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Numero d'incarto:
52.1999.122
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00122
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 27 aprile 1999 di
__________,
Contro
la
decisione 13 aprile 1999, no. 1655, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 febbraio 1998 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
minaccia d'espulsione o di rimpatrio (ammonimento);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il cittadino italiano __________ (1959) è entrato in
Svizzera il 1. gennaio 1963, al beneficio di un permesso di dimora e che dal
1975 egli è titolare di un permesso di domicilio;
che il 16 febbraio 1981 il ricorrente si è unito in
matrimonio con la cittadina italiana __________; dalla loro unione sono nate
due bambine __________ (1981) e __________ (1984);
che l'insorgente ha interessato più volte le autorità giudiziarie
penali per il titolo di appropriazione indebita, furto ed infrazione alle norme
sulla circolazione stradale;
che a seguito di una condanna a 10 giorni di detenzione per appropriazione
indebita, il 2 agosto 1990 l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri gli ha inflitto un ammonimento;
che il 18 febbraio 1993 è stato pronunciato lo scioglimento
per divorzio del matrimonio tra i coniugi __________; le figlie sono state
affidate alla madre, mentre al padre incombe l'obbligo del loro mantenimento;
che dopo un'esperienza quale pittore in proprio, la sua
attività lavorativa è stata alquanto precaria e discontinua, tanto che dal
settembre 1993 lo Stato deve far fronte al mantenimento delle due figlie del
ricorrente mediante prestazioni assistenziali (oltre fr. 100'000.-- al 4
febbraio 1998);
che in considerazione di quest'ultima circostanza, con
decisione 4 febbraio 1999 la Sezione degli stranieri gli ha inflitto un ammonimento,
rendendolo attento che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si
sarebbe proceduto nei suoi confronti con l'espulsione o il rimpatrio (art. 16
cpv. 3 ODDS);
che l'11 giugno 1998 __________, fermato dalla polizia di Zurigo,
ha ammesso di fare uso di cocaina;
che il ricorrente ha impugnato la decisione dipartimentale davanti
al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; ha fatto valere che,
essendo al momento apprendista pittore, non era in grado di far fronte agli
oneri finanziari per il mantenimento delle proprie figlie;
che con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, ritenendo il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente
giustificato e legittimo;
che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza; problemi di
salute avuti dopo il divorzio avrebbero compromesso il suo avvenire,
costringendo lo Stato ad intervenire con prestazioni assistenziali per far
fronte al mantenimento delle sue figlie; ha poi sottolineato che tutta la sua
famiglia risiede in Ticino, paese che lui considera la sua patria, mentre in
Italia non conosce nessuno;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la
Sezione degli stranieri hanno postulato la reiezione del gravame;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a LALPS; il
gravame, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è
dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero può
essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se egli stesso, o una persona a
cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza
pubblica; per evitare inutili rigori può essere pronunciato il rimpatrio (art.
11 cpv. 3 LDDS);
che se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente
all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione
delle circostanze, lo straniero sarà minacciato d'espulsione (art. 16 cpv. 3 2.
periodo ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d:
DTF 25 gennaio 1999, in re R.P., cfr. pure Wisard, Les renvois et leur exécution
en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109);
che in concreto, a partire dal mese di settembre 1993 lo
Stato ha dovuto farsi carico del mantenimento delle due figlie del ricorrente,
versando prestazioni assistenziali per oltre fr. 100'000.-- al 4 febbraio
1998; è dunque da ben sei anni che l'ente pubblico deve far fronte in modo
continuo al mantenimento di __________ e __________, dovere che incombe al
ricorrente;
che i requisiti per l'espulsione o il rimpatrio giusta gli
art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, rispettivamente 11 cpv. 3 LDDS, sono dunque
certamente adempiuti,
che, tuttavia, è a giusta ragione che l'autorità dipartimentale
non ha adottato uno di questi provvedimenti, bensì si è limitata a minacciarlo
di espellerlo, rispettivamente di rimpatriarlo, in considerazione dei legami
affettivi che lo legano al Ticino e dei problemi personali che lo affliggono;
che qualora il ricorrente continuasse a non provvedere al sostentamento
delle proprie figlie, costringendo dunque lo Stato ad elargire prestazioni
assistenziali, oppure non si comportasse in modo corretto, l'autorità
competente, dopo esame delle situazione, potrà semmai pronunciare il suo
rimpatrio o la sua espulsione;
che sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione impugnata
va dunque confermata ed il ricorso respinto, con seguito di tasse e spese (art.
28 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 LDDS; 16 cpv. 3 ODDS; 10 lett. a
LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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