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Numero d'incarto:
52.1998.199
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00199
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 luglio 1998 di
contro
la
risoluzione 17 luglio 1998 (n. 19) con cui il dipartimento delle istituzioni
ha respinto il reclamo 25 settembre 1997 della ricorrente contro
l'imposizione da parte del municipio di __________ delle tasse di
utilizzazione dell'acqua potabile relative all'anno 1997 concernenti due
appartamenti ricavati da una casa di vacanza di sua proprietà;
viste le risposte:
-
5 agosto 1998 del municipio di
__________;
-
7 settembre 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di
settembre 1997 (sicuramente ad una data precedente a quella stampata sul
conteggio, del 30 settembre 1997) i servizi amministrativi del comune di
__________, nato dalla fusione dei comuni di __________, __________ e
__________ (BU __________, __________), hanno notificato ad __________ ed
__________, residenti a __________, le tasse di utilizzazione dell'acqua
potabile per l'anno stesso relative ai due appartamenti ricavati nella loro
casa a __________, al mapp. __________. Queste si componevano, per ciascun appartamento,
di una tassa base di fr. 100.-- e di una tassa di consumo di fr. 50.--, quest'ultima
calcolata in ragione di 5 rubinetti a fr. 10.--/rubinetto. La tassa assommava
pertanto a fr. 150.-- per ciascun appartamento.
B. Con
ricorso 25 settembre 1997 __________ é insorta davanti al Consiglio di Stato
avverso l'imposizione in rassegna. Essa ha sostenuto che la casa di sua
proprietà beneficiava di un solo allacciamento alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile, eseguito oltretutto a sue spese. Per questo motivo ha
chiesto di essere imposta una sola volta.
C. Con decisione 17 luglio 1998
(n. 19) il dipartimento delle istituzioni, cui era stato trasmesso per
competenza il gravame, lo ha respinto. Esso ha ritenuto che il comune potesse
legittimamente procedere all'imposizione dell'avversato tributo in funzione del
numero degli appartamenti.
D. Con ricorso 22 luglio 1998
__________ é insorta innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato
dipartimentale. La ricorrente sostiene che la casa di sua proprietà viene
occupata, ancorché composta di due appartamenti, da una sola economia domestica.
Il dipartimento ed il comune di __________ hanno sollecitato
la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa
é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Ad __________ il
servizio di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento
dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale il 19
maggio 1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995. Il
RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP
(art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su
tutto il territorio del comune (art. 2 RAAP; inoltre art. 12 RAAP). L'art. 44
RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'AAP e
prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento
(art. 45 RAAP) e, annualmente, d'utilizzazione (art. da 47 a 49 RAAP). Le tasse
di utilizzazione si compongono di una tassa base ed una tassa di consumo, da
definire da parte del municipio mediante tariffario entro degli importi fissati
agli art. 48 RAAP (tassa base) e 49 RAAP (tassa di consumo). La tassa base a
gravare le case o gli appartamenti secondari di utenti non domiciliati nel
comprensorio spazia tra fr. 50.-- e fr. 150.-- (art. 48 lett. b RAAP); la tassa
di consumo per ogni rubinetto o getto allo stesso parificato si muove tra fr.
10.-- e fr. 30.-- (art. 49 lett. a RAAP). Anche se non influenza l'esame e
l'esito della presente contestazione é utile ricordare che, in accoglimento di
un ricorso presentato da alcuni proprietari di residenze secondarie, con
sentenza 5 settembre 1996 il Tribunale federale ha accertato che la
differenziazione tra la tassa base a gravare le residenze primarie, variante
tra fr. 50.-- e fr. 100.-- (art. 48 lett. a RAAP), e quella con cui vengono
colpite le residenze secondarie, spaziante tra fr. 50.- e fr. 150.-- come é
appena stato spiegato, é contraria al principio di uguaglianza ancorato
all'art. 4 della costituzione federale. L'art. 62 cpv. 1 RAAP prevede infine
l'entrata in vigore dello stesso al 1 gennaio 1995.
2.2. Con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale
nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che stabiliva la sua entrata in vigore
alla scadenza del termine di pubblicazione, il municipio di __________ ha
fissato provvisoriamente in fr. 100.-- la tassa base ed in fr. 10.-- per
rubinetto la tassa d'utilizzazione a gravare ogni stabile allacciato alla rete
di distribuzione dell'acqua potabile, in attesa dell'evasione del ricorso
inoltrato al Tribunale federale di cui si é detto poco sopra. Dopo l'emanazione
di quel giudizio il municipio ha informato gli utenti che avrebbe emesso identiche
tasse per residenti primari e secondari per gli anni 1995 e 1996. Gli importi
fissati con ordinanza 23/26 luglio 1996 non sono stati modificati.
2.3. Mediante ordinanza 26 maggio /5 giugno 1997, pubblicata
all'albo comunale il 10 giugno successivo e che prevedeva la sua entrata in
vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, il municipio di __________
ha fissato, per l'anno 1997, in fr. 100.-- la tassa base per economie
domestiche primarie e per case ed appartamenti secondari ed in fr. 10.-- per
rubinetto la tassa di consumo.
-
La ricorrente contesta la
sua imposizione in funzione del numero di appartamenti (2) che compongono la sua
casa di vacanza sita a __________. Essa impugna pertanto, concretamente, la
tassa base di fr. 100.--, pretesa dal comune nei suoi confronti per due volte
in applicazione dell'art. 48 RAAP. A torto, però. Come ha rilevato il dipartimento
nel giudizio impugnato la controversa tassa é stata "voluta per coprire
i costi dell'azienda alfine di garantire la copertura delle spese generali per
il suo regolare funzionamento" (cfr. il testo stesso dell'art. 48
RAAP). Essa costituisce pertanto una controprestazione per il diritto
dell'utente di rimanere allacciato alla rete e, quindi, di poter in ogni
momento disporre di acqua potabile: che egli poi faccia effettivamente capo (o
meno) alla rete di distribuzione attingendo dell'acqua potabile non ha, invece,
importanza. Ora é evidente che se un immobile si compone di più appartamenti
ciascuno di essi beneficia di questa prerogativa: l'uso potenziale della rete
di distribuzione é pertanto più importante che nel caso di uno stabile che può
accogliere una sola economia domestica (cfr. RDAT II-1997 N. 4). L'imposizione
della tassa base per ciascun appartamento di cui é composto l'immobile
allacciato appare pertanto legittima. La circostanza, asserita dall'insorgente,
secondo cui la casa bifamigliare di cui ella é proprietaria viene di fatto
occupata da una sola economia domestica, non permette di mutare questa conclusione:
per l'imposizione della tassa base l'utilizzo effettivo della rete é difatti
irrilevante. La presenza di due appartamenti al mapp. __________ é del resto
dovuta ad una precisa scelta della ricorrente: nulla le impedisce, per sfuggire
alla criticata imposizione, di trasformare il suo stabile per ricavare un solo
appartamento rispettivamente di rinunciare all'utilizzazione di un appartamento
e di disdire il relativo abbonamento.
-
In virtù di quanto precede
il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a
carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
150.--, é posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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