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Numero d'incarto:
52.1999.100
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00100
Lugano
7 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 12 aprile 1999 di
__________;
patrocinato da: avv. __________;
chiedente
la revisione della sentenza 15
marzo 1999 del Tribunale cantonale amministrativo che respinge il ricorso
presentato dall'istante avverso la risoluzione 19 dicembre 1995 (n. 6874)
mediante la quale il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 30 maggio
1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione per
continuare a svolgere le mansioni di segretario del comune di __________;
richiamato
l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è stato assunto nel 1970 dal comune di __________ in
qualità di segretario comunale;
che il 22
aprile 1976 il municipio l'ha autorizzato a svolgere le mansioni di segretario
del comune di __________ durante il suo tempo libero all’esplicita condizione
che questa occupazione accessoria non pregiudicasse quella principale;
che
l'autorizzazione è stata tacitamente mantenuta per quasi vent’anni;
che nella
primavera del 1995 __________ é stato eletto deputato del Gran Consiglio;
che con
risoluzione 30 maggio 1995 il municipio di __________ ha deciso di revocare
l'autorizzazione a svolgere le mansioni di segretario comunale di __________;
che con
giudizio 19 dicembre 1995 il Governo ha confermato il provvedimento, ritenendolo
giustificato dall'aumento del carico di lavoro verificatosi presso la cancelleria
comunale e dall'elezione dell’insorgente in Gran Consiglio intervenuta nel frattempo;
che con
sentenza 15 marzo 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il
ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo,
ritenendo a sua volta che il municipio non avesse abusato del potere d'apprezzamento
conferitogli dall'art. 2 del regolamento organico dei dipendenti del comune di
__________ (ROD) in ordine alla valutazione della compatibilità di attività
accessorie con l'esercizio della funzione di segretario comunale;
che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha
chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio,
dispensandolo dal pagamento dell'indennità che era stato chiamato a versare al
comune a titolo di ripetibili;
che a sostegno della domanda, l'istante
produce l'estratto della risoluzione 30 dicembre 1994 n. 1606 con cui il
municipio di __________ ha deciso di non più permettergli di fungere da segretario
comunale di __________; ne deduce che l'elezione in Gran Consiglio, intervenuta
soltanto nella primavera del 1995, non sarebbe atta a giustificare il
provvedimento oggetto della sentenza 15 marzo 1999 di questo tribunale, qui
dedotta in revisione;
considerato, in diritto
che il
rimedio della revisione è dato, fra l'altro, se l'istante, dopo la decisione, è
venuto a conoscenza di fatti rilevanti o ha scoperto nuove prove decisive che
non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (art. 35
lett. d PAmm);
che in quest'ipotesi l'istanza di revisione
deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15
giorni dalla scoperta del motivo di revisione;
che, producendo la risoluzione municipale 30
dicembre 1994, di cui si è detto in narrativa, l'istante fonda la sua richiesta
sul motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm;
che l'istante, attivo come segretario
comunale di __________ sino alla fine del 1995, non dimostra per nulla di
essere venuto a conoscenza di tale risoluzione soltanto dopo la sentenza di cui
chiede la revisione;
che già per questo motivo l'istanza di
revisione non può essere accolta;
che anche dimostrasse di essere venuto a
conoscenza di tale risoluzione - senza sua colpa - soltanto dopo la sentenza di
cui chiede la revisione, l'istanza andrebbe comunque respinta, poiché tale
provvedimento non costituisce né un fatto rilevante, né una prova decisiva che
non aveva potuto fornire nella procedura precedente;
che oggetto della sentenza 15 marzo 1999 di
questo tribunale era infatti la risoluzione 30 maggio 1995, posteriore all'elezione
del ricorrente in Gran Consiglio, mediante la quale il municipio gli ha
revocato l'autorizzazione a svolgere le mansioni di segretario comunale di
__________;
che il fatto che già cinque mesi prima di
adottare quella risoluzione l'autorità comunale si fosse determinata a non
permettere all'istante di continuare ad esercitare tale attività accessoria non
porta a diversa conclusione circa la legittimità del provvedimento impugnato,
che appare comunque giustificato anche dal solo aumento del carico di lavoro,
verificatosi presso la cancelleria comunale e provato dalla richiesta di
potenziamento degli effettivi avanzata dallo stesso ricorrente;
che la tassa di giustizia, contenuta al
minimo, segue la soccombenza;
visti gli art. 3, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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