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Numero d'incarto:
52.1998.22
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00022
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 gennaio 1998 di
e __________,
__________,
__________,
tutti
patrocinati da: avv. __________
Contro
la
decisione 7 gennaio 1998, no. 7, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione
22 luglio 1997 con cui il municipio di __________ infligge loro una sanzione
pecuniaria per abusi edilizi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 novembre 1993 i
ricorrenti __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire uno stabile d’appartamenti sulle part. n.
__________ e __________ RFD. La relazione tecnica allegata alla domanda di
costruzione indicava che l’intervento avrebbe comportato la realizzazione di
una SUL di mq 1336.65. Stando al calcolo degli istanti questa superficie
avrebbe superato di 4.65 mq quella massima ammissibile in base all’i.s. della
zona R5 (0.9) ed alla superficie edificabile disponibile all’interno della
stessa zona (mq 1’480, ovvero 955 mq ex part. n. __________, 328 mq ex part. n.
__________ e 197 mq ex part. n. __________ RFD).
Il 10 marzo 1994 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta senza avvedersi che i piani così approvati prevedevano in realtà la
realizzazione di una SUL di mq 1’386.64.
Nel corso dei lavori i ricorrenti si sono scostati dal
progetto approvato, aumentando in misura non trascurabile la SUL del piano
terreno. Il 10 aprile 1996 hanno quindi chiesto al municipio il rilascio di una
licenza in variante. La relazione tecnica accompagnante il progetto di variante
indicava che la SUL effettivamente realizzata sarebbe ammontata a mq 1’381.10.
Pur indicando che la superficie utilizzabile per la verifica dell’indice di
sfruttamento era di mq 1’480, il calcolo presentato dai ricorrenti prendeva in
considerazione l’intera superficie delle part. n. __________ e __________ (mq
1’520). In questa superficie veniva computata anche una superficie di 237 mq
della part. n. __________ inclusa nella zona del centro storico. Non veniva per
contro effettuato alcun trasferimento di indice sulla vicina part. n.
__________. La SUL prevista dai piani presentati ammontava in realtà a mq 1’407.41.
Senza avvedersi di queste incongruenze, il 17 luglio 1996 il
municipio ha autorizzato anche questa variante, limitandosi a subordinarla alla
condizione di non destinare ad uso abitativo i locali definiti come deposito
dai piani annessi alla domanda.
Nel corso di successive verifiche, l'autorità comunale ha constatato
che i due locali in questione erano stati aggregati agli appartamenti del
pianterreno e che la lunghezza dei soggiorni degli appartamenti era aumentata
di 20 cm a scapito dei balconi antistanti.
Con decisione 19 giugno 1997, il municipio ha quindi ordinato
ai ricorrenti di separare i predetti locali dalle abitazioni. Ritenendo inoltre
che la SUL effettivamente realizzata superasse di 6.8 mq quella autorizzata,
l'autorità comunale ha poi inflitto loro una multa di fr. 3’000.- ed una
sanzione pecuniaria di fr. 22’100.-, calcolata sulla base del maggior canone di
locazione esigibile (130.- fr./mq), capitalizzato al 5% ed aumentato del 25%
giusta l’art. 44 cpv. 1 LE.
B. Confermato l’ordine di
ripristino con risoluzione 27 agosto 1997, il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto con successivo giudizio 7 gennaio 1998 l’impugnativa inoltrata
dai proprietari dello stabile contro il suddetto provvedimento, annullando la
multa e riducendo la sanzione pecuniaria a fr. 8'900.-.
Esperiti i necessari accertamenti ed assodato che la SUL autorizzata
dal municipio con la variante d'opera ammontava a mq 1407.41 il Governo ha
anzitutto ritenuto che la SUL effettivamente realizzata ammontasse a mq
1’410,16. Ne ha quindi dedotto che l'ulteriore sorpasso posto in essere dai
ricorrenti si riducesse a soli mq 2.75.
Dopo aver ricordato che la SUL autorizzata già superava abbondantemente
quella massima consentita (mq 1332), il Consiglio di Stato ha quindi escluso
che questa eccedenza potesse ancora rientrare nei limiti di una ragionevole
tolleranza.
Fondandosi sul sorpasso di SUL accertato in contraddittorio e
sul canone di locazione annuo di 130.- fr./mq preso in considerazione dal
municipio, il Consiglio di Stato ha quindi ricalcolato la sanzione pecuniaria
riducendola a fr. 8'900.--.
C. Contro questo giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione impugnata.
I ricorrenti osservano che lo spessore dei muri figurante sui
piani esecutivi prodotti in sede di variante è di 30 cm, mentre quello indicato
dal dettaglio riportato dagli stessi piani è di cm 32.5. Ne deducono che il
municipio avrebbe autorizzato una SUL superiore a quella ritenuta dal Consiglio
di Stato. Non essendo aumentata la superficie abitabile sarebbe inoltre
arbitrario calcolare la sanzione pecuniaria in base ad un canone locativo di
fr. 130.--/mq.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contesta
partitamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 21 LE, 43 e 46
PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria. (art.
18 PAmm).
- L'art. 38 LE stabilisce che
quale superficie utile lorda (SUL) si considera la somma della superficie dei
piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e
delle pareti nella loro proiezione orizzontale.
In sede di esame della domanda di costruzione il calcolo
della SUL è effettuato sulla base delle indicazioni metriche riportate dai
piani (planimetrie in scala 1:100 o 1:50) ad essa allegati.
A livello di verifica della costruzione ultimata fanno invece
stato le misure effettive dell'opera realizzata.
- Prevalendosi di una
discrepanza tra lo spessore dei muri indicato dalla planimetria in scala 1:50
(30 cm) e lo spessore dei muri indicato dal dettaglio delle finestre in scala
1:5 riprodotto sullo stesso piano (32.5 cm), i ricorrenti pretendono in
concreto che il municipio avrebbe autorizzato una SUL superiore a quella di mq
1407.41 presa in considerazione dal Consiglio di Stato. La maggior superficie
risulterebbe dalla differenza di spessore dei muri (2.5 cm) moltiplicata per il
perimetro delle facciate.
La tesi dei ricorrenti è manifestamente insostenibile.
Determinante ai fini del calcolo della SUL erano
esclusivamente le misure complessive delle facciate indicate dai piani prodotti
con la variante d’opera. Facevano quindi stato le misure complessive delle
facciate esterne (m 26.00 e m 22.70) e quelle della corte interna (m 15.00 e m
12.40) indicate da tali piani.
Queste misure, rapportate al numero di piani (4), determinano
esattamente la SUL (mq 1'606.80) ritenuta dal municipio prima della deduzione
della superficie dei balconi, dei locali deposito e del vuoto scale.
Orbene, di fronte a queste inequivocabili risultanze, la
pretesa dei ricorrenti di tener conto dello spessore dei muri indicato nel
dettaglio riguardante le finestre (32.5 cm) ai fini della determinazione della
SUL autorizzata appare del tutto priva di fondamento. Non è invero dato di
vedere come si possa ragionevolmente pretendere che il municipio dovesse
correggere le misure sopra indicate, in modo da tener conto del maggior
spessore dei muri, allorchè gli stessi ricorrenti nel calcolo dell’indice di
sfruttamento allegato alla relazione tecnica omettono di prendere in considerazione
tale circostanza.
Tanto meno v'è motivo per ammettere che i ricorrenti - che
non hanno lasciato nulla di intentato per sfruttare i loro fondi nella misura
massima possibile - potessero in buona fede ritenere che il municipio avesse
autorizzato una SUL calcolata in base alle suddette correzioni.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
- Altrettanto inaccoglibili
sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione ai criteri applicati
dal municipio e dal Consiglio di Stato per calcolare la sanzione pecuniaria.
L'eccedenza di SUL realizzata dai ricorrenti grazie
all'aumento della superficie dei locali soggiorno a scapito di quella dei balconi
antistanti si traduce in effetti in un aumento della superficie abitabile. Ben
giustifica pertanto l'adozione di una sanzione pecuniaria commisurata al
vantaggio economico che i ricorrenti ne ritraggono in termini di canone di
locazione.
Non essendo contestati e non essendo nemmeno contestabili i
parametri di calcolo presi in considerazione delle precedenti istanze, anche da
questo profilo il ricorso va quindi disatteso.
- Ferme queste premesse, la
decisione governativa impugnata va pertanto confermata siccome immune da
violazioni del diritto.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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