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Numero d'incarto:
52.1998.307
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00307
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 novembre 1998 del
contro
la
decisione 20 ottobre 1998, no. 4807, del Consiglio di Stato che evade ai
sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da __________ contro la
decisione 31 luglio 1998 con cui il municipio di __________ le ha inflitto
una multa di fr. 200.-- per il disturbo arrecato alla quiete pubblica dagli
avventori del suo grotto;
vista la risposta 18 novembre 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con rapporto 23 giugno
1998 il municipio di __________ ha posto in contravvenzione __________, gerente
del grotto __________, per il disturbo alla quiete pubblica arrecato dagli
avventori del ritrovo il 20 di quel mese alle 00.30;
che, preso atto delle giustificazioni addotte dalla prevenuta
in contravvenzione, il 31 luglio 1998 il municipio le ha inflitto una multa di
fr. 200.-- per violazione dell'art. 137 del regolamento comunale (RC);
che __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha
evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, dichiarando nulla la decisione
impugnata;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che le infrazioni alla
LEsPub fossero per principio di competenza del Dipartimento delle istituzioni;
all'autorità comunale resterebbe riservato unicamente il perseguimento delle
infrazioni commesse in materia di permessi speciali (orari, periodi di apertura
e di chiusura, deroghe) da essa stessa accordati; non rientrando la fattispecie
in quest'ambito, il provvedimento è stato cassato;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento con conseguente ripristino della multa irrogata;
che l'insorgente rileva in sostanza come la sanzione si fondi
sull'art. 137 RC, che vieta agli esercizi pubblici di turbare la quiete
pubblica, in particolare quella notturna;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa
senza formulare osservazioni;
che alla stessa conclusione approda la resistente __________,
sollecitando in subordine l'annullamento nel merito della multa inflittale;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 e 208 LOC;
che al comune insorgente va riconosciuta la legittimazione
attiva;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che secondo l'art. 53 LEsPub il gerente è responsabile
dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio
pubblico e nelle immediate vicinanze;
che l'art. 137 RC di __________ stabilisce dal canto suo che
gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica e in particolare
quella notturna;
che le infrazioni alla LEsPub sono punite dal Dipartimento
delle istituzioni, secondo la procedura retta dalla LPContr, con la multa sino
a fr. 1'000.--;
che le infrazioni ai regolamenti comunali sono invece punite
dal municipio, secondo la procedura retta dagli art. 147-148 LOC, con la multa
sino a fr. 10'000.-- (art. 145 LOC; art. 173 RC di Giubiasco);
che come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la LEsPub
ha delegato ai comuni unicamente la competenza a perseguire le infrazioni alla LEsPub
riferite a permessi speciali rilasciati dai municipi (art. 67 cpv. 1 LEsPub);
che il perseguimento di ogni altra infrazione alla LEsPub o
al RLEsPub è stata esplicitamente dichiarata di esclusiva competenza del
Dipartimento delle istituzioni (art. 67 cpv. 2 LEsPub);
che la LEsPub non pretende tuttavia di regolare in modo esaustivo
ed esclusivo la tutela della quiete pubblica da turbative riconducibili
all'attività di un esercizio pubblico;
che l'entrata in vigore della LEsPub, norma di rango
superiore, non ha di conseguenza determinato la generale inapplicabilità delle
disposizioni dei regolamenti comunali che tutelano la quiete pubblica da
turbative derivanti dall'attività degli esercizi pubblici;
che nella misura in cui queste disposizioni di diritto
comunale non collimano esattamente con l'art. 53 LEsPub, ma hanno valore di
legge speciale per rapporto alla normativa cantonale, il municipio continua ad
essere legittimato a procedere penalmente nei confronti dei contravventori;
che la particolare attenzione che l'art. 137 RC di __________
dedica alla protezione della quiete da turbative derivanti dall'attività degli
esercizi pubblici contraddistingue chiaramente questa norma dall'art. 53 LEsPub,
che invece si preoccupa soprattutto di sancire la responsabilità del gerente
(cfr. marginale);
che avendo il municipio fondato la decisione di multa sull'art.
137 RC e non sull'art. 53 LEsPub, richiamato soltanto per giustificare la
responsabilità della gerente, il giudizio di nullità reso dal Consiglio di
Stato non regge alla critica dell'insorgente;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando
la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché
statuisca nel merito del ricorso inoltrato dalla resistente contro il censurato
decreto di multa;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 145, 208 LOC; 53, 66, 67 LEsPub; 137, 173 RC di __________; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 ottobre 1998, no.
4807, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuova decisione.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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