elevato canone
di locazione (fr. 120.- al giorno). Tutte sono state espulse dalla Svizzera e
colpite da un divieto d’entrata.
B. Preso atto delle risultanze
dell’inchiesta svolta dalla polizia, l’Ufficio Permessi e Passaporti (UPP) del
Dipartimento delle istituzioni ha contestato alla titolare dell’autorizzazione
a gestire il bar ed al suo gerente di aver violato l’obbligo di tutelare il buon
costume negli esercizi pubblici (art. 53 LEsPub) e di aver disatteso il divieto
di utilizzarli per attività estranee (12 LEsPub).
Raccolte le osservazioni degli interessati, il 3 luglio 1998
lo stesso Dipartimento ha ordinato la chiusura del bar per un periodo di 10
giorni per violazione delle succitate norme di legge.
C. Con giudizio 22 dicembre
1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le
impugnative contro di esso inoltrate dal gerente del bar __________, dalla
__________ e dal proprietario dello stabile.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il bar fungesse da semplice
locale di ricezione di un postribolo. Ne ha quindi dedotto che l’esercizio
pubblico fosse stato destinato ad attività estranee agli scopi per i quali gli
era stata rilasciata la patente.
D. Con due distinti ricorsi i
soccombenti impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione
pronunciata dal Dipartimento delle istituzioni (UPP).
a) __________ e la __________ rimproverano anzitutto al Consiglio
di Stato di aver violato il diritto di essere sentiti, rifiutandosi di assumere
le prove richieste. Nel merito contestano recisamente che il bar __________ sia
diventato luogo d’incontro fra prostitute ed i loro clienti. Le deposizioni
rese dalle donne interrogate dalla polizia non permetterebbero affatto di
trarre questa deduzione.
Comunque, soggiungono, anche se l’ipotesi prospettata
dall’autorità corrispondesse al vero, l’infrazione non sussisterebbe, poiché la
prostituzione non viene esercitata nel bar, ma negli appartamenti sovrastanti.
Il trattamento riservato loro dall’autorità cantonale,
concludono, sarebbe peraltro discriminatorio. L'autorità cantonale si asterrebbe
infatti da qualsiasi intervento nei confronti dei night club, che pure
favoriscono gli incontri fra prostitute e clienti.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dal ricorrente
__________, che, eccepita la mancata assunzione delle prove richieste in prima
istanza, sottolinea l’inesistenza di riscontri suscettibili di collegare al bar
__________ l’attività esercitata dalle donne interrogate dalla polizia. Da
questi atti emergerebbe soltanto che quest’ultime alloggiavano negli
appartamenti sovrastanti l’esercizio pubblico. Non risulterebbe affatto che vi
esercitavano la prostituzione.
E. All'accoglimento dei ricorsi
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni, che
hanno succintamente contestato le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, tutti più o meno direttamente toccati dal provvedimento
impugnato, può essere ammessa. Le impugnative, inoltrate entro i termini di
legge, sono dunque ricevibili in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
procedere all’assunzione delle ulteriori prove chieste dai ricorrenti. Non tocca
invero a questo tribunale sobbarcarsi l’onere degli accertamenti istruttori che
le precedenti istanze hanno omesso di effettuare.
- Giusta l'art. 68 LEsPub,
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa
comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno
anche temporaneamente uno dei requisiti previsti degli art. 11, 12, 14, 26-28;
b) si
contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento
d'applicazione (RLesPub);
c) non si
effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio
perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione deve rispettare il
principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata
alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia delle sanzioni
prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66 LEsPub)
e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento, quest’ ultimo,
che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo
rilascio.
- 3.1. L’art. 53 LEsPub
stabilisce che il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete
e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate
vicinanze.
La norma sancisce indirettamente il divieto di esercitare
attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi pubblici. Sono
quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune senso del
pudore.
La semplice acquisizione di clienti da parte di prostitute
non è per principio considerata un atto contrario al buon costume. Nella misura
in cui non vien fatto capo a pratiche di adescamento che suscitano scandalo,
l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro delle attività
tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.
3.2. L'art. 12 LEsPub dispone dal canto suo che i locali dell'esercizio
pubblico non possono essere usati per scopi estranei alla sua attività. Il
divieto è volto ad escludere dagli esercizi pubblici attività collaterali
suscettibili di disattendere le finalità perseguite dalla legge (cfr. art. 1 LEsPub),
compromettendone l’ordinata gestione, incidendo negativamente sulla qualità dei
servizi offerti od arrecando pregiudizio alle esigenze di sicurezza e di ordine
pubblico tutelate dalla legge.
Gli spazi dell’esercizio pubblico, precisa l’art. 42 RLEsPub,
devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti l’attività
dell’esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato da eventuali
superfici del medesimo stabile adibite ad altro uso.
3.3. Il bar è definito come l'esercizio pubblico nel quale si
servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi,
pasticcini e gelati. A seconda delle caratteristiche dei locali e della specie
di cibi e bevande che vi sono serviti in modo preponderante, i caffè o i bar
possono essere qualificati quali pasticcerie, tea-room, gelaterie (art. 30 RLEsPub).
3.4. L’esercizio occasionale di attività imprenditoriali da
parte di avventori all’interno di un esercizio pubblico non viola di per sé il
divieto sancito dall’art. 12 LEsPub. Un esercizio pubblico, in particolare un
bar, non è in effetti soltanto un luogo destinato al ristoro, ma anche un luogo
d’attesa, di conversazione, di svago e d’incontro fra conoscenti, amici ed
operatori economici, che possono frequentarlo ed intrattenervisi anche al solo
scopo di allacciare rapporti d’affari. In quest’ordine di idee, non si può per
principio ravvisare una violazione dell’art. 12 LesPub già nel semplice fatto
che un esercizio pubblico venga frequentato da singole prostitute in passiva
attesa di clienti.
Il divieto in questione può tuttavia risultare disatteso
quando le attività estranee agli scopi specifici dell’esercizio pubblico esplicate
dai suoi avventori perdono qualsiasi connotazione di occasionalità e
contingenza per assumere, con il concorso attivo o con la tacita connivenza del
gestore, una rilevanza tale da diventarne la funzione principale, relegando
quella relativa al ristoro al rango di attività marginale, subalterna o di
semplice copertura.
Per ravvisare nella frequentazione di un esercizio pubblico
da parte di prostitute gli estremi di una violazione del divieto in esame
occorre comunque dimostrare concretamente che le attività svolte da quest’ultime
all’interno del ritrovo hanno assunto un’importanza tale da fargli perdere la
sua funzione specifica, per conferirgli - con la connivenza del gestore -
quella di luogo destinato a promuovere il mercato del sesso. In questo contesto
non è decisivo il fatto che il meretricio vero e proprio venga consumato
altrove. Già la mera offerta di prestazioni di servizio costituisce in effetti
un’attività commerciale. Ciò vale anche per le prostitute, tanto nel caso in
cui offrano le loro prestazioni sulla pubblica via (DTF 101 la 473 seg.),
quanto nel caso in cui l’offerta di servizi sessuali a pagamento abbia luogo
all’interno di un esercizio pubblico.
- 4.1. Nell’evenienza
concreta, il Dipartimento delle istituzioni addebita in sostanza ai ricorrenti
di aver trasformato il bar __________ in un locale di ricezione del postribolo
che si è insediato negli appartamenti della sovrastante residenza __________.
In sede d’inchiesta di polizia, le locatrici di tali
appartamenti
- tutte giovani di nazionalità straniera, soggiornanti a __________ sulla
scorta di un semplice visto turistico - hanno negato di esercitare la
prostituzione. Numerosi e convergenti indizi permettono tuttavia di ritenere
del tutto inveritiere le deposizioni rese da queste “turiste”. La loro
provenienza da paesi noti come esportatori di prostitute (paesi sudamericani o
dell’est), la loro giovane età, il canone di locazione insolitamente alto (fr.
120.- al giorno), che pagano anticipatamente per un modesto alloggio, il fatto
che non siano accompagnate da familiari o da amici che provvedano al loro
sostentamento e l’ingente dotazione di preservativi rinvenuta dalla polizia
permettono di ritenere che si siano stabilite negli appartamenti sovrastanti il
bar __________ all’unico scopo di potervi esercitare la prostituzione.
4.2. Questa conclusione non permette tuttavia ancora di affermare
che il bar __________ non sia altro che il locale di ricezione del postribolo
insediatosi negli appartamenti situati ai piani superiori.
Dalle deposizioni rese dalle “turiste” interrogate dalla
polizia risulta in effetti soltanto che queste operatrici del sesso alloggiavano
negli appartamenti della residenza __________. I verbali non forniscono per
contro sufficienti indicazioni in merito alla loro presenza all’interno del bar
ed alle attività che vi avrebbero esercitato. All’infuori di una singola
indicazione, risultante da una deposizione, gli atti non permettono in
particolare di stabilire con sufficiente certezza se le donne interrogate siano
state fermate nei loro appartamenti o all’interno dell’esercizio pubblico.
Nulla è dato di sapere d’altro canto sul conto di altri avventori presenti nel
locale in occasione dell’intervento della polizia. All’infuori delle ragazze
tradotte in polizia e poi espulse, nessun altro sembra essere stato interrogato:
né il gerente, né il personale di servizio.
Considerata l’ubicazione degli appartamenti, è possibile che
le locatarie approfittino del ritrovo sottostante per acquisire i loro clienti.
Questa circostanza non permette tuttavia ancora di concludere che il bar
__________ sia ormai diventato una sorta di anticamera del postribolo
insediatosi negli appartamenti della residenza __________, perdendo o facendo
in tal modo passare in secondo piano la sua funzione specifica di luogo di
ristoro.
- Ferme queste premesse, non
rientrando nei compiti specifici di questo tribunale quello di emendare le
carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori e non essendo,
d’altro canto, nemmeno dimostrato che all’interno dell’esercizio pubblico vengono
esercitate attività contrarie al buon costume, i ricorsi devono essere accolti.
La sanzione dipartimentale impugnata e la decisione governativa che la conferma
vanno quindi annullate, siccome fondate su accertamenti insufficienti.
Resta ovviamente riservata al Dipartimento delle istituzioni
la facoltà di riassumere il caso e di rendere una nuova decisione previa
assunzione delle prove mancanti.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 12, 21, 52, 58 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 dicembre 1998, no.
5936, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 3 luglio 1998 del
Dipartimento delle istituzioni (UPP).
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
A titolo di ripetibili lo
Stato rifonderà:
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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