AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.187
Data decisione, Autorità:
14.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00187
Lugano
14 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 giugno 1998, n. 2788, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 maggio 1998
della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
vista la risposta 8 luglio 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 novembre 1997
__________ è stato colto in territorio di __________, alla guida della vettura
Mazda __________, con un tasso di concentrazione alcolica nel sangue stabilito
in 0.93-1.23 per mille dopo perizia alcolimetrica. La licenza di condurre gli è
stata immediatamente sequestrata. Ciò nonostante, il 16 dicembre successivo, a
seguito di un ulteriore controllo di polizia, è stato sorpreso a circolare con
la propria vettura in territorio di __________.
A seguito di questi fatti, sulla scorta degli accertamenti di
polizia e dopo l'assunzione di una perizia psicotecnica, con risoluzione 7
maggio 1998, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non
concedere alcun riesame della decisione prima del mese di novembre 1999
subordinando la sua riammissione alla guida al superamento di un esame
psicotecnico. La stessa Sezione ha negato l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
B. Con ricorso 25 maggio 1998,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo una modifica della
decisione dipartimentale nel senso di concedergli di postulare un riesame della
stessa già a partire dal mese di novembre 1998.
In quella sede, pur non contestando le violazioni
addebitategli, ha censurato l'eccessiva severità della misura amministrativa
decisa dal Dipartimento nei suoi confronti e ha sostenuto che i rilevamenti del
perito del traffico sarebbero preconcetti e parziali. A suo parere il termine
di un anno dalla data dei fatti, anziché due come deciso dal dipartimento,
prima di ottenere un riesame della misura amministrativa da parte
dell'autorità, sarebbe più adeguato alle circostanze.
C. Il Consiglio di Stato, con
decisione 17 giugno 1998, ha respinto il gravame, confermando la decisione
dipartimentale. L'esecutivo, fondandosi sulle risultanze della perizia dello
psicologo del traffico lic. psic. __________ - giudicata chiara, approfondita e
sorretta da una motivazione coerente -, ha ritenuto legittima e giustificata la
misura amministrativa della revoca della licenza di condurre veicoli a motore a
tempo indeterminato. Il periodo di prova fissato dal Dipartimento è stato
valutato come adeguato alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulando la riduzione del termine di attesa per chiedere un
riesame ad un anno dai fatti, quindi già a partire dal mese di novembre 1998.
Ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte
all'autorità inferiore. Il referto peritale sarebbe nel suo complesso
inattendibile e troppo severo nei suoi confronti.
Le riflessioni del perito sarebbero eccessivamente riduttive,
non avendo questi assolutamente tenuto conto del profondo turbamento che gli
sarebbe derivato dall'incidente della circolazione del 1989, in cui è deceduto
un ciclomotorista.
Il termine di due anni non sarebbe conforme al principio
della proporzionalità, anche perché, in ogni caso, prima di potere essere
riammesso alla guida, dovrebbe sottoporsi ad un esame psicotecnico.
Ritiene che un periodo di attesa di un anno costituisca, da
un lato, una misura amministrativa adeguata alla gravità delle infrazioni da
lui commesse e, dall'altro, un sufficiente lasso di tempo per rielaborare i
propri trascorsi e maturare le proprie responsabilità.
Evidenzia infine la sua necessità a disporre di un veicolo
per potersi spostare liberamente.
E. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di una eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate
sotto questi profili.
- La licenza per allievo
conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il
richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art.
14 cpv. 2 lett. d LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempiute,...(art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è
revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare
un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza
oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata
minima questa che non può essere ridotta. (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. a; R.
Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, B.d. III,
pag. 129, n. 2181 e seg.). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza
(cpv. 1 bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
- 3.1. Il ricorrente non
contesta le infrazioni imputategli in considerazione delle quali la Sezione
della circolazione ha pronunciato nei suoi confronti una revoca di sicurezza.
Ritiene però sproporzionato alla loro gravità che l'autorità dipartimentale gli
abbia imposto un periodo di attesa di due anni dalla data del sequestro della
licenza prima di potere chiedere di essere riammesso alla guida.
In questo ambito contesta quindi le risultanze della perizia
dello psicologo del traffico sulle quali si è fondato il Dipartimento.
Questo parere del ricorrente non può essere condiviso.
Il perito si è infatti convinto sulla base del colloquio
avuto con lui - riportato a tratti pressoché letteralmente nel suo referto -
che egli non si è lasciato intaccare né dal significato delle sue reiterate
violazioni del codice della strada, né dalle relative conseguenze vissute direttamente.
Manifesta invece ancora una propensione alla trasgressione.
In effetti il 15 novembre 1997 si è posto al volante dopo avere assunto
alcolici, non curante che in tale stato avrebbe potuto provocare un'ulteriore
tragedia del traffico, come era successo nel 1989.
Da tale comportamento si desume che egli è incline a superare
il limite della trasgressione con facilità. Non ha rielaborato le conseguenze
del predetto incidente, nemmeno ne ha preso coscienza, persiste con un
comportamento contrario alla legge e al buon senso. In merito all'incidente,
davanti al perito ha cercato di minimizzare la sua personale responsabilità,
ponendo l'accento invece sulla fatalità dell'accaduto e sul comportamento del ciclomotorista
perito. Dopo che la patente gli è stata sequestrata a seguito degli accadimenti
del 15 novembre 1997 ha fatto comunque uso del suo veicolo, sprovvisto della
necessaria licenza, per recarsi a giocare a bocce.
Questo tipo di atteggiamento costituisce di per sè un motivo
sufficiente per ritenere che egli ha difficoltà, dal punto di vista caratteriale,
ad assumere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme della
circolazione.
Di principio la revoca di sicurezza decisa dal Dipartimento,
come tale peraltro non contestata, è giustificata per inidoneità caratteriale
di __________, risultante chiaramente dai comportamenti poc'anzi descritti in
dispregio di ogni limite legale e personale, e confermata dalle risultanze
della perizia dello psicologo __________.
3.2. Secondo
giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova
prima di richiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento può essere
fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 ONC e 23 cpv.
3 LCStr,
(cfr. DTF 106 Ib 328, R.
Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, B.d. III pag.
127, n. 2175).
Vista la gravità dei precedenti del ricorrente, tra i quali
anche l'investimento in stato di ebrietà di un altro utente della strada con
esito letale, il suo attuale atteggiamento di propensione a rinnovare
comportamenti per i quali è già stato sanzionato e a non osservare gli ordini
impostigli dall'autorità, e l'assente rielaborazione dei fatti del passato, si
deve concludere che il periodo fissato dal dipartimento per chiedere il
riesame, non prima del mese di novembre 1999, è adeguato e ossequia il
principio della proporzionalità.
Come tale deve essere mantenuto e nessun riesame potrà essere
concesso al ricorrente prima di tale data, atteso che il periodo di prova è
inteso come periodo di divieto assoluto ("Sperrfrist") (Schaffauser,
op. cit., pag. 130, n. 2183).
- Il ricorrente ha dichiarato
che la privazione della licenza di condurre gli pregiudicherebbe la sua libertà
di movimento.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere
esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo
nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non
viene per contro tenuta in considerazione quando all'amministrato derivano
inconvenienti non strettamente legati all'esercizio della sua attività
lavorativa e al conseguimento del suo reddito, mai in ogni caso se è stata
pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente
circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1
OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982,
pag. 195).
- Stante quanto precede, il
ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 17 cpv. 1 bis e cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18,
28, 60, 61, 62, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster