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Numero d'incarto:
52.1999.132
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00132
Lugano
2 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 aprile 1999, no. 1656, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 8 febbraio 1999, no. E
56, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del
permesso di dimora;
viste le risposte:
· 10 maggio 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato;
· 12 maggio 1999 della Sezione degli stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
iugoslava nata il 30 novembre 1956, è entrata in Svizzera il 20 giugno 1991
beneficiando di permessi di dimora per stagionali come pure di permessi
rilasciati nell'ambito dell'Azione Bosnia-Erzegovina, con ultima scadenza al 31
ottobre 1996.
Con decisione 16 gennaio 1997 l'ufficio federale degli
stranieri ha ordinato all'insorgente di lasciare il territorio elvetico entro
il 30 aprile 1997 in applicazione del Decreto del Consiglio federale del 3
aprile 1997 ed alla decisione del Consiglio federale del 26 giugno 1996.
B. Il 27 aprile 1997 __________
si è unita in matrimonio con il connazionale __________ (classe 1953), titolare
di un permesso di domicilio nel nostro Cantone. Di conseguenza la ricorrente è
stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, con ultima scadenza
fissata per il 26 aprile 1998.
C. Il 30 novembre 1997
__________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di __________ che la
moglie si era trasferita presso il ristorante __________ a __________.
D. Il 30 gennaio 1998
__________ ha inoltrato presso la pretura di Lugano un'istanza di tentativo di
conciliazione ex art. 421 CPC, che è stato dichiarato decaduto il 23 marzo
1998. In tale occasione il marito ha dichiarato che la comunione domestica
risultava essere interrotta da dieci mesi.
E. a) Il 1. aprile 1998
__________ ha inoltrato un'istanza volta al rinnovo del permesso di dimora.
b) L'11 dicembre 1998 essa ha comunicato all'ufficio
regionale degli stranieri di essersi trasferita a Mezzovico per motivi di lavoro,
e ciò con l'accordo del marito.
c) Con decisione 8 febbraio 1999, no. E 56, la Sezione degli
stranieri ha respinto l'istanza, non essendo più dati i presupposti della comunione
coniugale, in quanto i coniugi vivevano ormai da tempo separati.
F. Con ricorso 22 febbraio 1999
__________ ha impugnato la predetta pronuncia dipartimentale davanti al
Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
Con decisione 13 aprile 1999 l'Esecutivo cantonale ha
respinto l'impugnativa. In sostanza il Governo ha ritenuto la risoluzione
impugnata legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio
di proporzionalità. Considerato che i coniugi __________ vivevano separati da
oltre un anno, di fatto non erano più dati i presupposti della comunione
coniugale, motivo per il quale era stato rilasciato alla ricorrente il permesso
di dimora.
G. Il 4 maggio 1999 __________
è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste
presentate in precedenza ed in via subordinata che le venga rilasciato il permesso
di dimora per motivi di lavoro. Essa ha pure postulato di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Ha affermato di aver dovuto trasferirsi a __________ per
motivi di lavoro considerati gli orari ed i costi di trasporto. Il trasferimento
sarebbe dunque stato dettato da motivi pratici ed in ogni caso sarebbe avvenuto
con l'accordo del consorte. L'esperimento di conciliazione ed in seguito la
petizione di divorzio promosse dal marito sono state inoltrate unicamente con
meri fini economici. Quale invalido egli avrebbe diritto alla prestazione
complementare solo se separato dalla moglie. Ha poi sottolineato che
l'allontanamento dalla Svizzera precluderebbe ogni possibilità di ricongiungimento
con il coniuge.
Il mancato rinnovo del permesso di dimora comporterebbe inoltre
gravi ripercussioni per la ricorrente e sua madre. Quest'ultima vive in Bosnia
a carico della figlia ed essendo invalida, necessita di cure quotidiane. Il
rientro dell'insorgente in patria non sarebbe al momento attuabile a causa
della guerra nei Balcani. Sebbene la Bosnia non ne sia direttamente toccata,
subisce ugualmente pesanti ripercussioni a causa dell'enorme afflusso di profughi.
In tale situazione la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte al sostentamento
suo e della madre.
Ha infine messo in evidenza di essersi sempre comportata correttamente
nel nostro paese.
H. Nelle proprie osservazioni
il Consiglio di Stato ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, mentre
la Sezione degli stranieri ne ha postulato la reiezione, per quanto ricevibile.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito di gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora. Lo straniero ha quindi diritto
all'ottenimento di un simile permesso solo se tale pretesa si fonda su una
disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 1
consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica federativa di
Iugoslavia alcun trattato, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo
del permesso di dimora.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS il coniuge straniero di un
cittadino straniero al beneficio di un permesso di domicilio ha diritto al
rilascio ed alla proroga del permesso di dimora, fintanto che la comunione
domestica esiste sia giuridicamente che di fatto (cfr. FF 1987 III 273 n.
25.21).
Il coniuge richiedente il permesso di dimora deve
effettivamente "vivere insieme" al coniuge titolare di un permesso di
domicilio in Svizzera. Secondo le intenzioni del legislatore, che appunto per
questo motivo ha scelto una terminologia particolarmente esplicita e senza
possibilità di essere altrimenti interpretata, deve sussistere una comunione
legale di fatto, oltre che giuridica e formale, determinata dalla condivisione
della stessa abitazione da parte dei coniugi, presupposto che difetta invece
completamente nella fattispecie.
Dagli atti emerge che la ricorrente vive separata dal marito,
fatto da lei non contestato. Essi non trascorrono assieme neppure il tempo
libero di cui lei dispone. Il marito ha infatti dichiarato quanto segue (cfr.
verbale di polizia 21 gennaio 1999 di __________):
"Da molto tempo io non ho più notizie della __________
e non mi interessa sapere né dove si trova e cosa faccia. Non sono neppure in
grado di dire se lavori ancora a __________ come cameriera e aiuto cucina,
presso il ristorante __________."
Orbene già per il fatto che __________ vive separata dal
marito dal giugno 1997 (cfr. verbale udienza di conciliazione 23 marzo 1998
pretura di __________, sezione __________, inc. DI 98.109; verbale di polizia
21 gennaio 1999 di __________), un ricorso contro la mancata concessione di un
permesso di dimora fondato sull'art. 17 cpv. 2 LDDS sarebbe inammissibile in
ultima istanza davanti al Tribunale federale. Ne discende che il presente
gravame, per difetto di tale competenza, non è neppure ricevibile davanti a
questo tribunale. I motivi che hanno separato i coniugi sono irrilevanti, la
legge non lasciando possibilità di concedere eccezioni di sorta.
Ad ogni buon conto - checché ne dica la ricorrente, secondo
la quale la separazione dal marito sarebbe dettata da motivi pratici ed
economici - dagli atti di causa emerge con evidenza che non solo la comunione
domestica bensì anche l'unione coniugale, se mai è esistita, sono
irrimediabilmente compromesse (v. verbale di polizia 21 gennaio 1999 di
__________ e inc. OA.98.816 pretura di __________, sezione __________).
- Lo straniero può, a seconda
delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione
dalla famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre tuttavia che lo straniero che domanda un permesso di dimora e la
persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista
una relazione stretta, intatta, che sia realmente vissuta (DTF 122 II 1 consid.
1e, 289 consid. 2c).
Per i motivi già esposti in precedenza, tali presupposti non
sono dati nel caso della ricorrente, cosicché nemmeno può rivendicare un
diritto a risiedere in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU.
Non sussistendo la facoltà di aggravarsi davanti al Tribunale
federale con ricorso di diritto amministrativo, non è neppure data la
competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo.
Si deve pertanto
concludere che il ricorso inoltrato a questo tribunale è irricevibile.
- __________ ha infine
chiesto di potere beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse e spese di
giustizia nonché il gratuito patrocinio, il ricorrente deve dimostrare di non
possedere mezzi sufficienti per sopperirvi. Inoltre il ricorso non deve
apparire manifestamente infondato (art. 30 PAmm).
Dal certificato municipale per l'assistenza giudiziaria
risulta che la ricorrente di professione cameriera, ha un reddito mensile di
fr. 2'550.--, non ha sostanza, né risparmi. Aperta può restare la questione a
sapere se la sua situazione finanziaria adempie gli estremi dell'art. 30 PAmm.
Infatti essa non può essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
poiché il ricorso appariva sin dal principio, alla luce delle circostanze,
manifestamente infondato, difettandole il presupposto essenziale per potere
rivendicare un diritto al mantenimento del permesso di dimora. La ricorrente,
assistita da un legale, avrebbe dovuto e potuto avvedersene. Si consideri
inoltre che la decisione del Governo indicava che la stessa era definitiva e
che dunque non poteva essere impugnata davanti a questo tribunale.
Tasse e spese vengono comunque fissate ad un valore minimo.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5 cpv. 1, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS; 1
ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 400.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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