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Numero d'incarto:
52.1998.315
Data decisione, Autorità:
02.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00315
Lugano
2 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
Statuendo
sull'istanza di ricusa 26 ottobre/10 novembre 1998 di
nei
confronti dell'avv. __________ Presidente del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, autorità chiamata a pronunciarsi sul
ricorso 26 ottobre 1998 presentato dagli istanti contro la decisione 25
settembre 1998 con la quale il comune di __________ si è rifiutato di
retrocedere loro un contributo di miglioria di fr. 930.- versato nel 1994 per
la sistemazione del piazzale __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 giugno 1994 __________ e __________ hanno versato
alla cassa comunale di __________ un contributo di miglioria di fr. 930.- relativo
alla sistemazione di piazzale __________;
che all'inizio del mese di marzo 1998 __________ è venuta a
conoscenza del fatto che il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
aveva accolto il ricorso presentato da alcuni proprietari avverso quello stesso
contributo, constatando l'intervenuta perenzione del diritto all'imposizione
fatto valere dal comune di __________;
che con scritto 18 maggio 1998 la famiglia __________ ha pertanto
chiesto al municipio di __________ la restituzione dei 930.- fr. percepiti a
suo parere indebitamente, proponendo di porli in compensazione con il
conguaglio dell'imposta comunale 1996;
che il municipio si è rifiutato di retrocedere il contributo
riscosso nel 1994, preannunciando l'incasso delle imposte comunali scoperte
secondo "la normale prassi amministrativa";
che mediante missiva raccomandata 16 luglio __________ e
__________ hanno ribadito fermamente la loro posizione, invocando la nullità
della decisione posta alla base del prelievo del controverso contributo di
miglioria;
che il 28 luglio 1998 il municipio di __________ ha
interpellato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
per sapere se la tesi della famiglia __________ era fondata;
che il 30 luglio 1998 la Presidente del Tribunale di
espropriazione avv. __________ ha tra l'altro comunicato al municipio di
__________ che "la disattenzione del termine di perenzione da parte del
Municipio, pur essendo un errore grave, non implica la nullità dell'intera
procedura di imposizione, ma semmai solo l'annullabilità di quei contributi che
sono tempestivamente stati impugnati alla competente autorità"; pertanto -
ha soggiunto la Presidente del Tribunale di espropriazione - "il Municipio
di __________ non è tenuto al rimborso del contributo già parzialmente versato
da chi non ha per tempo contestato il prospetto, ma anzi può e deve pretenderne
il saldo";
che a dispetto di questo parere trasmesso loro dal comune di
__________ per confermare il diniego della postulata restituzione, __________ e
__________ si sono riconfermati con vigore nelle proprie tesi, allegazioni e domande;
che con risoluzione 25 settembre 1998 munita dell'indicazione
dei mezzi e del termine di ricorso il municipio di __________ ha dichiarato
irricevibili le pretese;
che __________ e __________ hanno quindi impugnato la predetta
decisione innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
chiedendo in via preliminare la ricusa della sua Presidente, rea di essersi già
espressa il 30 luglio 1998 - su carta ufficiale del Tribunale e in veste di
magistrato - sulla controversia ora deferitale per giudizio; donde un sospetto
di parzialità e prevenzione a suo carico che dovrebbe giustificarne la ricusa;
che la Presidente del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina si è rimessa al giudizio di questo Tribunale, pur
reputando infondata l'istanza per assenza dei presupposti della ricusa;
che il comune di __________ si è astenuto invece dal
formulare qualsiasi considerazione in merito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
tempestività dell'istanza sono date dall'art. 4 cpv. 2 e 3 del Regolamento
d'esecuzione della legge di espropriazione;
che la domanda è pertanto ricevibile in ordine e può esser
decisa in base all'ampia documentazione versata agli atti;
che in virtù del duplice rinvio dato dagli art. 4 cpv. 1
Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione e 32 cpv. 1 PAmm, per i
Presidenti dei Tribunale di espropriazione valgono i motivi di ricusa e
astensione previsti dal Codice di procedura civile;
che per quanto può interessare la presente contestazione, l'art.
27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice allorquando esistono ragioni
gravi;
che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 125 I 119 consid. 3a
e rinvii), la garanzia di essere giudicati da un tribunale indipendente ed
imparziale ancorata all'art. 6 n. 1 CEDU, al pari della protezione sancita dall'art.
58 Cost., permette alle parti in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui
situazione od il cui comportamento è suscettibile di far nascere un dubbio
circa la sua imparzialità;
che tale garanzia mira in particolare ad evitare che
circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a favore o a
scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una prevenzione
effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando sussiste un
sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati
oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una
situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente
della vertenza processuale;
che una parte è segnatamente legittimata a denunciare una parvenza
di parzialità idonea a giustificare una ricusa allorquando il giudice, mediante
dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento, manifesta un'opinione
già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180 consid. 3);
che in concreto la Presidente del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina ha prestato al comune di __________
un'inopportuna consulenza giuridica nell'ambito di un contenzioso che - com'era
facilmente immaginabile - le è poi stato deferito per giudizio;
che nello scritto 30 luglio 1998 redatto a beneficio del
municipio di __________ il magistrato ricusato non si è limitato ad esporre
oggettivamente le norme di legge e le tesi giurisprudenziali applicabili al
caso, ma si è addirittura premurato di tirare conclusioni favorevoli all'ente
pubblico incitandolo ad assumere posizioni intransigenti avverse alla
controparte;
che con il suo agire la Presidente del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha chiaramente manifestato la
propria preconcetta opinione circa l'esito della vertenza tra la famiglia
__________ ed il comune di __________, facendo venir meno quell'irrinunciabile
esigenza di imparzialità e di indipendenza che è insita nell'istituzione stessa
del giudice;
che in simili evenienze l'istanza di ricusa si appalesa
assolutamente fondata; stupisce assai che il magistrato non abbia ritenuto di
astenersi subito dal suo ufficio;
che dato l'esito non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 6 CEDU, 58 Cost.; 4 Regolamento d'esecuzione della legge di
espropriazione; 27 CPC; 28 e 32 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza la Presidente del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina dovrà astenersi dal giudicare il ricorso 26
ottobre 1998 presentato dagli istanti contro la decisione 25 settembre 1998 con
la quale il comune di __________ si è rifiutato di retrocedere loro un
contributo di miglioria di fr. 930.- versato nel 1994 per la sistemazione del
piazzale __________.
-
Non si preleva tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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