AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.285
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00285
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 23 settembre 1998, no. 4309, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 27
luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ ed __________
e __________ per la ristrutturazione di una piscina (part. n. __________ RT);
viste le risposte:
-
20 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
28 ottobre 1998 del municipio di
__________;
-
28 ottobre 1998 della __________ e liteconsorti;
-
3 novembre 1998 del Dipartimento
del territorio, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Le parti sono
comproprietarie di un fondo (part. n. __________ RT), situato a __________,
fuori della zona edificabile, sul quale v'è una piscina interrata, posta al
servizio delle loro tre case di vacanza.
Il manufatto, costruito una trentina d'anni orsono in cemento
armato, misura m 4.50 x 9.50 e presenta sul lato verso monte una sorta di
slargo a forma semicircolare. La profondità varia da m 1.10 a m 2.00. Il volume
dell’invaso è di 84 mc. Lo stato di conservazione dell’opera è precario.
B. Il 24 aprile 1998 i
comproprietari resistenti hanno chiesto al municipio di __________ per il
tramite dello studio tecnico __________ il permesso di ristrutturare la
piscina, inserendo nell'attuale bacino una vasca prefabbricata in materiale
plastico, di dimensioni più ridotte (m 8 x 3.6 x 1.55) e riempiendo con calcestruzzo
gli spazi interstiziali.
Alla domanda si è opposto __________, contestando la legittimità
dell’intervento prospettato dagli altri comproprietari senza il suo consenso.
C. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 luglio 1998 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
comproprietario qui ricorrente.
D. Con giudizio 23 settembre
1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua
volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ che contestava la
legittimazione degli altri comproprietari a chiedere il rilascio di un permesso
per l'intervento in oggetto.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che i lavori previsti
rientrassero nel novero degli interventi di riparazione e di manutenzione
necessari per conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all'uso. Ne
ha quindi dedotto che la maggioranza dei comproprietari fosse abilitata a
chiedere i permessi necessari.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
Secondo l'insorgente, l'intervento in contestazione sarebbe
da configurare alla stregua di una nuova piscina. Non si tratterebbe di
semplici lavori di manutenzione. La domanda di costruzione avrebbe quindi
dovuto essere sottoscritta da tutti i comproprietari.
F. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio di
__________ ed i comproprietari resistenti, contestando partitamente le tesi del
ricorrente con argomenti che all'occorrenza verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione del
ricorrente, comproprietario dell'oggetto della licenza impugnata e quindi
direttamente toccato dal provvedimento è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare in
effetti atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Giusta l'art. 4 LE, la
domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere
presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario
del fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 RLE, dal canto suo, stabilisce che
la domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la
licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista.
Scopo precipuo di queste disposizioni è quello di evitare che
l'autorità sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di
tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di
disporre del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118). Esse
tutelano quindi soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di non
dar seguito a domande di costruzione presentate da richiedenti che non
dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo
oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re __________; Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 4 LE N. 737).
La legittimazione a chiedere il rilascio del permesso di
costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità amministrativa deve
risolvere in base alle regole del diritto civile. In questo contesto essa deve
comunque tener presente che lo scopo principale della procedura di rilascio del
permesso è quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello di stabilire se
l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo. L'autorità amministrativa
può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza, lasciando al giudice civile
il compito di dirimere eventuali vertenze sul diritto di disporre del fondo
(Scolari, op. cit., N. 744).
Considerato il bene giuridico protetto da queste
disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e statuire
nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo
inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo.
La decisione che ne scaturisce resta comunque valida anche
nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non dispone di tale facoltà.
2.2. Nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione avversata
dall'insorgente è stata presentata dagli altri comproprietari del fondo. Il
municipio l'ha comunque esaminata, rilasciando la licenza impugnata.
L'insorgente vi si oppone, contestando ai resistenti il
diritto di disporre del fondo per l'intervento previsto.
La questione può rimanere indecisa, poiché anche nel caso in
cui l'eccezione fosse fondata, il difetto non inficerebbe la validità della
licenza, che rimane, come detto, un atto amministrativo mediante il quale
l'autorità si limita ad accertare - impregiudicato il diritto dell'istante di
disporre del fondo - che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti.
Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- 3.1. Giusta l'art. 24 cpv.
1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni a costruire edifici ed impianti non conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione a condizione che la loro destinazione
esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono
interessi preponderanti (lett. b).
Allo scopo di permettere la conservazione della sostanza
edilizia esistente fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione di
zona, l'art. 24 cpv. 2 LPT ha tuttavia lasciato al legislatore cantonale la
facoltà di autorizzare interventi minori su edifici o impianti versanti in
questa situazione a condizione che appaiano compatibili con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale.
Avvalendosi di questa facoltà il legislatore cantonale ha
definito attraverso gli art. 74-76 LALPT le condizioni alle quali potevano
essere rilasciate autorizzazioni per simili interventi.
La rinnovazione, dispone l'art. 74 LALPT, può essere
autorizzata se compatibile con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale. Sono considerati tali gli interventi di manutenzione
straordinaria, di riparazione, di ripristino della funzionalità originaria e di
ammodernamento che lasciano intatto il volume, l’aspetto esteriore e la
destinazione della costruzione preesistente (Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen,
N. 249; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE, N. 651).
La trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può
invece essere autorizzata, se indispensabile per la continuazione attuale e se
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art.
75 LALPT). La trasformazione è parziale se non modifica in misura rilevante
l'identità della costruzione preesistente né dal profilo qualitativo, né dal
profilo quantitativo (DTF 113 Ib 314, RDAT 1991 N. 100; DFGP, Commento alla
LPT, ad art. 24 N. 29; Bandli, op. cit., N. 250 seg.; Scolari, op. cit., ad
art. 71/72 LALPT, N. 543).
L'art. 76 LALPT permette infine di autorizzare ricostruzioni
di edifici o impianti arredati distrutti o demoliti a condizione che fossero
ancora utilizzati prima della loro distruzione o demolizione. Per le
costruzioni andate distrutte è sufficiente che non vi si oppongano interessi
preponderanti. Per le costruzioni demolite occorre invece che la ricostruzione
risponda ad un interesse pubblico. In entrambi i casi l'intervento deve inoltre
essere compatibile con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale. Devono infine essere mantenuti volume e destinazione precedenti.
3.2. Nell'evenienza concreta, è pacifco che la piscina non è
conforme alla funzione della zona di utilizzazione in cui è ubicata. Torna
quindi chiaramente applicabile l'art. 24 LPT.
Altrettanto incontestabile è che la destinazione dell'opera
non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile.
L’intervento non può quindi beneficiare di un permesso
fondato sull'art. 24 cpv. 1 LPT, poiché non soddisfa la condizione posta dalla
lett. b di tale norma.
Resta quindi da verificare se possa essere autorizzato in
base all'art. 24 cpv. 2 LPT in combinazione con gli art. 74-76 LALPT.
Orbene, i lavori previsti eccedono chiaramente i limiti della
semplice rinnovazione. Oltre al totale rifacimento degli impianti di filtraggio,
essi comportano in effetti l'inserimento nel bacino esistente di una vasca in
poliestere di foggia e dimensioni sostanzialmente diverse. Comportando una
significativa modifica dell’aspetto esterno dell’opera, i lavori previsti vanno
quindi ben oltre i limiti di un intervento di riparazione e di riattamento
fissati dall'art. 74 LALPT. L'intervento non è nemmeno configurabile alla
stregua di una ricostruzione di un impianto demolito o distrutto. Pur versando
in condizioni precarie la vecchia piscina non è ancora ridotta ad un semplice
rudere.
Considerati nel loro insieme, i lavori previsti vanno per
principio classificati fra gli interventi di trasformazione, ovvero fra gli interventi
che implicano una modifica più o meno significativa della sostanza edilizia
preesistente.
Ferme queste premesse, ai fini del giudizio si tratta di
stabilire se la trasformazione possa ancora essere considerata parziale ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT. Secondo l'art. 30 RLALPT, che codifica i
principi stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza attorno alla
menzionata norma di diritto federale, una trasformazione è parziale quando
modifica in modo non rilevante la volumetria, l'aspetto esterno e la destinazione
dell'edificio o dell'impianto (lett. a ) e non ingenera ripercussioni sostanzialmente
nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente
(lett. b). Parziali sono quindi le trasformazioni che non sovvertono in misura
apprezzabile l'identità della costruzione preesistente.
Ora, l'inserimento di una nuova vasca nel bacino esistente
non modifica la destinazione dell'attuale impianto. Le condizioni di utilizzazione
dell’opera rimangono immutate. Invariata resta pure la volumetria: viene
soltanto ridotto lo spazio utilizzabile per la balneazione. L'intervento non
ingenera nemmeno ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del
suolo, sulle opere di urbanizzazione e sull'ambiente. Da quest'ultimo profilo,
viene anzi sensibilmente migliorata la situazione attuale, eliminando la dispersione
di acqua clorata nel sottosuolo.
Le modifiche, circoscritte alle caratteristiche esteriori
dell'impianto, non sovvertono in misura sostanziale la sua attuale fisionomia.
Per quanto importanti ed onerose possano apparire, non alterano in misura
intollerabile l’identità della costruzione preesistente. Dal profilo
quantitativo e qualitativo non v’è soluzione di continuità tra la vecchia e la
nuova piscina. Le condizioni poste dall’art. 30 RLALPT risultano quindi
soddisfatte.
L’intervento è d’altro canto indispensabile per la
continuazione dell’utilizzazione attuale dell’opera. Esso risponde quindi anche
al requisito della necessità posto dall’art. 75 LALPT. Un intervento meno
costoso, di semplice riparazione della piscina esistente, è forse ipotizzabile,
ma è da ritenere che offra minori garanzie di successo dal profilo della durata
dell’investimento. Diversamente sarebbe stato sicuramente adottato dai
resistenti, che avrebbero quantomeno evitato di ridurre l’invaso.
Incontestabilmente, la trasformazione appare infine
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione.
Sono quindi date le premesse per autorizzarla.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la
licenza impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 74-76 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'000.--
ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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