AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.239
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00239
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 31 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 agosto 1998, no. 3513, con la quale il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 14/17
novembre 1997 della Sezione degli stranieri che gli ha rifiutato il rilascio
di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano nato il __________, è entrato per la prima volta in Svizzera il 15
giugno 1987 al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti valido fino al
23 maggio 1988.
B. L'11 marzo 1988 il
ricorrente si è unito in matrimonio con la cittadina svizzera __________, nata
nel __________.
All'insorgente è quindi
stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed
avente quale ultimo termine di scadenza il 10 marzo 1997.
Dall'unione sono nati i figli __________, __________ e
__________.
C. Ritenuto colpevole di
infrazione alla LDDS, segnatamente per aver favorito l'entrata ed il soggiorno
illegale in Svizzera di un cittadino turco dietro promessa di un compenso, con
decreto d'accusa 24 luglio 1991 __________ è stato condannato alla pena di 15
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni ed al pagamento di una multa di fr. 200.--.
A seguito di tali fatti, con risoluzione 22 agosto 1991 il
Dipartimento di polizia ha emanato un ammonimento nei suoi confronti.
D. Con decisione 12 luglio 1993
la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda 5 marzo 1993 di __________
intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio a causa del comportamento
da lui assunto in precedenza e gli ha rinnovato il permesso di dimora per la
durata di due anni.
E. Il 24 agosto 1993 la
famiglia __________ si è rivolta agli enti assistenziali, chiedendo il versamento
di prestazioni finanziarie integrative al reddito del ricorrente, allora
impiegato quale gommista presso la __________. L'intervento è stato limitato al
pagamento di spese accessorie quali note mediche, del dentista ed assicurative.
F. Il 2 agosto 1994 il
ricorrente è stato fermato ed arrestato dalle guardie di confine al valico di
Chiasso per possesso di 460,65 g di eroina pura al 56,7%.
Con sentenza 14 marzo 1995 la Corte delle assise criminali lo
ha condannato a tre anni di reclusione per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti ed alla LDDS, avendo pure favorito il soggiorno illegale di uno
straniero. Il tribunale penale ha ritenuto __________ colpevole di aver
partecipato a tre traffici di droga pesante, l'ultimo dei quali interrotto a
__________.
G. Dal settembre 1994 le
prestazioni assistenziali in favore della famiglia __________ sono state estese
al pagamento della pigione ed al sostentamento (fr. 1'250.--, rispettivamente
fr. 1'780.--).
H. Con istanza 3 novembre 1995
__________ ha chiesto al pretore competente di citare il marito per un
tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto l'8 gennaio 1996. Durante
l'udienza la moglie ha confermato l'esistenza di una profonda turbativa dell'unione
coniugale ed ha escluso una riconciliazione non avendo più fiducia nel marito.
Da questo momento i coniugi sono stati autorizzati a sospendere la comunione
domestica.
Il 6 settembre 1996 __________ ha inoltrato la petizione di divorzio,
tuttora pendente presso al Pretura di Lugano, sezione 6.
I. A partire dal 20 marzo
1996 __________ è stato posto in stato di semilibertà, per poi beneficiare dal
- agosto 1996 della libertà condizionale con un periodo di prova di tre anni.
Con decisione 23 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha
ammonito l'insorgente che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si
sarebbe proceduto alla sua espulsione o al rimpatrio.
L. Il 18 gennaio 1997
l'insorgente è stato posto agli arresti domiciliari presso il fratello a
__________ per i fatti di cui alla sentenza 14 marzo 1995, non riconosciuta formalmente
in Italia.
Con sentenza 7 maggio 1997
il Tribunale di Como lo ha condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed al
pagamento di una multa di L. 30 milioni, ordinando nel contempo la revoca degli
arresti domiciliari e l'immediata liberazione.
Il ricorrente si è trasferito presso la signora M. S. a
__________.
M. Con decreto d'accusa 17
febbraio 1997 __________ è stato ritenuto colpevole di abuso del telefono,
segnatamente per avere abusato dell'impianto telefonico della moglie al solo
scopo di importunarla, e condannato al pagamento di una multa di
fr. 200.--.
N. Il 20 febbraio 1997
l'insorgente ha inoltrato una domanda di rinnovo del permesso di dimora, che è
stata respinta con decisione 14 novembre 1997 dalla Sezione degli stranieri,
considerato che egli vive separato dalla famiglia ed ha interessato le autorità
giudiziarie svizzere ed estere.
Al richiedente è stato
ordinato di lasciare il territorio del canton Ticino entro il 31 dicembre 1997,
annunciando la propria partenza all'ufficio regionale degli stranieri.
O. Con ricorso 2 dicembre 1997
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento
della decisione dipartimentale. A detta del ricorrente egli avrebbe diritto al
rinnovo del permesso di dimora in quanto coniugato con una cittadina svizzera.
Le sue vicissitudini penali non possono essere considerate un motivo valido per
rifiutargli la concessione del permesso richiesto, in quanto già conosciute
dalle autorità all'epoca dell'ultimo rinnovo del permesso di dimora.
P. Il 13 gennaio 1998
__________ si è presentato all'ufficio regionale degli stranieri per notificare
che lasciava definitivamente il nostro Paese alla volta dell'Italia, dove è
rimasto fino all'inizio del mese di aprile 1998. Da tale data egli ha potuto
nuovamente far ritorno in Svizzera.
Q. Con risoluzione 5 agosto
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Considerato che __________
vive separato dalla moglie ormai dal gennaio 1996 e che dopo tale data e per
parecchio tempo egli ha convissuto con un'altra donna, il richiamarsi ad un
matrimonio che sussiste ormai solo formalmente per ottenere il rilascio del
permesso di dimora rappresenterebbe un abuso di diritto.
Visti i precedenti penali
del ricorrente e la loro gravità sarebbero pure dati i presupposi di
un'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
Inoltre essendo la sua famiglia costantemente ed in maniera rilevante
a carico dell'assistenza vi sarebbe un ulteriore motivo per essere espulso dal
nostro Paese in conformità con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Infine l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che neppure l'art. 8
CEDU conferisce a __________ un diritto al rilascio del permesso di dimora.
Il Governo ha pure respinto la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dal ricorrente, ritenendo il ricorso privo di qualsiasi
probabilità di esito favorevole.
R. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento ed il rilascio del permesso di dimora, come pure di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Egli sostiene di non convivere attualmente con alcuna donna,
né di aver mai convissuto formalmente con S.M. in passato, nel senso di aver
stabilito un'unione paragonabile ad un matrimonio. Ammette di aver avuto una
breve relazione extraconiugale, che tuttavia non può rappresentare un valido
motivo per rifiutargli il permesso di dimora. Asserisce che il suo matrimonio è
stato realmente voluto e vissuto, ma che purtroppo il rapporto con la moglie si
è a tal punto deteriorato, tanto da giustificare la pronuncia del divorzio.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in
quanto lo scritto 23 luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza sociale di
__________ non gli è mai stato notificato formalmente. Afferma inoltre che egli
non ha mai inoltrato alcuna domanda di prestazioni assistenziali, le quali
vengono erogate unicamente alla sua famiglia. Essendo questi ultimi cittadini
svizzeri, essi non sono soggetti ad espulsione e pertanto neppure al ricorrente
può essere rinfacciato questo fatto. Vista l'alta disoccupazione che colpisce
l'Italia, solo se l'insorgente potrà lavorare in Ticino egli sarà in grado di
saldare il debito contratto con le autorità ticinesi.
Osserva che i reati penali da lui commessi non possono essere
tenuti in considerazione quali motivi di espulsione, in quanto si riferiscono
al passato. Malgrado la condanna a tre anni di reclusione egli ha comunque
sempre ottenuto il rinnovo del permesso di dimora. Tali fatti non possono
quindi ora assurgere a motivo di espulsione. Lo stesso dicasi per la condanna
penale del tribunale di Como, in quanto si riferisce agli stessi fatti per cui
è stato condannato in Svizzera. La condanna per abuso del telefono non è un
motivo per rifiutargli il permesso, trattandosi soltanto di una
contravvenzione.
A detta di __________ sarebbero inoltre dati i presupposti
per l'applicazione dell'art. 8 CEDU, avendo egli sempre mantenuto una relazione
affettiva profonda con i propri figli anche durante la sua incarcerazione e
cercato nel limite delle proprie disponibilità finanziarie di provvedere al
loro sostentamento.
Chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e che vengano assunte diverse prove.
S. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, delle
cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso
postulato, in quanto il suo matrimonio è durato formalmente più di cinque anni
a partire dalla celebrazione delle nozze (11 marzo 1988); in effetti, ai sensi dell'art.
7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora
regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a
sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso
possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT
I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dinanzi esposte la fattispecie potrebbe
essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di
diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine.
1.5. L'insorgente ha chiesto l'assunzione di diverse prove.
Agli atti figurano già prove sufficienti per stabilire il
periodo esatto di incarcerazione, di semilibertà e di libertà provvisoria (cfr.
decreto 11 luglio 1996 del Consiglio di vigilanza); il richiamo dell'incarto
civile dalla pretura di Lugano, sezione 6, ha inoltre permesso di accertare i
versamenti effettuati dal ricorrente in favore della propria famiglia durante
il periodo d'incarcerazione (doc. 14 di parte convenuta, inc. OA.96.611,
pretura di Lugano, sezione 6). Neppure il richiamo degli incarti penali ticinesi
ed italiani porterebbe alcun nuovo elemento probante, essendo sufficienti le
sentenze di condanna presenti agli atti. Infine notasi che l'incarto della
Sezione degli stranieri è già stato trasmesso a questa autorità unitamente al
ricorso. Le ulteriori testimonianze offerte non appaiono infine idonee a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e
di rilievo per il giudizio.
Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti
integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo
tribunale (richiamo incarto OA.96.611 dalla Pretura di Lugano, sez. 6; art. 18 PAmm).
- __________ lamenta una
violazione del diritto di essere sentito in quanto lo scritto 23 luglio 1998
dell'Ufficio dell'assistenza sociale non gli è stato notificato formalmente.
Egli ne sarebbe venuto a conoscenza unicamente con l'intimazione della decisione
impugnata.
La censura non può essere accolta.
Innanzitutto si osserva che il documento in questione è stato
intimato al patrocinatore del ricorrente in data 27 luglio 1998. È ben vero che
l'invio è avvenuto per lettera semplice e non per raccomandata; appare
quantomeno strano che lo stesso non sia giunto a destinazione. La questione può
tuttavia restare aperta, poiché anche se tale documento non fosse stato portato
a conoscenza del ricorrente, ciò non gli ha comunque recato alcun pregiudizio.
In effetti egli ben sapeva che la sua famiglia era a carico dell'assistenza, in
quanto le prime prestazioni assistenziali sono state versate nell'agosto 1993,
allorquando il nucleo famigliare era ancora intatto. Inoltre lo stesso
ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato al fine di suffragare la sua domanda
di assistenza giudiziaria ha asserito di avere numerosi debiti "non da
ultimo verso l'assistenza sociale" (ricorso 3 dicembre 1997,
pag. 7). Egli quindi ben sapeva che la sua famiglia si trova in maniera
determinante a carico della pubblica assistenza.
L'insorgente non può neppure sostenere che non era a conoscenza
dell'entità del debito contratto. Infatti l'esatto ammontare dei versamenti
erogati dalla pubblica assistenza gli era già stato reso noto in data 23
ottobre 1997 nell'ambito della procedura di divorzio (inc. OA.96.611 della
Pretura di Lugano, sezione 6).
La lamentela sollevata dal ricorrente è quindi infondata.
- Con la sottoscrizione delle
notifica di partenza del 13 gennaio 1998, il permesso di dimora annuale di cui
beneficiava __________ ha perso ogni validità giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. c
LDDS. Tale fatto è pure chiaramente menzionato sul formulario di partenza.
Pertanto questo tribunale, come giustamente già osservato dal
Consiglio di Stato, è chiamato a giudicare in merito al rilascio del permesso
di dimora, e non al suo rinnovo.
- Il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di
dimora (art. 7 cpv. 1 1. periodo LDDS).
Nel formulare tale disposto il legislatore ha volutamente
omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino
svizzero ad un permesso di dimora dall'esistenza di una comunione matrimoniale
di fatto. È sufficiente che il matrimonio esista formalmente. Tuttavia il
summenzionato diritto non è illimitato, in particolare esso è ristretto dal
disposto dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (motivi d'espulsione), dal
capoverso 2 della medesima norma (matrimonio fittizio), nonché dall'abuso di diritto
(DTF 121 II 100). In particolare uno straniero può essere espulso dalla
Svizzera o da un cantone se è stato punito dall'autorità giudiziaria per un
crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in
generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è
capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS) e quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere,
cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS). In quest'ultimo caso l'espulsione potrà essere
pronunciata solo se il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile
e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Se si verificano
più cause d'espulsione, di cui nessuna però autorizza singolarmente tale misura
in conformità del principio della proporzionalità, bisogna procedere ad un
apprezzamento generale (cfr. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunale fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997, pag.
308).
- In tema di domande volte
alla proroga o al rilascio del permesso di dimora vi è abuso di diritto quando
il coniuge straniero si richiama ad un matrimonio che esiste solo dal lato
formale unicamente allo scopo di ottenere l'autorizzazione richiesta (DTF 121
II 103 e rinvii).
Il 6 settembre 1996, esperito invano il tentativo di
conciliazione previsto dalla legge, __________ ha convenuto in giudizio il marito
al fine di ottenere il divorzio. L'insorgente ha aderito alla domanda di divorzio
(cfr. risposta 8 novembre 1996, pag. 11). I coniugi vivono separati dal
mese di gennaio 1996.
Il vincolo matrimoniale sussiste dunque ormai solo
formalmente, finché non verrà pronunciato il divorzio. Lo scioglimento del matrimonio
è cosa certa e prossima. Neppure il ricorrente nella presente impugnativa ha
asserito il contrario.
In tali circostanze la pretesa dello straniero di vedersi
rilasciato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura
quindi alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può evidentemente
essere tutelato.
Può pertanto restare irrisolta la questione a sapere se il
ricorrente ha effettivamente avuto una stabile relazione extraconiugale.
- __________ sostiene che le
condanne precedentemente subite non rappresenterebbero motivi sufficienti per
configurare un motivo d'espulsione, considerato il rinnovo del permesso nel
A torto.
Il ricorrente ha
ripetutamente interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Dopo
la prima condanna del 24 luglio 1991 a quindici giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per infrazione alla LDDS, il ricorrente è stato condannato a tre anni di reclusione
per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed alla LDDS. Infine il 17
febbraio 1997 __________ è stato ritenuto colpevole di abuso del telefono e
condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--.
In particolar modo l'infrazione alla LF sugli stupefacenti è
da considerarsi grave. Inoltre, sebbene ammonito in due occasioni (22 agosto 1991
e 23 settembre 1996) sulle conseguenze di un ulteriore delinquere, egli non si
è trattenuto dal commettere ancora un altro reato, poco importa se punito solo
con una multa di fr. 200.--.
Con il suo comportamento l'interessato ha dimostrato di non riuscire
ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti
dell'espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS.
Anche su questo punto la pronunzia governativa resiste con
certezza alle critiche dell'insorgente.
- 7.1. Nel caso concreto è
inoltre dato un altro motivo d'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
7.2. Dagli atti risulta
che dall'agosto 1993 ed in maggior misura dal settembre 1994 alla famiglia
__________ sono state versate ingenti prestazioni assistenziali per un
ammontare di fr. 166'018.85 in data 8 luglio 1998, in un primo tempo
soltanto quale integrazione al reddito del ricorrente ed in seguito anche per
far fronte al sostentamento del nucleo famigliare ed al pagamento della pigione.
È ben vero che l'aggravamento della situazione coincide con
il periodo d'incarcerazione del ricorrente, la stessa non è tuttavia mutata
anche dopo che egli ha riottenuto la libertà. Malgrado che con scritto 27
aprile 1998 il Servizio dei ricorso del Consiglio di Stato ha accolto la
richiesta di __________ di poter risiedere in Ticino e lavorare presso la ditta
__________, in qualità di autista, durante la pendenza del ricorso, non è stato
fatto alcun tentativo per rimborsare il debito contratto.
L'insorgente sostiene che ciò non rappresenterebbe un motivo
d'espulsione, in quanto egli non ha mai chiesto né beneficiato in prima persona
del versamento di prestazioni assistenziali, bensì solo la sua famiglia ha
ricevuto tali aiuti. La contestazione è infondata: l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS
prescrive esplicitamente che è dato un motivo d'espulsione qualora uno
straniero, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza. Ritenuto che nella fattispecie è indubbio
che all'insorgente incombe l'obbligo di provvedere al sostentamento della
propria famiglia, la norma summenzionata è certamente applicabile.
Va infine osservato che il permesso postulato non può essere
rilasciato allo straniero per permettergli di realizzare i propri progetti
professionali futuri al fine di poter al più presto rimborsare il noto debito (art.
8 cpv. 2 ODDS).
7.3. L'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal
territorio cantonale prevale su quello privato al rinnovo del permesso di
dimora annuale. Il ricorrente non avrebbe difficoltà a rientrare in Italia dove
ha trascorso la maggior parte della propria vita e dove risiede ancora la sua
famiglia ed in particolar modo il fratello a __________. La moglie del
ricorrente, cittadina svizzera, ed i loro tre figli vivono in Svizzera dove
sono ben integrati.
Tuttavia il fatto che non si possa pretendere dai membri
della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce di per sé, un motivo
sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid.
4a). Ritenuto che i coniugi __________ vivono separati già dal 1996 e che ben
presto verrà pronunciato il divorzio, il ricorrente non può invocare alcun
interesse prevalente al rilascio del permesso richiesto. Il suo trasferimento
lungo la fascia di confine, con mentalità, cultura, condizioni sociali ed
economiche simili a quelle ticinesi è perfettamente realizzabile.
-
Non occorre esaminare in
che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art.
8 CEDU nelle relazioni con i propri tre figli. In particolare non va
approfondito se, come asserito, egli intrattiene con i figli buoni rapporti e
se esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, protetto dalla
norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Infatti secondo l'art. 8 n.
2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata
e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se è una misura
necessaria in una società democratica, in particolare per la protezione
dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid.
4b; 118 Ib 161 consid. d). In concreto, il mancato rilascio del permesso al
ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra
l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a
risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche
qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la
censura andrebbe respinta. Del resto, nulla gli impedisce di abitare nella
fascia di confine, dove già risiede il fratello, né egli ha saputo provare il
contrario. Ritenuto che il diritto di visita da lui postulato davanti al
Giudice del divorzio si estende a due fine settimana al mese ed a tre settimane
durante l'anno, la breve lontananza tra padre e figli non sarà di alcun ostacolo.
Il ricorrente potrà valicare la frontiera per rendere visita ai figli senza
alcun problema di natura amministrativa.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione
impugnata. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva d'oggetto.
La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere
accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità di successo viste le motivazioni
sopra esposte.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU, 4 Cost., 4, 7, 10 cpv. 1 LDDS, 8 cpv. 2 ODDS, 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS, 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a
lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1998, notificando
la sua partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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