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Numero d'incarto:
52.1998.341
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00341
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1998 del
contro
la
decisione 18 novembre 1998, no. 5283, del Consiglio di Stato che evade ai
sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dalla ditta __________ contro
la decisione 23 settembre 1998 con cui il municipio di __________ ha
deliberato alla ditta __________ la fornitura di un bruciatore per il
riscaldamento;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'anno scorso il municipio
di __________ ha deciso di sostituire il bruciatore dell'impianto di
riscaldamento dello stabile in cui ha sede l'ufficio tecnico comunale (part.
no. __________ RFD). Il responsabile degli stabili comunali ha pertanto sollecitato
telefonicamente sei ditte del luganese ad inoltrare un'offerta per un nuovo apparecchio.
Valutate le offerte pervenutegli, il 22 settembre 1998 il
municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________, che aveva inoltrato
un’offerta per un importo di fr. 5'223.80 IVA inclusa.
Contro questa decisione si è aggravata davanti al Consiglio
di Stato la ditta __________ di __________, che aveva presentato un'offerta di
fr. 5'900.--, con un ribasso del 10 %, IVA esclusa (netto fr. 5'655.15).
L’insorgente contestava che la fornitura era stata deliberata ad una ditta non
domiciliata nel comune.
B. Con giudizio 18 novembre
1998 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi,
disponendo "l'annullamento del concorso per la fornitura di un bruciatore”,
con conseguente retrocessione degli atti al municipio affinché avesse ad indire
un nuovo concorso o vi rinunciasse.
Richiamandosi all'art. 95 cpv. 3 LOC 1950, il Governo ha in sostanza
ritenuto che il vigente art. 113 cpv. 2 LOC offrisse in alternativa al pubblico
concorso unicamente la possibilità di procedere mediante licitazione privata.
In questo senso, andrebbe inteso l'art. 75 del regolamento comunale, che impone
l'obbligo del pubblico concorso per lavori e forniture per importi superiori ai
fr. 30'000.--.
Non avendo allestito un capitolato ed essendosi limitato ad
invitare telefonicamente alcune ditte ad inoltrare la loro offerta, il
Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il municipio avesse disatteso le
regole procedurali applicabili alla licitazione privata. Di conseguenza, ha
annullato l'intera "procedura di concorso".
C. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'art. 113 LOC si limiterebbe a sancire
l'obbligo del pubblico concorso soltanto per lavori e forniture d'importo
superiore a fr. 5'000.--; importo che il regolamento comunale può aumentare sino
a fr. 50'000.--. Al di sotto di questa soglia il municipio sarebbe libero di
procedere mediante licitazione privata o per incarico diretto.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, mentre la ditta __________ si limita a formulare
osservazioni che verranno semmai riprese più avanti.
La deliberataria non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine giusta l'art. 208 LOC.
Considerate le questioni poste a giudizio, può essere evaso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 113 LOC i
lavori e le forniture al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico
concorso quando superano i fr. 5'000.--. Per regolamento comunale tale importo
può essere aumentato sino a fr. 50'000.--.
L'art .75 del regolamento comunale (RC) di __________ ha fissato
il valore di soglia a fr. 30'000.--, disponendo nel contempo che per valori
inferiori "le modalità di aggiudicazione competono al municipio".
L'art. 113 LOC si limita a stabilire l'importo oltre il quale
è obbligatoria la procedura del pubblico concorso. Il testo di legge non indica
la procedura applicabile alle delibere di valore inferiore.
Richiamandosi all’art. 95 cpv. 3 LOC 1950, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che le delibere per importi compresi tra 5’000.- e 30’000.-
soggiacessero obbligatoriamente alla procedura di licitazione privata.
La tesi non può essere condivisa, poiché sancisce a carico
del comune un obbligo che non può essere dedotto dal chiaro testo di legge.
L'art. 95 cpv. 3 LOC 1950 (BU 1950, 81, modifica BU 1970,
147) stabiliva invero che il pubblico concorso era obbligatorio per lavori e
forniture per importi superiori ai fr. 500.--, lasciando al regolamento
comunale la facoltà di dichiarare sufficiente la licitazione privata per
importi compresi tra fr. 500.-- e fr. 2'000.--.
L’art. 113 LOC ha tuttavia modificato la riserva a favore del
diritto comunale, sopprimendo qualsiasi accenno alla procedura di licitazione
privata e limitandosi a stabilire il valore soglia del pubblico concorso.
Nulla può quindi essere dedotto dall’ordinamento previgente
che deponga a favore di un implicito mantenimento dell’obbligo della
licitazione privata. È ben vero che nell’ambito della revisione della LOC il
Consiglio di Stato aveva proposto al Parlamento di mantenere quest’obbligo
aumentando i valori limite (cfr. messaggio 2.7.85 n. 2954 del Consiglio di
Stato concernente la revisione della LOC, in VGC, sess. ord. aut., vol. 3,
1824), ma il Gran Consiglio ha seguito la proposta della commissione della
legislazione che ha suggerito l’attuale testo di legge.
Stando così le cose, se ne deve dedurre che il legislatore
cantonale ha rinunciato a stabilire regole procedurali per delibere per importi
inferiori a fr. 5'000.--, rispettivamente al limite fissato dal regolamento
comunale.
Da questo profilo, il giudizio governativo impugnato non può
pertanto essere confermato.
- Accertato che per importi
inferiori al limite di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 75 RC di __________ il
municipio non è obbligato a procedere mediante licitazione privata, resta da
stabilire se il municipio sia incorso in una violazione della legge deliberando
la fornitura di oggetto secondo le modalità illustrate in narrativa.
Orbene, la succitata norma di regolamento riserva al
municipio la facoltà di stabilire le modalità di aggiudicazione. Gli lascia
quindi un ampio margine discrezionale, censurabile da parte delle autorità di
ricorso unicamente nella delibera adottata siano ravvisabili gli estremi di una
violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere.
Procedendo per trattative private parallele, l‘esecutivo
comunale ha in concreto raccolto le offerte di sei ditte locali. Ha scelto la
più bassa ed ha proceduto alla delibera.
La ditta __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato faprevalendosi
della sua situazione di contribuente e rimproverando al municipio di averle
preferito per pochi franchi una ditta domiciliata a __________. Nulla ha
eccepito in merito alla procedura adottata dal municipio.
Benché comprensibile, la censura sollevata dalla ditta qui
resistente è ingiustificata, poiché non permette di ravvisare nella delibera in
esame alcuna violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo di
un’inammissibile compromissione degli interessi del comune, che il municipio è
tenuto a salvaguardare. L’offerta prescelta è più conveniente di quella
inoltrata dalle altre ditte interpellate e non v’è alcun motivo di dubitare
dell’affidabilità della deliberataria.
Impregiudicata la qualifica che può essere attribuita alla
procedura adottata dal municipio, nelle circostanze del caso in esame è quindi
certo che dal profilo sostanziale la delibera censurata era del tutto conforme
al diritto.
Per il che, il ricorso va accolto, ripristinando la decisione
municipale impugnata.
- Dato che la ditta
__________ non ha formalmente resistito all’impugnativa, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 113, 208 LOC; 75 RC di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 18 novembre 1998, no. 5283, del
Consiglio di Stato è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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