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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.24
Data decisione, Autorità:
22.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00024
Lugano
22 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 gennaio 1998 di
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 19 dicembre 1997 (n. 6622) con cui il Consiglio di Stato ha
affidato in concessione al __________ /
__________ la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di
termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nonché dei fanghi
di depurazione;
la
decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 19 dicembre
1997 (n. 6622), pubblicata sul FU n. __________ del __________, il Consiglio di
Stato ha affidato in concessione al __________ la progettazione, l'esecuzione e
la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, nonché di fanghi di depurazione.
B. Contro la predetta
risoluzione governativa sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe chiedendone l'annullamento.
Posta in evidenza la tempestività dell'impugnativa e la competenza
di questo Tribunale, i ricorrenti rivendicano anzitutto la legittimazione
attiva, allegando che l'atto censurato violerebbe norme di diritto cantonale
attributive di competenze, privandoli "del loro diritto di lanciare un
referendum di tipo legislativo, finanziario e in materia di convenzioni”. La
qualità per agire in giudizio discenderebbe pertanto dalla violazione dei loro
diritti popolari soggettivi.
La loro potestà ricorsuale andrebbe inoltre ammessa in considerazione
dell'art. 73 cpv. 2 della nuova Costituzione cantonale, che vieta ai tribunali
di applicare norme cantonali contrarie ad essa o al diritto federale:
l'esigenza di garantire un controllo efficace della violazione delle norme
costituzionali relative all'esercizio del diritto di referendum imporrebbe di
riconoscere loro la legittimazione attiva ad impugnare un provvedimento che
vanifica questa facoltà.
Eccepita la carenza di basi legali, i ricorrenti rimproverano
poi al Consiglio di Stato con dovizia di argomenti di aver eluso le competenze
del Gran Consiglio e di averli pertanto privati della possibilità di esercitare
il diritto di referendum.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il __________, contestando
partitamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- Giusta l'art. 124 lett. f
della legge di applicazione della LF contro l'inquinamento delle acque (LALIA;
RL 9.1.1.2), riservate le norme della stessa legge e di leggi speciali, contro
le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Nella misura in cui l'atto di concessione qui impugnato
integra gli estremi di una decisione, ovvero di un provvedimento concreto
dell'autorità volto a costituire, modificare od annullare diritti od obblighi
(cfr. art. 5 PA per analogia), la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è di principio data, poiché nessuna disposizione di legge
sottrae questi atti al controllo giurisdizionale.
- 2.1. Secondo l'art. 43
PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi
direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.
La nozione di interesse legittimo insita nella norma in
esame, corrisponde secondo la prassi di questo Tribunale (STA 17.12. 1990 in re
G.L. e LLCC, RDAT 1991 II N. 39) e l'interpretazione del Tribunale federale
(RDAT 1976 N. 39; 1993 II N. 55 consid. 3b; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 N. 1) a quella di interesse degno
di protezione secondo l'art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA.
Ha quindi diritto di proporre ricorso chiunque è toccato
dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione ad ottenerne
l'annullamento o la modifica. Il concetto di interesse legittimo è volto da un
lato ad escludere l'actio popularis e dall'altro ad ammettere la legittimazione
attiva di chi non è leso nei suoi diritti soggettivi.
Non è pertanto legittimato a ricorrere chi non è toccato dal
provvedimento impugnato in misura superiore a quella di qualsiasi altro singolo
cittadino (Borghi/Corti, op. et. loc. cit., N. 4). La qualità per agire
presuppone l'esistenza di una relazione particolare del ricorrente con
l'oggetto della contestazione (DTF 117 Ib 162; Moor, Droit administratif, Vol.
II, 416; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, N. 239).
Dispone però della potestà ricorsuale anche chi non lamenta
la lesione di un diritto soggettivo: è sufficiente che risulti portatore di un
interesse degno di protezione, personale, diretto e concreto all'annullamento o
alla modificazione del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che
questo gli arreca (DTF 118 Ib 29 seg.; RDAT 1992 II N. 58).
2.2. Nel caso in esame, i ricorrenti ravvisano nell'atto di
concessione qui impugnato una violazione dei loro diritti politici. Essi
rimproverano in particolare al Consiglio di Stato di essersi arrogato una
competenza del Gran Consiglio, privandoli della possibilità di esercitare il
diritto di referendum. L'interesse di cui essi si prevalgono per fondare la
loro legittimazione attiva non è di natura meramente fattuale. E' un interesse
giuridicamente protetto da particolari disposizioni del diritto federale (art.
85 lett. a OG). Tant'è vero che, prudenzialmente, gli insorgenti hanno impugnato
l'atto di concessione anche davanti al Tribunale federale mediante ricorso di
diritto pubblico.
Il fatto che i ricorrenti siano portatori di un interesse
giuridicamente protetto a dolersi dell'illegittimità del provvedimento censurato
per la menomazione dei diritti politici che questo arreca loro non basta
tuttavia ai fini del riconoscimento della qualità per agire in giudizio. La
legittimazione attiva secondo l'art. 43 PAmm presuppone in effetti anche
l'esistenza di una relazione particolare tra l'insorgente e l'oggetto del
provvedimento impugnato. Il ricorrente deve segnatamente rientrare in quella
limitata e qualificata cerchia di persone legata alla decisione censurata da un
rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguere la
loro situazione da quella degli altri membri della collettività onde evitare
che il ricorso di diritto amministrativo assuma le connotazioni tipiche
dell'actio popularis.
Orbene, nel caso in esame, la situazione dei ricorrenti è
sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altro cittadino attivo ticinese.
Nulla li lega in modo particolare alla concessione impugnata. Il loro rapporto
con quest'atto non è sostanzialmente diverso da quello degli altri membri della
collettività.
Ne discende che ai ricorrenti non può essere riconosciuta la
legittimazione attiva e che il ricorso va respinto in ordine siccome
irricevibile.
Invano si richiamano i ricorrenti all'art. 73 cpv. 2 della
nuova Costituzione cantonale. Stabilendo che i tribunali non possano applicare
norme cantonali contrarie al diritto federale od alla costituzione cantonale,
il legislatore si è semplicemente limitato a riprendere a livello cantonale il
principio della forza derogatoria del diritto federale ed a sancire la
prevalenza del diritto costituzionale cantonale sugli ordinamenti di rango
inferiore. Non ha minimamente esteso le possibilità di ricorso previste
dall'art. 43 PAmm, introducendo una sorta di actio popularis, volta a permettere
a chiunque di sottoporre qualsiasi atto normativo od amministrativo ad una
verifica della sua conformità con il diritto federale o con la costituzione
cantonale.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto in
ordine per carenza di legittimazione attiva.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Nella commisurazione delle ripetibili si tiene debitamente
conto del fatto che la particolarità del caso ha costretto lo Stato ad avvalersi
di una consulenza esterna. Viene inoltre considerato che i resistenti hanno
dovuto esprimersi anche sulle complesse questioni di merito sollevate dai
ricorrenti.
Per
questi motivi,
visti
gli art.73 cpv. 2 Cost. cant.; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 4'000.-- allo
Stato e fr. 4'000.-- al __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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