AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.242
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00242
Lugano
12 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 agosto 1998, n.3563, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 giugno
1998 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 3 settembre 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 25 giugno
1998 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di
condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non
concederle nessun riesame della decisione prima del mese di giugno 1999, subordinando
in ogni caso la sua riammissione alla guida alla presentazione di un
certificato medico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di
controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché alla presentazione
di un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità a condurre con
sicurezza veicoli a motore. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto
sospensivo.
Tale risoluzione è stata presa dopo che __________ nella
prima mattina del 29 dicembre 1997 è stata sottoposta ad un controllo
dell'alcolemia nel sangue, per avere ammesso di avere cagionato nella notte
precedente al suo rientro a casa alle ore 4.30 con la vettura Mazda __________,
danni materiali ad un'automobile parcheggiata in via __________ a __________.
Il tasso di concentrazione alcolica nel sangue prelevato è stato determinato
nell'ordine di al minimo 1,6 pro mille e al massimo 2,66 pro mille.
B. Avverso la predetta
decisione dipartimentale, con ricorso 10 luglio 1997, __________ si è aggravata
davanti al Consiglio di Stato.
In quella sede ha sollevato una sola eccezione: a suo dire la
decisione presa dal Dipartimento sarebbe stata intempestiva, poiché gli
accertamenti penali relativi al rapporto di polizia sui quali la stessa è stata
fondata, non erano ancora conclusi.
C. Il gravame è stato respinto
dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 agosto 1998. Secondo l'esecutivo la
ricorrente presenta un quadro caratterizzato da eccessi alcolici occasionali
(anche se probabilmente non rari) inseriti in una personalità particolarmente
fragile. Inoltre ha ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse
chiaramente che al momento della decisione dipartimentale ella non era in grado
di sormontare per mezzo della propria volontà questa tendenza a consumare
bevande alcoliche in proporzioni eccessive, cosicché la misura amministrativa disposta
nei suoi confronti risultava perfettamente adeguata e proporzionata.
Per quanto riguarda la censura di intempestività della
decisione amministrativa impugnata, l'autorità di primo grado ha sottolineato
che nella fattispecie, trattandosi di revoca a scopo di sicurezza, i principi
giurisprudenziali di cui si è avvalsa la ricorrente non sono applicabili.
D. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della
decisione governativa. Ripropone in buona sostanza la stessa eccezione
sottoposta in precedenza al vaglio del Consiglio di Stato.
Aggiunge inoltre che l'esecutivo si è esclusivamente poggiato
al rapporto steso dal Servizio ticinese di cura contro l'alcolismo il 3 giugno
1998, le cui risultanze andrebbero però rivedute, alla luce anche delle
circostanze che a suo dire dovrebbero emergere dall'inchiesta penale e dalla
sua personale audizione in quella sede relativamente a quanto verificatosi la
notte del 29 dicembre 1997.
E. Il Consiglio di Stato
propone per contro di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti e dopo aver preso visione dell'incarto
penale richiamato da questo Tribunale.
- La licenza di condurre è un
permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può
essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è dedito al
bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida
(art.14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono
mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se è accertato
che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o
non sono più adempiute: essi possono essere revocati se non sono state osservate
le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel
caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre
è revocata per la durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare
un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La
revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
Conformemente all'art. 17 cpv. 3 LCStr tale durata minima del
periodo di prova non può essere ridotta.
- La ricorrente ritiene in
sostanza che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto attendere gli esiti del
procedimento penale prima di pronunciare un eventuale provvedimento di revoca,
giacché, a suo dire, dall'inchiesta penale sarebbe dovuta emergere la verità
sulle circostanze in cui il 29 dicembre 1997 è stata colta in stato di ebrietà
dopo avere causato un danneggiamento ad un automobile parcheggiata.
Questo Tribunale, esaminati gli atti penali, si è invece convinto
che le deduzioni dell'autorità amministrativa, che si è pronunciata ritenendo
che la ricorrente si fosse resa responsabile di circolazione in stato di
ebrietà e che, dopo averla sottoposta ad accertamenti peritali, l'ha ritenuta
inidonea dal punto di vista della sicurezza stradale a condurre veicoli a
motore, sono perfettamente corrette.
Durante l'interrogatorio davanti al Procuratore pubblico
tenutosi in data 2 settembre 1998, __________ ha infatti riconosciuto che in
occasione della verbalizzazione da parte della polizia in data 29/30 dicembre
1997 volontariamente non ha affermato il vero ed ha anche indotto la madre a
rendere falsa testimonianza.
Ha quindi ammesso di avere bevuto del vino rosso, nella
misura di circa un litro, di avere consumato in un night una birra, e poi
ancora di avere offerto una bottiglia di champagne, alla cui consumazione
verosimilmente deve avere anche partecipato.
La ricorrente ha specificato che l'assunzione delle bevande
alcoliche è avvenuta prima del sinistro e che, contrariamente a quanto
affermato durante il verbale reso alla polizia in data 30 dicembre 1998, non ha
quindi assunto bevande alcoliche tra l'ora del sinistro e l'ora del prelievo
del sangue.
- Di fronte a tali
ammissioni, la fattispecie è più che chiara e non necessita di ulteriore esame,
né tantomeno l'adozione di un provvedimento amministrativo deve essere sospesa
in attesa che la procedura penale abbia un esito.
Va detto che, come rettamente osservato dall'autorità
inferiore, trattandosi di revoca a scopo di sicurezza e non di ammonimento, il
giudizio dell'autorità amministrativa è indipendente dalle risultanze del
procedimento penale, quando, come è stato accertato nel caso della ricorrente,
risulta provato che l'amministrato, per la sua dipendenza dall'alcol, è
inidoneo a condurre veicoli a motore. La sicurezza stradale è in ogni caso
prevalente.
Nessun elemento di quelli proposti nel gravame dalla
ricorrente confuta le risultanze del rapporto 3 giugno 1998 del STCA, rapporto
dal quale emerge chiaramente che la ricorrente presenta un quadro
caratterizzato da abuso di bevande alcoliche in momenti critici dipendenti da
una personalità particolarmente fragile e incontrollabile. Un'ulteriore
dimostrazione di questa labilità della ricorrente è data dal fatto che in
precedenza è già stata colta due volte a circolare in stato di ebrietà e che,
pur essendo stata sanzionata per questi comportamenti, non si sia ravveduta.
In siffatte condizioni la decisione dell'autorità
dipartimentale di revocare la licenza di condurre alla ricorrente a tempo
indeterminato e di concedere un riesame della decisione soltanto a partire dal
mese di giugno 1999 non appare intempestiva dal punto di vista amministrativo e
nemmeno risulta sproporzionata al quadro clinico che la ricorrente presenta.
In questa sede deve dunque essere confermata.
- Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque respinto . La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr, 10 LALCStr, 3,
18, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm.
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente decisione,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster