AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.226
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00226
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 1. luglio 1998 (no. 3054) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 agosto 1997
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto di rilascio del permesso di dimora alla figlia __________
(ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (nata il
__________), cittadina dominicana divorziata, è madre di __________ e di
__________: la prima è nata dall'unione con __________, la seconda con
__________. Il 10 gennaio 1994 la ricorrente si è trasferita in Svizzera,
mentre le due figlie sono rimaste nella __________. Il __________ si è risposata
davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con __________
(nato il __________), cittadino svizzero attinente di __________, acquisendo
nel contempo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente rinnovato e
avente quale ultima scadenza il 30 novembre 1998.
B. Il 26 agosto 1996 __________
ha raggiunto la madre in Svizzera grazie ad un permesso di soggiorno a scopo di
visita. Essa è stata successivamente iscritta alla scuola elementare di
__________ durante l'anno scolastico 1996/97.
Il 28 agosto 1996
__________ ha presentato un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora
per la figlia __________. Con decisione 7 febbraio 1997 la Sezione degli
stranieri ha respinto la richiesta. La decisione è stata confermata dapprima
dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa 5 agosto 1997 (no. 3758),
poi da questo Tribunale con sentenza 3 febbraio 1998 ed infine dal Tribunale
federale in data 26 giugno 1998.
C. L'11 novembre 1996 pure
__________ ha raggiunto la madre in Svizzera grazie all'ottenimento di un
permesso di soggiorno temporaneo di al massimo 3 mesi, concessole per scopo di
visita. Già il 15 novembre 1996 __________ ha inoltrato alla Sezione degli
stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora annuale in
favore di __________, al fine di vivere con la madre ed il patrigno, nonché di
frequentare la scuola (terza media).
D. Con decisione 21 agosto
1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza della ricorrente.
L'autorità ha considerato in sostanza che la madre aveva esplicitamente
garantito la partenza della figlia alla scadenza del termine per il previsto
soggiorno a scopo turistico. Inoltre non era dato sapere quali rapporti stretti
ed effettivi avesse tenuto durante la separazione con __________.
E. Con risoluzione 1. luglio
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________.
Il Governo ha confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare
giusta l'art. 8 CEDU. In sostanza l'autorità ha ritenuto che la relazione tra
madre e figlia non era stata mantenuta intatta, stretta ed effettivamente
vissuta durante il periodo di separazione. L'età di __________, ormai prossima
ad entrare nel mondo del lavoro, lascerebbe al contrario presumere che la
richiesta di rilascio del permesso di dimora sia stata presentata non tanto per
riunire la famiglia bensì a scopi economici. L'Esecutivo cantonale ha pure
sottolineato che la ricorrente non ha mai menzionato l'esistenza di __________
sui formulari di rilascio e rinnovo del permesso di dimora annuale a suo favore.
Con scritto 15 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha
impartito a __________ un termine scadente il 31 agosto 1998 per lasciare il
territorio del Cantone.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a sua figlia
__________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene che i presupposti
per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti, avendo mantenuto con le
figlie uno stretto rapporto ed avendo sempre provveduto alla loro educazione ed
alle loro cure. L'insorgente ha precisato di aver atteso nel ricongiungimento
familiare poiché voleva dapprima verificare la stabilità del suo matrimonio e
l'integrazione in seno alla nostra società.
Chiede inoltre che al
gravame sia formalmente conferito effetto sospensivo, nonché di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
G. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il
coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.
Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha
alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dalla figlia __________ in virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Infatti il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38
e seg. OLS che, tuttavia, non conferiscono alcun diritto alla ricorrente (DTF
115 Ib 3 consid. 1b).
1.4. Non esiste inoltre
tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo
specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può
invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre - in particolare - che il membro della famiglia, con il quale lo straniero
afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario
che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda
la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di
un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è
consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un
permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la
certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid.
1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata con un
cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il
diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF
122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a della Legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere. Ciò
vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie
la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con
le figlie un legame vivo ed intenso e di averle visitate in quattro occasioni.
Quest'ultima asserzione è stata resa verosimile mediante la presentazione delle
fotocopie dei timbri d'entrata e d'uscita dalla __________ apposti sul suo
passaporto, nonché dai vari versamenti per il loro mantenimento. Per la
soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a
fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alla
figlia. Infatti il ricorso va comunque respinto nel merito per le ragioni che seguono,
nella misura in cui esso è ricevibile.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 PAmm) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine
essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (no. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non quando questa intromissione
è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (no. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Secondo costante giurisprudenza (DTF 122 II 385
consid 4b, 119 Ib 81 consid. 2c) il genitore che si è separato di sua spontanea
volontà dalla propria famiglia per risiedere in un altro paese, non può dedurre
dall'art. 8 CEDU alcun diritto assoluto volto ad ottenere un'autorizzazione di
soggiorno in favore della propria prole, se ha dei rapporti meno stretti
rispetto a quelli intrattenuti con l'altro genitore o con la persona affidataria
e se non sussistono ostacoli al mantenimento dei rapporti esistenti. Il
ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese,
presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli ha intrattenuto le
relazioni famigliari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità
della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti, non si deve tener
conto soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti
intervenuti e delle prospettive future. Pertanto, l'autorizzazione di soggiorno
in favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata, quando
sono adempiuti i seguenti presupposti (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 IB 81 consid.
4b, nonché 118 Ib 153 consid. 2b per quanto concerne l'art. 17 cpv. 2 LDDS):
-
la
separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore
residente in Svizzera;
-
non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa;
-
la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità.
2.3. Va innanzitutto rilevato che nei rapporti con l'autorità
__________ ha sempre sottaciuto l'esistenza della figlia __________. Nel
formulario sottoscritto per conseguire il permesso di dimora temporaneo in
attesa di contrarre matrimonio la ricorrente aveva infatti indicato quali
propri figli __________ e __________. In un secondo tempo è poi risultato che
__________ è invece figlio della sorella dell'insorgente. Neppure nelle
successive domande di rinnovo essa ha rivelato l'esistenza della figlia
__________. Soltanto con la domanda d'invito 13 settembre 1996 si è venuti a
conoscenza della presenza di __________. Già per questo fatto, sono date le
premesse per rifiutare il permesso sollecitato (art. 8 cpv. 4 ODDS).
Questo atteggiamento equivoco è poi continuato quando la ricorrente
ha chiesto di far venire in Svizzera la figlia __________ per un soggiorno
temporaneo a scopo di visita. L'insorgente ben sapeva che la durata del
soggiorno accordato alla figlia era di tre mesi al massimo; a tal proposito
essa non ha eccepito alcunché, accettando dunque la condizione impostale.
L'introduzione della domanda di ricongiungimento familiare dopo appena quattro
giorni dall'arrivo di __________ in Svizzera lascia concludere che il vero
obiettivo della visita era quello di far entrare la figlia nel nostra Paese per
facilitarle l'ottenimento di un permesso di dimora. Un simile comportamento non
può essere tutelato, tanto più che la ricorrente aveva personalmente garantito
il rientro di __________ nella __________.
2.4. In ogni caso nella fattispecie non esistono circostanze
tali da permettere di soprassedere ai sotterfugi sopradescritti e che
giustifichino la concessione del permesso richiesto.
a) L'insorgente è partita volontariamente dalla __________
per trasferirsi a __________ ed in seguito per entrare in Svizzera nel gennaio
1994. Essa si è quindi separata volontariamente dalle figlie e pertanto non le
spetta di principio alcun diritto di rivendicare la loro presenza e residenza
in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
b) Durante l'assenza della madre __________ ha vissuto con la
nonna materna: tale relazione non ha fino ad oggi dato adito a problemi di
sorta e può pertanto continuare a sussistere. Dalle tavole processuali non
risulta che rispetto al passato tale situazione familiare abbia subìto delle
modifiche tali da impedire a Jasmin di continuare a vivere nel proprio paese
d'origine, costringendola a stabilirsi in Svizzera presso la madre. Del resto
quest'ultima non ha nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo
affermato la sussistenza di interessi preponderanti che esigano una modifica
delle relazioni esistenti.
c) Va infine osservato che il mantenimento di relazioni
personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la
ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per
un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia. Anche da
questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere pertanto
respinto. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva d'oggetto.
La richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità
di successo. In effetti la fattispecie è praticamente identica a quella di
__________, già decisa negativamente dal Tribunale federale con sentenza 26
giugno 1998.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
della Legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso é respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della __________ nata il
__________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31
ottobre 1998 notificando la propria partenza al competente Ufficio
regionale degli stranieri.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 750.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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