AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.234
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00234
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1998 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che nega
all'insorgente la ratifica della risoluzione 28 luglio 1997 con cui il consiglio
comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr.
100'000.-- per l'allestimento del progetto per la ristrutturazione e
l'ampliamento della scuola d'infanzia;
vista la risposta 10 settembre 1998 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 28
luglio 1997 il consiglio comunale di __________ ha autorizzato il municipio a
contrarre un prestito di fr. 100'000.-- per l'allestimento del progetto per la
ristrutturazione della locale scuola d'infanzia;
che il 3 settembre 1997 il municipio ha chiesto al
Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione;
che con decisione 16 luglio 1998 il Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza, ritenendo che l’intervento non fosse giustificato
da impellenti motivi;
che contro questa decisione il comune di __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica della
deliberazione in oggetto;
che il Dipartimento delle istituzioni si è opposto
all'accoglimento del ricorso;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la
propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo:
il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;
che la decisione dipartimentale in esame è stata resa in
applicazione dell'art. 9 LCint, che nei comuni in regime di compensazione
subordina alla ratifica del Consiglio di Stato tutte le risoluzioni del
legislativo concernenti spese straordinarie;
che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle
istituzioni il compito di ratificare le deliberazioni dei legislativi comunali
relative all'accensione di prestiti per investimenti (art. 9 cpv. 1 del
regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche
allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);
deliberazioni che l’art. 205 LOC peraltro già sottopone all’obbligo di ratifica
da parte di tale istanza;
che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze
organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), se
la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo,
contro le decisioni dei dipartimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che l'art. 12 LCint prevede che contro le decisioni rese dal
Consiglio di Stato in applicazione di questa stessa legge è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo;
che non prevedendo la LCint la possibilità di impugnare
direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni che il
Dipartimento delle istituzioni adotta in base a competenze delegategli dal
Governo, tali risoluzioni vanno quindi dedotte in prima istanza davanti al Consiglio
di Stato;
che di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato
irricevibile per incompetenza di questo tribunale;
che giusta l'art. 4 PAmm gli atti vanno trasmessi al
Consiglio di Stato per competenza;
che data l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso contenuta nella decisione impugnata si prescinde dal prelievo di tasse
e spese;
visti
gli art. 12 LCint; 3, 81, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster