AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.81
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00081
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 marzo 1998 di
rappr.
da __________
contro
la
risoluzione 3 marzo 1998 (n. 931) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 giugno 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha negato il rilascio del permesso di domicilio/rinnovo del permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
iugoslavo, è entrato in Svizzera la prima volta il 26 marzo 1984 in qualità di
lavoratore stagionale. Il 1° novembre 1988 gli è stato rilasciato un permesso
di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza
fissata al 3 novembre 1994.
b) Il __________ da una relazione con __________ - anch'essa
cittadina iugoslava - è nata __________. L'8 gennaio 1989 i genitori si sono uniti
in matrimonio nel loro Paese d'origine, a __________. Il 7 dicembre 1995 il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________, i quali
vivevano già separati di fatto dal 1993.
B. a) Il 26 ottobre 1994
__________ ha chiesto che gli venisse rilasciato un permesso di domicilio.
Esaminata la domanda, il 27 febbraio 1995 la Sezione degli stranieri ha
preparato una decisione di accoglimento. Il giorno stesso, su segnalazione
della Polizia, la Sezione degli stranieri ha tuttavia appreso che il ricorrente
era stato incarcerato. La decisione relativa al permesso sollecitato è stata
conseguentemente sospesa e non intimata all'interessato.
Il 4 maggio 1995 l'interessato si è presentato presso la
Sezione degli stranieri con lo scopo di informarsi sull'esito della sua richiesta
di domicilio. Basandosi sui dati del videoterminale, il funzionario gli avrebbe
comunicato che il permesso gli sarebbe già stato rilasciato il 27 febbraio
1995. Il ricorrente, che non l'aveva mai ricevuto, ne avrebbe chiesto un
duplicato con relativa fattura. Alla richiesta non è stato dato seguito perché
la domanda di rilascio in realtà era stata sospesa. Il ricorrente, verosimilmente
consapevole del fatto che nessun permesso gli era stato rilasciato, non ha
insistito oltre nella sua richiesta.
b) Conseguentemente, il 20 settembre 1996 __________ ha
chiesto che fosse modificato il suo permesso di soggiorno a seguito del
cambiamento di posto di lavoro. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora
di breve durata con scadenza fissata al 23 dicembre successivo con
l'indicazione "in attesa del permesso". Il "permessino" è
stato in seguito prorogato sino al 23 marzo 1997.
c) Il 24 marzo 1997 __________ ha presentato all'Ufficio regionale
degli stranieri di Lugano una domanda di domicilio/rinnovo del permesso di
dimora con modifica delle condizioni. A quel momento egli si trovava difatti in
disoccupazione e percepiva le relative indennità.
Il 2 giugno 1997 è cresciuto in giudicato il decreto d'accusa
21 settembre 1995 con cui __________ è stato condannato alla pena di 90 giorni
di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 26 febbraio al 20
marzo 1995. Con quel decreto è stato dichiarato colpevole di estorsione
aggravata per avere - a __________ nel 1994 e fino al 26 febbraio 1995 - in
almeno tre occasioni, a scopo di indebito vantaggio pecuniario, costretto
usando violenza (segnatamente vie di fatto) e minacciandola di un grave danno
la moglie __________ da cui viveva separato a mettergli a disposizione del
denaro e meglio ogni volta fr. 50.– o fr. 100.–. La pena è stata sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Con decisione 20 giugno 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto
l'istanza presentata il 24 marzo 1997 da __________. L'autorità - premettendo
che lo straniero che viola i disposti del Paese ospitante può e deve tener
conto di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno - ha in sostanza dato
rilevanza alla condanna per estorsione aggravata e al mancato versamento degli
alimenti alla figlia __________, a carico a quel momento della pubblica
assistenza da due anni e mezzo. Ha pure ritenuto che eventuali visite alla
figlia potevano essere fatte nell'ambito delle normative che regolano la
presenza dei turisti. La decisione è stata presa in virtù degli art. 8 CEDU; 4,
9-12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. Adìto da __________ l'8
luglio 1997, dopo un successivo scambio di allegati il Consiglio di Stato ne ha
respinto il gravame il 3 marzo 1998.
Il Governo cantonale ha
riconosciuto che in applicazione del principio della buona fede, la
dichiarazione del funzionario avrebbe anche potuto assumere carattere di informazione
vincolante per l'autorità amministrativa e assurgere di fatto a formale
notifica della relativa decisione di rilascio del permesso di domicilio. Ha
nondimeno considerato che il ricorrente non può prevalersi dell'acquisizione
dello statuto di domiciliato, dato che in seguito egli ha chiesto la modifica
del permesso di dimora e successivamente ha postulato il rilascio del permesso
di domicilio, dimostrando altresì di fatto che l'informazione in questione non
ha destato in lui l'aspettativa del rilascio del permesso di domicilio.
L'Esecutivo cantonale ha abbondanzialmente considerato, a
prescindere dalla precedente motivazione, che il ricorrente avrebbe tenuto in
Svizzera un comportamento che giustificherebbe di per sé la revoca del permesso
di soggiorno in virtù degli art. 9 cpv. 3 lett. b e 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Ha
infine indicato che l'art. 8 CEDU non entrerebbe in considerazione nel caso
specifico, la figlia essendo unicamente al beneficio di un permesso di dimora
oltre a essere assistita dall'ente pubblico a causa del padre.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli
stranieri ha fissato all'interessato un termine scadente il 30 aprile 1998 per
lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio.
Adduce in sostanza che il Tribunale adìto sarebbe competente
a statuire sul ricorso in oggetto, l'autorità di prime cure avendo il 7 aprile
1997 constatato il "decadimento" (annullamento) del suo permesso di
domicilio rilasciatogli il 27 febbraio 1995 confermato dal funzionario il 4
maggio successivo e con validità (termine di controllo) fino al 3 novembre
1997. Sostiene pure di aver sempre agito in buona fede.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso
siccome irricevibile, riconfermandosi per il resto nelle motivazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- L'insorgente sostiene che
il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul presente ricorso, in quanto il suo
permesso di domicilio sarebbe stato dichiarato decaduto. Preliminarmente va
dunque esaminato se il Tribunale è competente a statuire sul gravame in
oggetto.
1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché,
indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto
amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del
permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono
sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già
beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b con
riferimenti). E' pure ammissibile in caso di revoca (v. art . 101 lett. d OG).
1.3. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia
di diritto degli stranieri.
1.4. Va osservato - e nemmeno il ricorrente se ne prevale -
che in specie non vi è alcuna disposizione legale federale o internazionale
atta a conferire allo straniero di nazionalità iugoslava un diritto al rilascio
di un permesso di domicilio o di dimora. L'art. 17 cpv. 2 LDDS è inapplicabile
dal momento che l'insorgente, oltre a vivere separato di fatto dalla moglie dal
1993, è divorziato dal 17 dicembre 1995. Egli non ha del resto il diritto di
richiedere un permesso di dimora invocando la protezione dell'art. 8 CEDU, dato
che la figlia non è al beneficio di un permesso di domicilio. Infine nemmeno il
Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 1888, e
valido tutt'oggi per tutti i Paesi dell'ex Iugoslavia (RS 0.142.118.181) conferisce
il diritto al domicilio.
Occorre pertanto esaminare in primo luogo se in concreto al ricorrente
è stato rilasciato un permesso di domicilio; dopodiché, se del caso, accertare
se ha in seguito perso di validità o è stato revocato.
1.5. L'art. 6 LDDS dispone che il permesso di domicilio è di
durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è
vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale
riconosciuto e valevole (cpv. 1). Se il permesso di domicilio è rilasciato a
stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e
valevoli, i cantoni possono esigere una garanzia per l'adempimento di tutti gli
obblighi di diritto pubblico (cpv. 2).
L'art. 11 ODDS prevede, tra l'altro, che prima di concedere
il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una
volta a fondo come si sia comportato fino allora (cpv. 1). Quando l'autorità ha
stabilito la data a contare dalla quale potrà essere concesso il domicilio,
conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge, il permesso di domicilio non può
essere rilasciato prima di questa data; tuttavia, anche in tale caso lo straniero
non può pretendere il domicilio, se non vi ha diritto in virtù di un accordo
internazionale (cpv. 2).
1.6. L'art. 9 cpv. 3 LDDS sancisce che il permesso di
domicilio perde ogni validità col rilascio di un permesso in un altro cantone
(lett. a); in seguito ad espulsione o a rimpatrio (lett. b); non appena lo
straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente
all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei mesi, il termine
può essere prolungato fino a due anni (lett. c); se lo straniero che aveva
ottenuto il permesso in base ad un documento di legittimazione nazionale riconosciuto
e valevole, cessa di possedere siffatto documento; in questo caso il permesso
può essergli nuovamente concesso e l'art. 6 cpv. 2 è applicabile (lett. d).
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LDDS, il permesso di domicilio può
essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non
venga fornita la garanzia richiesta secondo l'art. 6 cpv. 2 (lett. b).
1.7. Nel caso in rassegna, per aver dimorato legalmente nella
Svizzera da almeno dieci anni senza interruzione (art. 11 cpv. 5 prima frase
ODDS), il ricorrente ha richiesto il 26 ottobre 1994 il permesso di domicilio.
L'autorità competente ha quindi provveduto a esaminare ancora una volta a fondo
come lo straniero si era comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS) tramite
accertamenti in collaborazione con l'autorità comunale e i servizi di polizia.
Dalle annotazioni interne della Sezione degli stranieri risulta che il 27
febbraio 1995 era stata presa la decisione di rilasciare il permesso
sollecitato a __________. Difatti, il permesso era già stato preparato sul video
(v. risposta 21 luglio della Sezione degli stranieri) e stampato su carta
normale A4; non era tuttavia ancora allestito nella sua forma usuale (libretto
per stranieri; art. 13 cpv. 1 ODDS): la decisione non era dunque ancora
definitiva a quel momento. Proprio il 27 febbraio 1995 alle ore 16.50
l'autorità fu informata dalla Polizia che lo straniero era stato incarcerato
(v. lettera 28 febbraio 1995; decreto d'accusa 21 settembre 1995). Ha quindi
provveduto immediatamente a bloccare la procedura di rilascio del permesso fino
alla fine dell'inchiesta in corso. Di conseguenza - e nemmeno le parti lo negano
- allo straniero non è mai stato notificato il documento attestante il rilascio
del permesso di domicilio. A tale proposito, va osservato che una decisione non
notificata non esplica alcun effetto nei confronti del destinatario: in altre
parole, se l'intimazione non è avvenuta, la decisione è giuridicamente
inesistente (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
n. 1 ad art. 14). Poco importa del resto se il domicilio era stato già inserito
nel Registro centrale degli stranieri. Esso ha infatti unicamente lo scopo di
razionalizzare il lavoro, di tenere i controlli prescritti dalla legislazione
sugli stranieri, di allestire le statistiche degli stranieri nonché, in casi
particolari, di agevolare l'assistenza amministrativa (art. 2 ORCS).
Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa vantare di
aver ottenuto il permesso di domicilio o l'assicurazione del medesimo a seguito
della comunicazione orale data in tal senso da parte del funzionario incaricato
presso gli sportelli dell'autorità competente in materia di stranieri (v. nota
interna 4 maggio 1995 controfirmata dallo straniero), il privato essendo di
regola protetto dalla fiducia che egli pone nelle assicurazioni e informazioni
dategli dall'autorità (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n.
178-179 pagg. 93-94 con giurisprudenza ivi citata; Knapp, Précis de droit
administratif, 4. ed., n. 509, pag.108). Va nondimeno osservato che nessuno può
invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione
che le circostanze permettevano di agire (Scolari, op. cit., n. 178 pag. 93).
Orbene, l'insorgente è stato in carcere dal 26 febbraio al 20 marzo 1995.
Appena uscito di prigione, egli non si è informato immediatamente circa l'esito
della sua istanza pendente dal 26 ottobre 1994. Ci si potrebbe dunque chiedere
se il fatto di aver preso contatto soltanto un mese e mezzo dopo con l'autorità
preposta non sia dovuto alla circostanza di essersi trovato disoccupato a
seguito dell'arresto con la necessità di presentare presso la disoccupazione un
permesso valido onde beneficiare delle relative indennità (cfr. verbale di
interrogatorio Polizia cantonale 16 giugno 1996 pag. 3 nel mezzo), precisando
di essere stato in prigione solo dopo aver appreso del presunto rilascio del
permesso. Sia come sia, il quesito può rimanere aperto. Di sicuro vi è che in
tale occasione egli ha richiesto il rilascio di un duplicato e della fattura.
Ora, non risulta che in seguito egli abbia ricevuto e pagato tale fattura,
tantomeno che abbia ricevuto o sollecitato l'invio del duplicato. Inoltre il 20
settembre 1996 egli ha chiesto che fosse modificato il suo permesso di dimora a
seguito del cambiamento di posto di lavoro. Egli ha pertanto ottenuto un
permesso di dimora di breve durata con scadenza fissata al 23 dicembre
successivo con l'indicazione "in attesa del permesso", prorogato sino
al 23 marzo 1997. La tesi del ricorrente secono cui sarebbe stata l'autorità di
prime cure a sollecitarlo ad agire in tal modo perché aveva reperito
un'occupazione non è confortata da alcun supporto probatorio e rimane solo del
puro parlato. Ma vi è di più. Il 24 marzo 1997 __________ ha presentato all'Ufficio
regionale degli stranieri di Lugano una domanda di domicilio/rinnovo del
permesso di dimora con modifica delle condizioni, dimostrando altresì la sua consapevolezza
che in realtà l'informazione del 4 maggio 1995 era stata frutto di un disguido
dell'autorità di prime cure che a quel tempo stava verificando l'idoneità del
candidato al permesso postulato (v. scritti 28 febbraio, 3 e 5 luglio 1995
della Sezione degli stranieri). Del resto il ricorrente era ben cosciente che a
seguito dell'inchiesta penale aperta nei suoi confronti, la domanda di
domicilio 26 ottobre 1994 rimaneva in sospeso sino alla sentenza emanata del
giudice penale. Il fatto di avvalersi delle dichiarazioni del funzionario non
lo tutela in proposito. Interrogato dalla Polizia cantonale il 16 giugno 1996
il ricorrente ha del resto dichiarato (pag. 2 e 3) che
"Per quanto concerne
la mia situazione personale, il 01 novembre 1994, su convocazione
dell'Ufficio stranieri, mi presentavo presso i loro uffici. Infatti il mio
permesso di dimora scadeva. Da parte mia compilavo un formulario per la
richiesta del permesso di domicilio. Da quel momento non mi è più stato rilasciato
alcun tipo di permesso (neppure il rinnovo del B). Questo a causa di problemi
sorti in ambito coniugale. Infatti ero stato arrestato il 26 febbraio 1995 e
rilasciato il 20 marzo 1995 poiché mia moglie mi aveva denunciato per vie di
fatto (o simile) e violenza carnale. V'è poi stata una decisione del
procuratore Pubblico, con la quale sono stato condannato, però non mi ricordo i
particolari e non so essere più preciso. Da parte mia mi sono rivolto ad uno
studio legale in Via __________ (Avv. __________ ... non ricordo il cognome).
Sono stato nel suo studio circa una ventina di giorni orsono e mi veniva detto
che la decisione circa il rinnovo/rilascio del mio permesso era ancora in sospeso.
Ho appena ricevuto una sua lettera dove si legge che nei prossimi giorni verrò
messo al corrente degli sviluppi".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si
deve dunque ammettere che egli non è stato messo al beneficio di un permesso di
domicilio, la richiesta essendo a quel momento ancora pendente. Va anche notato
che la protezione della buona fede va valutata con maggiore rigore se
l'interessato si avvale del patrocinio di un legale (cfr. Borghi/Corti, op.
cit., n. 5a ad art. 26). Orbene, con lettera 28 aprile 1997 la legale del
ricorrente Avv. __________ ha comunicato alla Sezione degli stranieri
"di essere incaricata
della tutela degli interessi del signor __________ in merito al rilascio di un
permesso di domicilio nel nostro Cantone. Ora, il mio mandante ha nuovamente
compilato un formulario per ottenere un permesso già nel corso del mese di
marzo 1997. Per quanto a mia conoscenza, nessuna decisione è stata ancora
presa. Il mio patrocinato è appena stato oggetto di un decreto di accusa
(pretorile) ed è già oggetto di ulteriore decreto di accusa (Corte
correzionale) non ancora cresciuti in giudicato. Sono pertanto a chiederle se
tali condanne avranno un influsso sul rilascio del permesso di domicilio".
Ha dunque fatto riscontro l'autorità cantonale il 12 maggio
successivo comunicando alla patrocinatrice dell'interessato di essere sempre in
attesa degli atti penali, confermando
"che una volta
ottenuti, lo straniero citato in ingresso potrebbe non solo vedersi rifiutato
il permesso di domicilio bensì qualsiasi autorizzazione di soggiorno sul nostro
territorio".
Non vi è pertanto mai stata nessuna decadenza o revoca di
tale documento, l'autorità decidendo la prima volta sul rilascio del permesso di
domicilio il 20 giugno 1997. Con tale decisione, rifiutando addirittura il
rinnovo del permesso di dimora all'interessato, l'autorità di prime cure ha
implicitamente respinto pure la domanda di domicilio. Inoltre, contrariamente a
quanto addotto dal Consiglio di Stato, la dichiarazione 7 aprile 1997 della
Sezione degli stranieri di annullamento del permesso C a far tempo dal 4
maggio 1995 (doc. C) non può essere considerata alla stregua di una decadenza o
di una revoca, dato che - come visto in precedenza - il permesso non è mai
stato rilasciato. Benché desti perplessità il modo di agire dell'autorità di
prime cure per aver indicato a torto la partenza all'estero del ricorrente,
essa ha nondimeno correttamente provveduto ad annullare la decisione non
definitiva di rilascio del permesso di domicilio.
1.8. Stante quanto precede, ben si può concludere che il ricorrente
non è mai stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Con il che il
ricorso è irricevibile, non essendovi stata né una revoca o una decadenza del
permesso di domicilio o del permesso di dimora, quest'ultimo scaduto del resto
già il 3 novembre 1994.
1.9. A titolo abbondanziale va rilevato che anche in caso di
ricevibilità del gravame, il ricorso sarebbe stato in tutti i casi respinto,
l'insorgente non censurando in alcun modo le considerazioni addotte dalle
autorità inferiori a suffragio delle loro decisioni sulla legittimità del
rifiuto di autorizzarlo a soggiornare sul territorio cantonale.
- Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 6, 9, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 11, 16 ODDS; 2 ORCS; 8 CEDU; 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 14, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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