Challenge to first PR publication was premature

52.1998.64Outro Tribunal12 de jun. de 1998Modified

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Resumo

The municipal council adopted zoning-plan amendments, and the president published the decision under the communal law provisions. A third party attacked that first publication before the State Council, arguing violations of the planning-law participation rules. The State Council accepted the objection and annulled the municipal resolutions. On appeal by the municipality, the cantonal administrative court held that such objections were premature at the first-publication stage; they could be raised only after the second publication, which opens review of the plan’s substance. The court therefore granted the appeal, modified the State Council decision, and allocated costs and party compensation to the respondent.

Regest

Art. 74 LOC; arts. 34, 35 and 38 LALPT; when a communal planning decision is first published by the council president, the publication serves only referendum and initial appeal rights concerning the legality of the communal deliberation and the procedure leading to it. Substantive objections to the planning-content of a zoning plan, including alleged violations of Art. 32 para. 2 and 3 LALPT, are inadmissible at that stage and may be raised only against the later municipal publication that opens the merits review before the State Council and, subsequently, the planning court (consid. 2). A government decision entertaining such a premature complaint must therefore be annulled or modified; costs follow the losing party under the administrative procedure rules.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.64

Data decisione, Autorità: 12.06.1998, TRAM

Incarto n. 52.98.00064

Lugano 12 giugno 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 marzo 1998 del

Comune di __________ patrocinato da: avv. __________

contro

la risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 672) con cui il Consiglio di Stato ha annullato le deliberazioni n. 1.4. e 1.5. apportanti alcune varianti al PR adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta straordinaria del 13 novembre 1997;

viste le risposte:

  • 25 marzo 1998 del Consiglio di Stato;

  • 2 maggio 1998 di __________;

  • 13 maggio 1998 di __________, Presidente del CC, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nella seduta straordinaria del 13 novembre 1997 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del PR;

che, in applicazione dell'art. 74 LOC, il presidente del consiglio comunale ha pubblicato la relativa deliberazione all'albo comunale il 17 novembre successivo;

che con ricorso 25 novembre 1997 __________ ha impugnato la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 32 cpv. 2 (implicitamente) e 3 LALPT, regolamentante l'informazione e la partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del PR;

che con risoluzione 18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto la censura e, di conseguenza, il gravame, disponendo l'annullamento delle avversate deliberazioni;

che con ricorso 10 marzo 1998 il comune di __________ si é aggravato contro il giudicato governativo in parola innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo;

che l'insorgente sostiene la legittimità del modo di procedere seguito dalle autorità comunali con riferimento all'art. 32 cpv. 2 e 3 LALPT;

che il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame, mentre che il presidente del consiglio comunale ne ha chiesto l'accoglimento;

che dei rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, nel seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm);

che l'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che, giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum;

che inoltre, per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT);

che la prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, é volta a permettere l'esercizio del diritto di referendum e di quello di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione del consiglio comunale (STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di __________, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 N. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 N. 5);

che la seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio (preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima; cfr. Scolari, op. cit., N. 340 ad art. 34 LALPT), é invece volta permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): é in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. per analogia le sentenze poco sopra citate, prolate quando il PR era ancora regolamentato a livello dell'or abrogata LE 1973);

che la sola censura sollevata dal resistente innanzi al Consiglio di Stato in sede di prima pubblicazione del PR ad opera del presidente del legislativo, di disattenzione dell'art. 32 cpv. 2 e 3 LALPT, doveva pertanto essere dichiarata irricevibile e, di riflesso, il suo gravame respinto;

che, in effetti, l'esame di quella censura poteva essere effettuato solo dietro ricorso contro la seconda pubblicazione del PR, che apriva la via alla contestazione del suo contenuto, da parte del Consiglio di Stato dapprima e del Tribunale della pianificazione del territorio poi (cfr., da ultimo, proprio su questo stesso oggetto, RDAT II-1997 N. 20);

che il ricorso del comune di __________ deve di conseguenza essere accolto e l'impugnata risoluzione modificata nel senso di respingere il ricorso del resistente;

che la tassa di giudizio deve essere posta a carico del resistente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere al comune ricorrente, assistito da un avvocato iscritto all'albo, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm): questo per entrambe le sedi ricorsuali;

visti gli art. 74, 208 LOC, 32, 34, 35, 38 LALPT, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso é accolto.

§. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 672) del Consiglio di Stato sono modificati come segue:

"1. Il ricorso é respinto.

  1. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare al comune di __________ identico importo per ripetibili"

  2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare al comune di __________ identico importo per ripetibili;

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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