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Numero d'incarto:
52.1998.59
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00059
Lugano
12 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 marzo 1998 di
ora
patrocinato dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 4 febbraio 1998 (n. 455) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 settembre
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
brasiliano, è entrato in Svizzera il 26 febbraio 1992. Il 1° maggio 1992 si è
sposato avanti all'Ufficiale dello stato civile di __________ con la cittadina
svizzera __________, beneficiando nel contempo di un permesso di dimora annuale
per vivere con la moglie nel Canton __________, regolarmente rinnovato e con
ultima scadenza fissata al 1° maggio 1997. Durante il matrimonio sono nate le
figlie __________ e __________.
B. a) L'8 marzo 1993 la
famiglia __________ si è trasferita nel Cantone Ticino. Compositore e musicista
in proprio, l'interessato ha pure lavorato a __________ in qualità di
ausiliario di garage fino al 31 ottobre 1993. Ha in seguito percepito le
indennità di disoccupazione; dal 12 settembre 1994 ha quindi beneficiato delle
indennità straordinarie misure di crisi. Il 25 giugno 1996 ha lavorato quale
stalliere a __________ fino al 30 agosto 1996, data del suo licenziamento con
effetto immediato. A partire da tale data, egli ha nuovamente beneficiato delle
indennità di disoccupazione, ricorrendo pure alla pubblica assistenza fino al
31 luglio 1997.
b) Con decreto superprovvisionale 4 luglio 1996 il Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha fatto obbligo a __________ di versare
a ciascuna delle figlie l'importo di fr. 350.– mensili a titolo di contributo
alimentare. Il 28 aprile 1997 ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto
tra i coniugi __________. La relativa convenzione sulle conseguenze accessorie
omologata in tale occasione prevede - tra l'altro - che il padre verserà alle
figlie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili a partire dal 1° aprile
1997, indicizzato, fino alla conclusione dei loro studi con riserva di un nuovo
assetto in caso di sua migliorata situazione finanziaria (p.to II). Le spese
straordinarie per le figlie sono state concordate a carico dei genitori nella
misura di metà ciascuno (p.to III).
C. Il 2 aprile 1997 __________
ha chiesto alla Sezione degli stranieri il rilascio di un permesso di
domicilio. La richiesta è stata preavvisata favorevolmente dal Municipio di
__________ il 6 giugno 1997. Il 22 settembre 1997 l'autorità dipartimentale ha
respinto l'istanza, sostenendo che a seguito del divorzio le condizioni per il
rilascio del permesso sollecitato previste dall'art. 7 LDDS non erano adempiute
(matrimonio durato meno di 5 anni). Il 26 settembre 1997 gli è stato nuovamente
rinnovato il permesso di dimora annuale con prossima scadenza fissata al 1° maggio
1998.
D. Adìto il 6 ottobre 1997 da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 4 febbraio 1998.
Il Governo cantonale, pur considerando che in principio il
ricorrente avrebbe diritto al rilascio del permesso di domicilio, ha confermato
la decisione dipartimentale per il fatto che egli è stato - e lo sono tuttora
le di lui figlie - a carico dell'assistenza sociale in modo continuo e
rilevante (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS).
Ha pure indicato che per il momento il ricorrente può beneficiare
del rinnovo del permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU a seguito del
legame con le figlie avute da una cittadina elvetica.
L'Esecutivo cantonale ha di conseguenza ritenuto la decisione
di prima istanza legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del
principio di proporzionalità.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso
di domicilio.
Il ricorrente adduce in sostanza che i requisiti per il
rilascio del permesso sollecitato sarebbero in specie ossequiati. Dà particolare
rilievo alla propria vita con l'ex coniuge, ai suoi problemi di salute, alle
difficoltà riscontrate durante l'attività lavorativa e il suo soggiorno a
__________ e informa circa le sue iniziative professionali per il futuro che fa
dipendere dall'ottenimento del permesso di domicilio.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
G. Il 7 aprile 1998 l'avv.
__________ ha chiesto a questo Tribunale di essere nominato difensore d'ufficio
di __________, riservandosi di richiedere in seguito l'ammissione del suo
cliente al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Chiede pure che gli venga assegnato un termine per riassumere e completare i motivi
di ricorso e notificare i mezzi di prova. Giustifica tali richieste con il
fatto che il cliente, a seguito delle sue difficoltà linguistiche e
redazionali, non sarebbe in grado in questa sede di tutelare convenientemente
da solo i suoi diritti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso
postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque
anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di
espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene
al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Difatti, come ha già correttamente accertato il Governo cantonale,
il matrimonio dell'insorgente è durato formalmente (DTF 119 Ib 418 consid. 2)
più di 5 anni a partire dalla celebrazione delle nozze (1° maggio 1992) sino
alla crescita in giudicato dopo 20 giorni (art. 308 CPC) della sentenza emessa
il 28 aprile 1997 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie
potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è
certamente data.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata il 7 aprile 1998 relativa alla nomina
di un difensore d'ufficio.
Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace
di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve delegarle un
patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone (art. 15 cpv. 3 PAmm).
Nel caso in rassegna, se è vero che il ricorso presentato il
3 marzo 1998 non adempiva i requisiti sanciti dall'art. 46 PAmm, è altrettanto
vero che __________ ha in seguito provveduto nel termine assegnatogli (art. 9 PAmm)
a ripresentarlo nella forma indicata, dimostrando di essere in grado di
discutere la propria causa. Difatti, egli ha argomentato sostenendo in sostanza
che le condizioni previste all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sarebbero in
specie applicabili. Ne consegue che la richiesta di nomina di un difensore
d'ufficio va respinta.
- 3.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS
dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo
diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero non può
essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone quando egli stesso, o una persona
a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico
dell'assistenza pubblica.
In tutti i casi, l'art. 11
cpv. 1 ODDS dispone che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno
straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato
fino ad allora.
3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha percepito le
prestazioni assistenziali dal luglio 1996 al 31 luglio 1997 per complessivi fr.
20'154.55. L'Ufficio dell'assistenza sociale è pure intervenuto a partire dal
luglio 1996 per anticipare gli alimenti alle figlie __________ e __________ (v.
decreto superprovvisionale Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord 4
luglio 1996; sentenza di divorzio 28 aprile 1997): l'importo relativo al 31
gennaio 1998 ammonta a complessivi fr. 14'200.– e la pratica è ancora aperta
(v. scritti UCAS 28 maggio 1997 a __________; 22 gennaio 1998 al Servizio dei
ricorsi).
Dalla documentazione versata agli atti risulta che il
ricorrente è musicista e compositore in proprio. La sua attività musicale gli
ha dato una certa celebrità non solo in __________, ma anche in terra elvetica
(Ticino, Lucerna), tanto da potersi pure esibire addirittura al __________ di
__________ nel 1995. Durante il suo soggiorno in Svizzera egli ha anche
lavorato durante brevi periodi quale ausiliario e, in seguito, quale stalliere.
Ciononostante, ha dovuto richiedere le indennità di disoccupazione e si è
ritrovato in seguito a carico della pubblica assistenza ricevendo, almeno dal
1° giugno 1997 al 31 luglio 1997, fr. 670.– mensili per sostentamento (v.
scritto UCAS 11 luglio 1997 al ricorrente). E' inoltre incontestato che
l'insorgente è tenuto a versare un contributo alimentare alle due figlie (v.
sentenza di divorzio citata). L'importo mensile, che ammonta attualmente a fr.
400.– per ciascuna, è rilevante. Difatti le raccomandazioni pubblicate dall'ufficio
della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33) -
applicate per prassi costante dalla prima Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) - stabiliscono un
fabbisogno per la fascia di età che va da 1 a 6 anni, già dedotte le spese di
cura e di educazione fornite dalla madre affidataria, di fr. 600.–. Se si pensa
che il reddito base per tali contributi è di fr. 7000.– ed il costo della vita
è più elevato a Zurigo che in Ticino, ben si può concludere che le figlie sono
attualmente a carico dell'assistenza pubblica a causa del padre in modo
continuo e rilevante a partire dal luglio 1996. Le difficoltà familiari e di
salute dell'interessato invocate per giustificare tale situazione non
permettono di giungere ad altra conclusione. Risulta infatti che l'insorgente
non ha più avuto la necessità di richiedere personalmente l'assistenza dopo il
31 luglio 1997, per contro non ha evitato di lasciare in tale situazione anche
in seguito i propri figli. Inoltre l'ente assistenziale ha già avuto modo di dichiarare
che "il signor __________ non ha effettuato nessun versamento al nostro
Ufficio per il rimborso delle prestazioni ricevute" (v. lettera 22 gennaio
1998). Va infine osservato che il permesso postulato non può essere rilasciato
allo straniero per permettergli di realizzare i propri progetti professionali
nel prossimo futuro al fine di poter al più presto rimborsare il noto debito
(cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS).
3.3. Stante quanto precede, tenuto conto degli art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS e 11 cpv. 1 ODDS, la decisione di non rilasciare attualmente a
__________ il permesso di domicilio è corretta ed adeguata alle circostanze.
Come già sottolineato dal Governo cantonale, l'interessato può nondimeno ancora
beneficiare del rinnovo del permesso di dimora annuale sulla base dell'art. 8
CEDU in relazione alle figlie avute da una cittadina elvetica.
Con il che il ricorso è respinto.
- Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 7 e 10 LDDS; 8, 11 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 9, 15, 18, 28, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La richiesta di nomina di un
difensore d'ufficio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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