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Numero d'incarto:
52.1999.133
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00133
Lugano
2 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 1998 della
Sezione degli stranieri che ha dichiarato decaduto il suo permesso di
domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, nata a
__________ (AV-Italia) il 22 ottobre 1957, ha risieduto in Svizzera al
beneficio di un permesso di domicilio durante gli anni settanta, allorquando
era coniugata con il cittadino italiano domiciliato __________. Separatasi legalmente
dal marito (il divorzio è stato pronunciato soltanto nel 1986), è rientrata in
Italia dal 1978 al 1980, perdendo il permesso di domicilio.
Ritornata a Berna per lavoro nel 1980, ha ottenuto il
permesso di dimora e, dopo essersi trasferita in Ticino per convivere con
__________ il 30 marzo 1982, è stata messa nuovamente al beneficio del permesso
di domicilio a partire dal 24 giugno 1983, con ultima scadenza al 24 giugno
1998.
Dall'8 dicembre 1997 è alle dipendenze del Ristorante
__________ di __________.
B. Con decisione 21 settembre
1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
rilasciato a __________, fondadosi su un rapporto della Gendarmeria cantonale
di __________, dal quale ha rilevato che l'interessata era rimasta assente
dalla Svizzera per più di sei mesi, più precisamente da settembre 1995 all'8
dicembre 1997. L'autorità dipartimentale ha intimato a __________ di lasciare
il territorio svizzero entro il 30 novembre 1998.
C. Avverso la predetta
decisione dipartimentale __________ è insorta avanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha sostenuto di essersi recata a __________
(Foggia-I) senza intenzione di stabilirvisi durevolmente, unicamente per un
dovere morale nei confronti della madre e per coadiuvare i famigliari
nell'accudirla, essendo bisognosa di assistenza e di cure continue.
Ha negato di essersi trasferita stabilmente in Italia dal
mese di settembre 1995 fino all'8 dicembre 1997. Durante questo periodo sarebbe
ritornata regolarmente a __________, per occuparsi della vendita della sua casa
d'abitazione e dall'inizio del 1997, dopo aver venduto l'immobile, avrebbe
soggiornato presso la figlia a __________. Sarebbe rimasta ad alternanza un
mese circa presso la madre e due o tre settimane in Ticino. Ha affermato di
essere stata in buona fede, perché ritornando regolarmente in Ticino non
pensava di dovere segnalare la sua partenza.
D. Con risoluzione 13 aprile
1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'Esecutivo, esaminato il
rapporto di Polizia e sulla base dei verbali di interrogatorio raccolti in tale
rapporto, ha confermato che la ricorrente era rimasta per più di sei mesi all'estero
con la conseguenza che il suo permesso di domicilio era decaduto.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato
il permesso di domicilio. A suo dire il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto
in debita considerazione nessuna sua giustificazione e nemmeno la sua situazione
oggettivamente e soggettivamente assai particolare. Ripropone perciò in buona
sostanza tutte le argomentazioni già sottoposte al vaglio dell'autorità
inferiore, in particolare spiega di non avere lasciato la Svizzera durevolmente
spostando il suo centro di interessi in Italia.
Rileva di non aver saputo e nemmeno supposto prima del mese
di giugno 1998 che il suo permesso di domicilio era da considerare decaduto. In
precedenza, ripresentatasi all'Ufficio regionale degli stranieri agli inizi di
dicembre 1997 poco prima di iniziare a lavorare presso il __________, mostrati
il permesso di domicilio C e il passaporto, le era stato anzi assicurato che
poteva ritornare nel mese di giugno 1998 per il "rinnovo" del
permesso. Proprio in concomitanza con la richiesta di rinnovo presentata a fine
giugno 1998, come indicatole, è venuta a sapere che il permesso di domicilio
era stato dichiarato decaduto.
F. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(art. 10 lett. a LALPS dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è
ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio
o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369
segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169). La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è pertanto data in applicazione dell'art. 10 lett. a LALPS.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) è ricevibile
in ordine.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima
della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una
proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Per residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS si intende la
permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo
criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento
di domicilio o del centro di interessi, viste le difficoltà di interpretazione
che questi concetti comportano (112 Ib 1 consid. 2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto
il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede
effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al
di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in
caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un
appartamento in Svizzera e alloggiare presso parenti e amici ivi residenti per
brevi periodi non basta a evitare la decadenza del permesso di domicilio, e
questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero è
determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese
(DTF 120 Ib 369 ss, consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante
è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi,
senza richiedere una proroga di tale termine. Le cause che hanno determinato
l'allontamento dalla Svizzera rispettivamente i motivi dell'interessato sono
del tutto irrilevanti (DTF 120 Ib pag. 372).
- 3.1. Alla luce della
predetta dottrina e giurisprudenza va innanzitutto rilevato che i motivi
addotti dalla ricorrente per giustificare suo rientro in Italia presso la madre
non possono essere presi in considerazione, quand'anche legittimi. Il suo
rimprovero al Consiglio di Stato di non averli presi in considerazione è
pertanto infondato. Piuttosto in questa sede deve essere analizzato se
sussistono prove sufficienti per affermare che la ricorrente ha soggiornato per
più di sei mesi all'estero, con la conseguenza che ex lege, in applicazione
dell'art. 9 cpv.1 lett. c LDDS, il suo permesso di domicilio deve essere
considerato decaduto.
3.2. Durante l'interrogatorio 2 luglio 1998, davanti alla
Polizia cantonale, __________ ha dichiarato quanto segue:
"Ho abitato a __________ in via __________ (in casa
propria) sino alla fine di settembre 1995.
In seguito mi sono trasferita ad __________ (Prov. di
Foggia) da mia madre ammalata. Ritornavo in Ticino nel Luganese da mia figlia
__________, domic. a __________. Quivi mi fermavo alcuni giorni, intendo dire
una decina di giorni ogni due mesi, indi ritornavo ad Ascoli. Ho sempre
mantenuto il domicilio a __________ ".
In un secondo tempo, la ricorrente ha parzialmente corretto le
indicazioni rilasciate alla Polizia, anche per il tramite della sua
patrocinatrice, indicando in particolare di essersi fermata per più tempo in
Svizzera durante i suoi rientri. Queste correzioni, peraltro nemmeno suffragate
da prove concludenti, non possono essere ammesse, ritenuto che la ricorrente ha
sottoscritto il verbale in parola senza nulla eccepire, confermando in tal modo
la veridicità e la fedefacenza del suo contenuto. In quella sede ha inoltre
affermato di essere rientrata stabilmente in Svizzera a partire dall'8 dicembre
1997, allorquando ha iniziato a lavorare presso il ristorante __________. Le
dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente stessa dimostrano perciò che il
periodo della sua assenza dalla Svizzera è stato di oltre sei mesi. I soggiorni
effettuati presso la figlia a __________, come tali, non sono atti secondo
giurisprudenza ad interrompere il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS (cfr. consid. 2).
-
La ricorrente sostiene che
nel corso del mese di dicembre 1997 le sono state fornite delle assicurazioni
da parte dell'Ufficio degli stranieri riguardo alla possibilità di "rinnovare"
il suo permesso di domicilio nel mese di giugno 1998. Per questo motivo sarebbe
stata in perfetta buona fede fino al momento di richiedere il "rinnovo",
nel mese di giugno 1998. Di tale assicurazione non v'è prova agli atti. La
ricorrente non potrebbe, inoltre, prevalersene con successo. Non solo perché
sarebbe stata data da un'autorità incompetente (l'ufficio regionale degli
stranieri non è competente a rilasciare i permessi di domicilio) ma soprattutto
perché i permessi di domicilio sono di durata indeterminata e non possono
essere rinnovati (art. 6 cpv. 1 LDDS): è il relativo libretto che viene
rilasciato, per motivi di controllo, per una durata limitata e che, pertanto,
può essere prorogato (art. 11 cpv. 3 ODDS).
-
Rientrata in Svizzera nel
dicembre 1998, la ricorrente ha subito iniziato a lavorare presso il Ristorante
__________. Sostiene quindi che siccome ha un lavoro e può bastare a sè stessa,
non sussisterebbe alcun interesse pubblico prevalente per negarle il
"rinnovo" del permesso di domicilio. Tale circostanza è ininfluente,
perché la decadenza del permesso di domicilio dipende esclusivamente dal fatto
che lo straniero abbia lasciato decorrere il termine di sei mesi di cui
all'art. 9 cpv. 3 LDDS. Non sussiste dunque alcuna possibilità di effettuare
una ponderazione di interessi. Semmai il fatto che la ricorrente abbia trovato
un'opportunità di lavoro potrà essere considerato nell'ambito dell'esame dei
requisiti per porla eventualmente al beneficio di un permesso di dimora.
-
Stando quanto precede, si
deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto. Il ricorso va
pertanto respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. d LDDS, 10 lett. a LALPS,
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, 22 ottobre 1957, cittadina italiana,
è tenuta a lasciare il territorio svizzero entro il 31 agosto 1999,
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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