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Numero d'incarto:
52.1998.294
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00294
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 ottobre 1998 di
__________, c/o __________,
rappr.
dal __________
contro
la
risoluzione 13 ottobre 1998 (n. 4704) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (16 giugno 1940),
cittadino italiano, ha ottenuto il permesso di dimora in Svizzera nel 1981.
Precedentemente era al beneficio di permessi stagionali per svolgere l'attività
di muratore. Dal 25 aprile 1985 è titolare di un permesso di domicilio con
prossima scadenza fissata al 25 aprile 2000.
La moglie ed i cinque figli risiedono da sempre in Italia a
__________ (prov. di __________) in un appartamento di sua proprietà.
Dopo un'occupazione fissa fino al 1994, egli ha in seguito controllato
la disoccupazione e lavorato in modo discontinuo per la __________ in
__________. Il 20 maggio 1998 ha iniziato un'attività tramite un programma
occupazionale presso il comune di __________.
B. Il 23 settembre 1997 la
Sezione degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se
__________ soggiornasse effettivamente in Ticino in modo continuo e regolare.
Interrogato il 28 aprile 1998, l'interessato ha in sostanza
affermato di recarsi in Italia ma di rientrare in Svizzera rimanendovi
mediamente 3/4 giorni. La polizia ha steso il giorno successivo all'attenzione
dell'autorità di prime cure un rapporto sull'interessato. Nello stesso ha
indicato di aver tenuto sotto controllo a partire dall'ottobre 1997 per sette
mesi la sua abitazione situata presso la proprietà del "",
senza constatarne la presenza malgrado diversi controlli effettuati in
differenti orari. Solo i giorni del controllo della disoccupazione risultava
presente. Ha pure descritto l'abitazione come una vera e propria stamberga
situata in un piccolo immobile-dipendenza dello stabile principale e adibita a
magazzino e ripostiglio degli attrezzi del "".
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 12 maggio 1998 la Sezione degli
stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per
aver risieduto per oltre sei mesi all'estero.
L'autorità di prime cure ha precisato che il recapito di
__________ era ed è unicamente fittizio e che la sua presenza in Ticino era
limitata a pochi giorni all'anno, segnatamente una volta la settimana per
effettuare il controllo della disoccupazione.
D. Adìto dall'interessato, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 13 ottobre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, perché
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero presso i suoi famigliari
per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha innanzitutto
affermato che l'interrogatorio di polizia era insufficiente per suffragarne
l'assenza all'estero. Ha nondimeno considerato attendibili gli accertamenti
esperiti in quanto le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente a quest'ultimo
servizio, come pure in sede ricorsuale, contrasterebbero con il certificato di
salario e l'elenco delle giornate lavorative svolte nel 1997 richiamati nel
frattempo dalla __________.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo -
l'annullamento e postulando che sia riconosciuta la validità del suo permesso
di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
legali per ritenere decaduto il suo permesso in quanto la decisione impugnata
sarebbe carente di sufficienti elementi probatori, a maggior ragione dal
momento che l'autorità inferiore non si è espressa sui testi che egli ha
notificato.
Adduce che la non presenza nel proprio alloggio - in cui vive
da più di dieci anni - non significa necessariamente che fosse assente dal
territorio elvetico. A suo dire la mancanza di bucalettere e il fatto di non
pagare la pigione non sono sufficienti per giustificare il provvedimento
adottato.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid.
1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero
notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne
consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere
un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi
non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche
quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal
desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e
segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in
considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il
ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi
non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita
20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
-
3.1. Nella fattispecie in
esame, il ricorrente ha perso il posto di lavoro nel 1994. Ha in seguito
trovato un'occupazione lavorando saltuariamente per la __________ a __________
e ha dovuto ricorrere alle indennità di disoccupazione.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 aprile 1998 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
affermato che "dall'anno 1994 usufruisco della disoccupazione parziale.
Infatti tutti gli anni ho sempre trovato occupazione in qualità di muratore
presso la __________, via __________, __________ per una media annuale di
quattro/cinque mesi. Dal mese di luglio 1997 praticamente usufruisco della
totale disoccupazione percependo un mensile di fr. 3'000.– ca". Sollecitato
dall'agente interrogante in merito alla sua abitazione, il ricorrente ha
dichiarato che:
"Effettivamente non ho una bucalettere mia e non
abito presso l'Istituto __________. Comunque, non ricordo bene, penso da circa
dieci anni, tengo una camera nel vicino magazzino sempre di proprietà del
__________. Nella camera c'è la luce e la riscaldo con una stufa elettrica.
All'interno della stessa consumo i pasti. Dall'anno 1996 non pago la luce e
l'affitto come ad accordo con i padri __________ ". Sul fatto che
nell'arco degli ultimi sette mesi egli avrebbe abitato ben poco presso la
camera, __________ ha negato indicando che "tutte le settimane, proveniente
dall'Italia, giungevo a __________ rimanendovi almeno tre/quattro giorni alla
settimana di media nell'arco di questi ultimi sette mesi". Sollecitato
sul fatto che la sua abitazione era controllata regolarmente in diversi orari
del giorno e vedendolo raramente se non soltanto nei giorni in cui doveva
presentarsi all'Uffico di collocamento, normalmente il giorno precedente come
pure lo stesso giorno ed il giorno successivo a tali obblighi, l'interrogato ha
ancora negato: "Pure gli altri giorni delle altre settimane ero
presente. Comunque presso il __________ non rimanevo mai. Facevo dei giri in __________,
visitando il Rist. __________ e __________ e a __________ presso il Ristorante
__________ e __________. Altre volte sono andato a far visita a mia sorella
__________, domiciliata a __________ in vicinanza dello Stadio".
3.2. Ora, in base alle domande formulate dalla polizia e da
quanto dichiarato dal ricorrente non risulta che quest'ultimo, dall'ottobre
1997 all'aprile 1998, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un
periodo superiore a sei mesi. Ad analoga conclusione è pure giunto del resto il
Consiglio di Stato, il quale ha nondimeno respinto il ricorso fondandosi su
vari indizi.
Orbene, gli elementi ritenuti dall'Esecutivo cantonale non
dimostrano l'assenza semestrale all'estero dell'interessato.
L'insorgente ha invero ribadito nei successivi ricorsi di
aver lavorato nel 1997 - a volte in modo discontinuo - presso la cooperativa
dal 1.1. al 31.7. e dal 1.10. al 30.11. Benché tali affermazioni sembrino
urtare parzialmente con il richiamato certificato di salario e l'elenco delle
giornate lavorative remunerate nel 1997, è indubbio che egli ha lavorato in
Ticino saltuariamente da gennaio fino a fine aprile 1997 come pure e
soprattutto durante quattro giorni in novembre. A torto quindi è stato ritenuto
che egli era assente dal territorio svizzero almeno a partire dall'ottobre 1997
all'aprile 1998, quindi per un periodo superiore ad almeno sei mesi, a maggior
ragione dal momento che non è stata dimostrato il suo trasferimento all'estero
e che egli abbia mantenuto un appartamento nel cantone per trascorrervi brevi
periodi alfine di evitare la decadenza del proprio permesso di domicilio.
Ma vi è di più. I controlli presso l'alloggio dell'insorgente
effettuati in differenti orari del giorno e della sera nell'arco di diverse settimane
ne dimostrano invero l'assenza, salvo i giorni dedicati alla timbratura della
disoccupazione. Tuttavia, ciò non significa ancora che egli fosse costantemente
assente dal territorio elvetico e che rientrasse unicamente per tale scopo. Del
resto nel verbale d'interrogatorio la polizia sembra indicarne la presenza pure
il giorno precedente e successivo alla bollatura. Va pure rilevato che
l'insorgente, ancorché soltanto dopo lo scambio degli allegati, aveva notificato
tra l'altro ben cinque testi per confermare la sua presenza in Ticino. Orbene
l'Esecutivo cantonale non si è espresso al proposito, violando il suo diritto
di essere sentito. Quanto all'alloggio del ricorrente simile ad una
"stamberga", egli ha già dichiarato alla polizia di viverci da più di
dieci anni, ossia quando ancora lavorava. Inoltre il fatto che egli non ne
paghi la pigione dal 1996 non può essere assunto quale indizio a fondamento
della decisione adottata.
- Per il che il ricorso è
accolto senza ulteriore disamina. Con l'emanazione della presente decisione, la
domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS;
3, 18, 28 43, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 13 ottobre 1998 (n.
4704) del Consiglio di Stato, e 12 maggio 1998 (n. 8) della Sezione degli stranieri
del Dipartimento delle istituzioni, sono annullate.
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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