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Numero d'incarto:
52.1999.104
Data decisione, Autorità:
16.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00104
Lugano
16 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 1999 di
__________,
contro
la decisione 31 marzo 1991 del Consiglio di Stato
(no. 1442) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 1. dicembre 1998 rilasciata dal municipio di __________ al
comune per la costruzione di un posteggio pubblico in località
"__________";
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
luglio 1998 il municipio di __________ ha pubblicato una domanda di costruzione
per la realizzazione di un posteggio pubblico in località
"__________", su fondi di proprietà di terzi, che sarebbero stati
espropriati;
che alla domanda si è opposto __________,
proprietario della part. no. __________ RF (__________RFP) direttamente coinvolta
dall’in-tervento, obiettando di non aver mai autorizzato l'utilizzazione del
suo fondo a fini edilizi;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 1. dicembre 1998 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione;
che con giudizio 31 marzo 1999 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'opponente;
che, rilevata la conformità dell'opera con
il PR, il Governo ha in sostanza ritenuto improponibili le contestazioni
sollevate dall'insorgente con riferimento al fatto che il municipio aveva
iniziato i lavori sul suo fondo prima di averne ottenuto la libera disposizione;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la licenza non venga accordata sintanto che "le vertenze
legate al diritto e al rispetto della proprietà privata non saranno
completamente risolte";
che anche in questa sede l'insorgente si
duole essenzialmente del fatto che il municipio abbia iniziato i lavori di
costruzione prima di essere entrato in possesso del fondo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni e dal municipio di __________, che contesta
succintamente le tesi dell'insorgente;
Considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che la licenza edilizia è un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che l'intervento edilizio
previsto dalla domanda di costruzione è conforme alle disposizioni di legge in
materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 1
RLE; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, N. 627);
che i lavori di costruzione possono essere
iniziati soltanto dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia (art. 23
RLE);
che il posteggio in contestazione è conforme
alla variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 11
novembre 1998 (no. 5170): limitandosi ad obiettare che i lavori sono iniziati
prima dell'approvazione di quest’atto pianificatorio, nemmeno l'insorgente
sostiene in definitiva il contrario;
che la legittimità della variante in
questione, che il ricorrente ha omesso di contestare nell’ambito della
procedura di approvazione, non può essere posta in discussione in questa sede;
che nulla impediva infatti al ricorrente di sollevare
in quella sede le eccezioni che solleva ora con riferimento al fatto che il posteggio
sarebbe destinato a soddisfare gli interessi privati dei promotori delle
infrastrutture turistiche recentemente realizzate a __________;
che sotto questo profilo il ricorso appare
infondato;
che l'avvio dei lavori di costruzione prima
della crescita in giudicato del relativo permesso, su un fondo di cui il comune
resistente non aveva nemmeno facoltà di disporre, configura un sopruso tanto
evidente, quanto censurabile;
che questa prevaricazione non è comunque
atta ad inficiare la validità della licenza in esame, che - come detto - si
limita ad accertare la conformità dell’opera con il diritto edilizio materialmente
applicabile;
che, stando così le cose, la decisione
governativa impugnata va senz'altro confermata;
che per evidenti considerazioni di equità si
prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio e dall'assegnazione di
ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giudizio.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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