AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.318
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00318
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 novembre 1998 di
contro
la
decisione 28 ottobre 1998, n. 4957, del Consiglio di Stato, che respinge
l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 28
luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per ampliare
e trasformare in casa d’abitazione il fabbricato che sorge sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
30 novembre 1998 di __________;
-
1º dicembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
2 dicembre 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario di un piccolo fabbricato adibito a studio di musica e situato a
__________, in località __________, nella zona del nucleo di completazione
(part. n. __________ RFD; zona NC). Il 25 maggio 1998 ha chiesto al municipio
il permesso di trasformarlo in casa d'abitazione, ampliandolo sul lato S sino
ad una distanza di m 1.50 dal confine verso il giardino circostante la casa
d’abitazione di proprietà della ricorrente __________ (part. n. __________
RFD), che si è opposta alla domanda, contestando la distanza dal confine tra i
due fondi.
B. Raccolto il preavviso
dell'autorità cantonale, il 29 luglio 1998 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 28 ottobre 1998
il Consiglio di Stato ha confermato a sua volta il provvedimento, disattendendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le distanze da
confine prescritte dall'art. 33 NAPR non tornassero applicabili alla fattispecie.
Lo escluderebbe la natura accessoria del terreno circostante la casa
d'abitazione dell'insorgente, che non permetterebbe di considerarlo fondo
aperto. La licenza è stata comunque confermata siccome rispettosa delle
distanze tra edifici prescritte dalla stessa norma.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento della licenza censurata.
Anche in questa sede l'insorgente contesta la distanza di m
1.50 dal confine prevista dal progetto avversato: distanza che la costringerebbe
a rispettare un arretramento di m 2.50 dal predetto limite in caso di
edificazione del suo fondo.
E. Il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ ed il beneficiario della licenza hanno chiesto il
rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifiche sono invero la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm) e prescindendo dal tentativo di conciliazione sollecitato
dall'insorgente. Le verifiche preliminari effettuate da questo Tribunale
permettono in effetti di considerarlo già sin d’ora votato all'insuccesso.
- Giusta l'art. 33 NAPR di
__________, nella zona del nucleo di completazione valgono le seguenti
distanze:
-
a
confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo
aperto;
-
minimo 3
m verso un edificio senza aperture o in contiguità;
-
minimo 4
m verso un edificio con aperture.
Questa norma, comune alla maggior parte delle zone del
nucleo, stabilisce da un lato le distanze dal confine e dall’altro quelle tra
edifici. Le prime sono soggette alla libera disposizione dei proprietari di
fondi contermini, che possono derogarvi mediante accordo, così come possono
modificare i relativi confini. Le seconde sono invece imperative.
Le distanze tra edifici riprendono in sostanza le
prescrizioni dell'art. 124 LAC; norma, che è diventata inapplicabile in seguito
all'entrata in vigore del PR (art. 51 LE).
Quelle dal confine sono invece riconducibili agli art. 120 e
125 LAC. Il primo che permette di "erigere fabbriche senza finestre e
stillicidio anche in confine del fondo altrui, aperto o semplicemente
cinto". Il secondo che prescrive invece una distanza minima “di m
1.50 da un fondo aperto o semplicemente cinto (...)” per l’apertura di “finestre
a prospetto”.
Analogamente alle succitate disposizioni della LAC, anche
l’art. 33 NAPR fa dipendere la distanza da confine dalla presenza o meno di
aperture nella facciata ad esso prospiciente.
Se non vi sono aperture, la norma - così com’è formulata - sembrerebbe
addirittura imporre l’edificazione a confine. Essa stabilisce in effetti che “valgono
le seguenti distanze: a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50”.
Tale non è tuttavia il senso della prescrizione, poiché l’avverbio “altrimenti”
non è riferito soltanto all’assenza di aperture, ma anche al confine.Ciò che
porta a concludere che se non si edifica sul confine (senza aperture), vale una
distanza (minima) di m 1.50 dallo stesso.
Se la facciata rivolta verso il
confine presenta invece aperture, l’edificazione a confine non è ammessa. In
questo caso la distanza dal confine non può essere inferiore a m 1.50.
L’art. 33 NAPR fa riferimento al “confine sul fondo
aperto”. Il significato della precisazione “fondo aperto” non è di
immediata comprensione. Per capirne la portata, occorre riferirsi al significato
che il termine "fondo aperto" riveste negli art. 120 e 125 LAC, dai
quali trae origine.
“Aperto”, stando al significato letterale
dell’aggettivo, dovrebbe di per sé indicare soltanto l’assenza di chiusure.
Visto come la qualifica in esame serva a definire le distanze dal confine,
sembrerebbe pertanto logico considerare aperto qualsiasi fondo privo di
recinzioni (/, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino,
pag. 57).
Al fondo aperto le norme in questione parificano tuttavia
anche il fondo “semplicemente cinto”. Da questa precisazione, solitamente
non ripresa dalle NAPR, la giurisprudenza ha dedotto che al termine “fondo
aperto” fosse da attribuire il significato di “terreno non edificato o
comunque non accessorio ad una costruzione” (DTF 25.10.94 in re __________
= RDAT 1995 I N. 25, pag. 51 seg.). Questa interpretazione è stata giudicata
eccessiva dalla dottrina, che preferisce far dipendere la qualifica di terreno
aperto unicamente dall’assenza di costruzioni lungo il confine fronteggiante la
nuova costruzione (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 120 LAC N. 1439 seg.).
Qualunque sia la tesi più accreditabile, v’è da chiedersi se
il termine “fondo aperto” abbia effettivamente un contenuto precettivo e
non sia piuttosto un semplice aggettivo, inopinatamente recepito dalle
disposizioni della LAC, che ha ormai perso qualsiasi valenza normativa. Tenuto
conto della natura e delle finalità perseguite dalle distanze da confine
previste dal diritto pubblico, è un’ipotesi che non appare affatto infondata. A
maggior ragione se si considera che non è dato di sapere quale distanza dal confine
dovrebbero rispettare le costruzioni con aperture rivolte verso un fondo
“chiuso”, ovvero un fondo che non presenta le caratteristiche di un “fondo
aperto”, in quanto edificato od accessorio ad una costruzione.
La questione può rimanere indecisa perché comunque venga risolta,
la licenza edilizia impugnata non viola la legge.
- Nell'evenienza concreta, il
controverso intervento prevede di ampliare il fabbricato esistente sul fondo
del resistente sino ad una distanza di m 1.50 dal confine verso il giardino
circostante la casa d'abitazione della ricorrente. Su questo lato il nuovo edificio
presenta quattro finestre ed una porta-finestra. L’angolo SW della facciata
dista circa 7 m dall’angolo NE della casa della ricorrente. Le distanze tra
edifici prescritte dall’art. 33 NAPR sono quindi pienamente rispettate. La
ricorrente non solleva obiezioni al riguardo. Non pretende in particolare che
la cinta del suo fondo sia da considerare alla stregua di un edificio richiamente
distanze.
Controverso è unicamente il rispetto delle distanze dal
confine tra i due fondi. Distanze, che il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabili
poiché il fondo della ricorrente non sarebbe “aperto”.
Orbene, contrariamente a quanto assume il Governo, il fatto
che il giardino circostante la casa della ricorrente possa eventualmente non
rispondere ai requisiti indicati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per
essere considerato “fondo aperto” non permette affatto di concludere che
l’opera non soggiaccia di principio alle distanze da confine. Dato che l’art.
33 NAPR prescrive soltanto distanze dal confine “sul fondo aperto” ,
questa circostanza permette semmai soltanto di constatare che la costruzione,
di per sé conforme alla distanza di m 1.50 dal confine prescritta da tale norma
per costruzioni con aperture rivolte verso un “fondo aperto”, non viola comunque
il diritto, perché nessuna norma di legge stabilisce distanze diverse e
maggiori dal confine su “fondi chiusi“, ossia che non possono essere
considerati “aperti” ai sensi della norma succitata. È questa in effetti
l’unica conclusione alla quale si può giungere se si vuole attribuire ad ogni
costo un contenuto precettivo alla specificazione riguardante i fondi “aperti”
contenuta nell’art. 33 NAPR.
A torto si duole la ricorrente del fatto che in caso di
successiva edificazione del suo fondo sarà chiamata a sopportare una distanza
di m 2.50 dal confine al fine di rispettare la distanza di 4 m dalla
costruzione con aperture oggetto della licenza impugnata. Si tratta di una
conseguenza già prevista dall'art. 124 LAC, che non può essere evitata.
- In esito alle
considerazioni che precedono, seppur per altri motivi, la decisione governativa
va quindi confermata.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto delle
illusioni che la succitata sentenza del Tribunale federale può aver suscitato
nella ricorrente, segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 51 LE; 120, 124, 125 LAC; 33 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster