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Numero d'incarto:
52.1998.272
Data decisione, Autorità:
02.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00272
Lugano
2 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 settembre 1998 di
contro
la
decisione 9 settembre 1998, n. 4130 del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 febbraio
1998 del Municipio di __________ in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
-
12 ottobre 1998 del Municipio di
__________;
-
13 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato;
-
16 ottobre 1998 del Municipio di
__________.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ si è coniugato
con __________ il 24 agosto 1996. Prima del matrimonio era domiciliato ad
, mentre la futura moglie a D__________.
In prospettiva dell'imminente matrimonio, ma a nome della moglie
soltanto, i futuri coniugi sin dall'inizio del 1996 hanno preso in locazione un
appartamento a __________, dove ancora oggi hanno la residenza coniugale.
b) Il 7 ottobre 1996, __________ ha comunicato al municipio
di __________ di avere deciso di mantenere temporaneamente il proprio domicilio
ad __________, comune in cui lavorava, dove risiedevano i genitori e dove era
consigliere comunale, più precisamente presidente del legislativo per l'anno in
corso. Tale decisione era stata determinata a suo dire dal desiderio di
"portare a termine gli impegni politici e mantenere altri interessi per un
certo tempo" nel comune di origine.
c) Il 19 settembre 1997 l'Ufficio controllo abitanti di
__________ ha sollecitato __________ a trasferire il suo domicilio da
__________ a __________, constatando che risiedeva in quest'ultimo comune ormai
da diverso tempo.
Richiamandosi alla sua comunicazione dell'anno precedente, il
ricorrente, con scritto 29 ottobre 1997, ha ribadito l'intenzione di continuare
a mantenere il suo domicilio ad __________, disgiunto da quello della moglie.
Il 19 gennaio 1998 il municipio di __________ ha risolto di
permettergli di mantenere il domicilio ad __________ fino al termine della
legislatura in corso, a patto però che i due comuni si accordassero sul
prelevamento delle imposte.
A seguito della presa di posizione del Municipio di
__________, __________ ha comunicato con lettera 8 febbraio 1998 di volere
rimanere domiciliato ad __________ e di prevedere un trasferimento a __________
soltanto qualora intervenisse un cambiamento della sua situazione personale e
professionale e venissero meno i requisiti che a suo dire gli permettevano di
mantenere il domicilio ad __________.
B. Esaminate le motivazioni
addotte da __________ relativamente alla sua decisione di mantenere il proprio
domicilio ad __________, il municipio di __________, non condividendole, gli ha
ordinato d'ufficio il trasferimento di domicilio a __________ con risoluzione
23 febbraio 1998.
C. Con ricorso 10 marzo 1998 __________
è insorto innanzi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della
decisione del municipio di __________.
In quella sede ha sostenuto che il centro dei suoi interessi
e delle relazioni più intense non si situa a __________, bensì ad __________
dove è attivo professionalmente, politicamente e socialmente e che l'aver
contratto matrimonio con una cittadina di __________ nulla muta ai legami
profondi che egli ha instaurato lungo tutta la sua vita ad __________.
Ha quindi spiegato che fintanto che i suoi rapporti personali
con il comune di __________ non verranno modificati, non sussiste motivo per
fargli cambiare domicilio, nemmeno dal punto di vista giuridico, giacché
secondo il nuovo diritto matrimoniale marito e moglie possono avere due
domicili separati.
D. Con risoluzione 9 settembre
1998 il Governo ha respinto il ricorso.
L'esecutivo ha esaminato in quale comune dei due in questione
fossero adempiuti per il ricorrente gli elementi fondamentali determinanti il
domicilio di una persona secondo la dottrina e la giurisprudenza imperanti. Pur
riconoscendo che indubbiamente egli è attivo principalmente nel comune di
__________, perché in quella località è consigliere comunale, svolge la sua
professione quale operaio specialista presso il centro manutenzione
autostradale di __________ e assume anche impegni sociali, ha ritenuto in ogni
caso preponderante su questi elementi il legame famigliare con la consorte che
risiede ed è regolarmente domiciliata a __________, dove i due coabitano nello
stesso appartamento durante i momenti liberi dal lavoro.
E. Contro il predetto giudizio
dell'Esecutivo cantonale __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
Cantonale Amministrativo.
Sostiene che il domicilio comunale di una persona è dato nel
luogo in cui essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Spiega
che con questo luogo deve sussistere oltre che un legame di tipo territoriale
anche un legame di tipo personale, che si determina con riferimento al centro
dei propri interessi.
In questo senso, come già nella sede precedente, evidenzia
che ad __________:
-
svolge
la sua professione di tecnico presso il centro di manutenzione delle autostrade,
anche con turni notturni e talvolta durante i fine settimana;
-
è
consigliere comunale al secondo mandato e presidente della commissione
ambiente;
-
ha
amicizie, anche politiche, coltivate sin dalla gioventù;
-
ha la
propria famiglia di origine, presso la quale pranza e talvolta si ferma a dormire
se deve lavorare di notte;
-
ha il
recapito postale.
Il fatto che non abita ad __________ con la moglie sarebbe determinato
dalle difficoltà avute per trovare un appartamento confacente, mentre questo
era casualmente disponibile a __________.
E' dell'opinione che i suoi legami famigliari non debbano
limitarsi al rapporto instaurato con la moglie, ma comprendono pure la sua
famiglia di origine.
Oltre a ciò sottolinea che ben difficilmente potrebbe essere
attivo politicamente a __________ con lo stessa cognizione come lo è oggi ad
__________, comune che conosce perfettamente sin dall'infanzia.
F. Il municipio di __________
nella propria risposta richiama le precedenti prese di posizione, completandole
e chiede la reiezione del gravame. Sulle argomentazioni si dirà, se del caso,
in seguito.
Anche il Consiglio di Stato postula il rigetto
dell'impugnativa, senza formulare osservazioni particolari.
Il municipio di __________ sostiene invece il ricorso e ne
chiede l'accoglimento rilevando che il centro degli interessi del ricorrente si
situa ad __________ e non a __________.
Considerato, in
diritto
-
La competenza di questo
Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), l'impugnativa è tempestiva (art. 46
cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso
è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La determinazione di
domicilio operata d'ufficio dal Municipio di __________ il 23 gennaio 1998 per
quanto concerne __________, rientra nei compiti conferiti all'esecutivo
comunale dall'art. 106 lett. e LOC, secondo cui il municipio tiene e aggiorna i
cataloghi civici, il ruolo della popolazione e gli altri registri nelle forme
previste dalle leggi e dai regolamenti. Sussiste domicilio in un comune quando
una persona vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 6
LOC).
2.2. Il cittadino svizzero è protetto dall'art. 45 Cost.
nella libera scelta del proprio domicilio sul territorio svizzero, sia a
livello federale che cantonale e comunale.
La libertà di domicilio
garantita dall'art. 45 Cost. si limita però a tutelare il rapporto di polizia
che si instaura tra il singolo cittadino e l'autorità. Non tutela invece gli
altri domicili che la legislazione prevede, in ispecie il domicilio civile (art.
23 CC), il domicilio fiscale (art. 4 LIFD e 2 LT), il domicilio assistenziale (art.
4 e seg. LAS), per quanto il più delle volte essi sono strettamente connessi
dal profilo fattuale e vengono a coincidere l'uno con l'altro (cfr. G. Corti,
Pareri del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, RDAT 1990 pag. 304).
2.3. La decisione censurata si fonda sull'art. 6 LOC. Nella sostanza
si pronuncia sul rapporto di polizia che intercorre tra __________ e il comune
di __________, accertando la sussistenza di un domicilio di polizia e
avocandolo da __________.
Come sostiene il ricorrente, è vero che il concetto di
domicilio esposto all'art. 6 LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile
dell'art. 23 CC (STA 30 ottobre 1996 in re S.).
Per contro, contrariamente a quanto egli assume, il domicilio
di polizia, il solo garantito costituzionalmente (art. 45 Cost.) sussiste
indipendentemente dal domicilio civile (Wohnsitz) (art. 23 CC).
In altre parole ciò significa che, siccome il domicilio di
polizia fissa il rapporto che il cittadino intrattiene con l'autorità, i
fattori che lo determinano devono essere oggettivamente chiari e facilmente
accertabili (K. Spühler, Die Rechtssprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei
Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 1992, pag. 338). Il legame soggettivo nonché
l'attaccamento affettivo che una persona dimostra verso un determinato comune
non determina senz'altro che questi possa pretendere di tenervi domicilio,
quando altri elementi ritenuti oggettivamente come più rilevanti non convergono
con questa personale aspirazione.
In un contesto amministrativo, le due condizioni cui soggiace
il concetto di domicilio ai sensi dell'art. 6 LOC (a prima vista uguali a
quelle dell'art. 23 CC), cioè quella oggettiva della residenza effettiva in un
determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata
dall'interessato di stabilirvisi durevolmente, devono emergere dall'insieme
delle circostanze e devono essere riconoscibili per i terzi.
La giurisprudenza ha allora sviluppato criteri precisi per
determinare il domicilio amministrativo di un cittadino, criteri che non sono
stati superati dal nuovo diritto matrimoniale, che, a determinate condizioni,
permette ai coniugi di mantenere domicili civili distinti.
- 3.1. __________ abita a
__________ con la moglie per certo almeno dalla data delle loro nozze, il 24
agosto 1996.
Se in un primo momento, stando a quanto da lui indicato il 7
ottobre 1996 all'Ufficio controllo abitanti di __________, il mantenimento del
domicilio ad __________ era destinato a rimanere temporaneo per portare a
termini impegni politici e interessi personali intrattenuti in quel comune, con
il tempo egli ha invece chiaramente dichiarato di volere mantenere stabilmente
disgiunti il domicilio, ad __________, e la residenza coniugale, a __________.
A prescindere dalla giustificazione dell'impossibilità di
trovare un appartamento coniugale confacente ad __________, che a oltre due
anni e mezzo dalla data delle nozze, non appare più molto credibile, non si
ravvede nella fattispecie alcuna altra valida giustificazione, per concedere al
ricorrente di mantenere questo stato di fatto, determinato invero soltanto dai
suoi personali interessi, non già da motivi oggettivi.
3.2. Quando una persona abita in un luogo diverso da quello
in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo dell'abitazione,
ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per trascorrere il tempo
libero con i congiunti (DTF 59 III 4, Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art.
23 N. 48).
Se l'interessato è sposato, per congiunti si intendono di
regola il coniuge e i diretti discendenti. Il vincolo matrimoniale prevale sul
vincolo di filiazione, per quanto quest'ultimo sia rimasto intenso e vissuto
dopo il matrimonio. Il ricorrente si reca certo tutti i giorni ad __________
dai genitori per il pranzo e, se gli necessita, quando assolve i turni
notturni, anche per dormire. Ma tale comportamento è dettato da motivi di
comodo, tant'è vero che non appena ha assolto gli impegni professionali e politici,
lascia i genitori per raggiungere nel tempo libero la consorte con cui di fatto
coabita a __________ in un appartamento divenuto stabile residenza coniugale.
Poco importa se ciò non avviene quotidianamente o per periodi limitati.
Resta il fatto, determinante per la posizione del ricorrente,
che quando egli si ricongiunge con la moglie, non è quest'ultima che si sposta
verso il suo centro di interessi, che egli pretende essere ad __________, bensì
egli la raggiunge in territorio di __________.
3.3. Nemmeno in ragione del fatto che lavora ad __________,
il ricorrente può pretendere di mantenervi il suo domicilio.
Il luogo di lavoro assurge a domicilio soltanto quando le
relazioni personali con esso appaiono più strette ed intense di quelle intrattenute
con un luogo d'abitazione scelto per lo più per caso che per altri motivi. Il
ricorrente non può certo affermare che il comune di __________, luogo dove da
sempre è domiciliata la moglie, sia stato scelto per caso quale luogo d'abitazione.
Il luogo di lavoro è di regola considerato prevalente come
domicilio di polizia quando l'interessato intrattiene con esso una relazione
personale particolarmente intensa, ad esempio quando vi deposita gli effetti
personali, vi trascorre il proprio tempo libero in un'abitazione personale e vi
archivia la propria corrispondenza (Spühler, op. cit., pag. 343, N. 5). Ciò non
è il caso per il ricorrente, per quanto egli abbia una posizione di
responsabilità nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, rispettivamente
abbia orari di lavoro irregolari e impegnativi.
3.4. Infine, gli impegni politici e sociali non possono in
nessun caso costituire un pretesto per il mantenimento del domicilio ad Airolo.
Subito dopo il matrimonio, anche in ragione della presidenza
del consiglio comunale di __________, appariva ancora ragionevole concedere al
ricorrente di rimanere temporaneamente domiciliato ad __________, come peraltro
il municipio di __________ ha tollerato.
Ora invece, a maggior ragione con l'avvicinarsi di un nuovo periodo
di legislatura comunale, tale concessione non si giustifica più, non
sussistendo più motivi di interesse pubblico. Mantenere il domicilio ad
__________ con conseguente possibilità di continuare ad esercitarvi i diritti
politici, è ora nel solo interesse personale del ricorrente. Tale situazione
non può essere tollerata laddove non sono dati, come è qui il caso, i
presupposti di domicilio.
L'impegno e la competenza politica del ricorrente non verrebbero
certo sminuiti o ostacolati a __________, dove egli ha le stesse possibilità di
rendersi attivo e di mettersi al servizio della cosa pubblica.
- Stando così le cose, il
gravame deve essere respinto con conseguente accollamento di tasse e spese al
ricorrente.
Per questi motivi,
visti
gli art. 45 Cost, 23 CC, 6, 106, 208 LOC, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizio di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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