AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.186
Data decisione, Autorità:
15.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00186
Lugano
15 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1998 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 giugno 1998, no. 2780, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 24 marzo
1998 del consiglio comunale di __________ concernente l'estensione del
diritto di superficie per sè stante e permanente concesso alla Fondazione
__________ sull’area del "__________";
viste le risposte:
-
14 luglio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
27 luglio 1998 del municipio di
__________;
-
14 agosto 1998 del Presidente del
consiglio comunale di __________;
-
3 settembre 1998 della Fondazione
__________;
preso atto dell'istanza di revoca dell'effetto
sospensivo e delle relative osservazioni:
-
27 luglio 1998 di __________ e __________;
-
27 luglio 1998 del consiglio comunale di
__________;
-
5 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
vista la replica 11 settembre 1998 dei ricorrenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio 17 marzo 1998,
no. 5183, il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di
estendere all'intera area del "__________" il diritto di superficie
per sè stante e permanente concesso l’anno scorso dal comune alla Fondazione __________.
Il messaggio, sottoposto al legislativo comunale con procedura d'urgenza, chiedeva
di risolvere:
"1. E' concessa l'urgenza al messaggio
municipale no. 5183.
-
E' concessa l'estensione del diritto di
superficie per sé stante e permanente, della durata di 30 (trenta) anni,
scadenza 31 gennaio 2028, da parte del Comune, a favore della Fondazione
, sull'intera area del "" e meglio sull'insieme
della part. __________, __________ e __________ RFD di __________, Sezione
__________, di proprietà del Comune.
-
Il municipio è autorizzato a sottoscrivere i
necessari contratti con la Fondazione __________ in ossequio alle condizioni e
modalità previste dal presente Messaggio municipale ed in particolare:
-
durata del diritto: trenta anni a far tempo dal
1º febbraio 1998, salvo proroga da concordare dalle parti al più tardi entro
tre anni dalla scadenza stessa;
-
canone: quello previsto dal punto 5 del contratto
approvato dal CC il 15.12.1997 (fr. 52'500.-- mensili sino al 30.9.1998; fr.
730'000.-- anno accademico 1998/99; fr.°830'000.-- anno accademico 1999/00 e
successivi, con clausola di adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al
consumo a far tempo dal 1º.1.2001);
-
stabile "__________": mantenimento
clausole previste dal contratto approvato dal CC il 15.12.1997;
-
altra area oggetto del diritto di superficie:
-
conferma dell'obbligo di adibire gli stabili che
vi verranno costruiti, rispettivamente già edificati al funzionamento dell'attività
universitaria e relativi istituti accademici, ovvero alla tenuta dei corsi
delle __________ e attività connesse come pure ad altri corsi e manifestazioni
di carattere culturale, pena l'estinzione del diritto;
-
subconcessione, da parte della Fondazione
__________, quale superficiaria di 2º grado, di un diritto di superficie per sé
stante e permanente su quella parte di sedime necessaria per l'edificio adibito
alla __________, per la stessa durata del diritto di superficie concesso dal
nostro Comune alla Fondazione stessa, e questo anche in caso di rinnovo;
-
ripresa, in caso di cessazione dell'attività, o
trasferimento di sede, da parte della __________, dello stabile ad essa destinato,
da parte della Fondazione __________, e in ultima analisi dal Comune,
gratuitamente se questo dovesse avvenire entro il 31 gennaio 2028, e in seguito
dietro versamento del valore reale reperibile dell'immobile.
-
trasferimento, in caso di cessazione
dell'attività della Fondazione , degli edifici a lei destinati (Aula
Magna e altri spazi), in proprietà, senza indennizzo alcuno, al nostro Comune,
che li metterà a disposizione dell' per la continuazione dell'attività
accademica.
-
Viene accordato un credito di fr. 35'000.-- per
onorari e spese legali e notarili, iscrizione a registro, geometra, ecc., da
iscrivere al conto investimenti del Comune: altre uscite da attivare, gruppo
conti 589, e sarà ammortizzato secondo le apposite tabelle.
-
Il municipio è incaricato del seguito."
Il messaggio evidenziava fra l'altro che
"...un gruppo di persone
private, (...) che per il momento desidera che il loro nome non sia reso
pubblico, (...), ha deciso di mettere a disposizione, tramite una fondazione
che verrà prossimamente costituita, i mezzi necessari per il finanziamento
completo (...) della costruzione di un'Aula Magna e di spazi per ca. 2500 mq da
attribuire ai bisogni delle __________ (...) come pure quelli relativi al
finanziamento di uno stabile per la __________, di ca. mq 2500."
Il consiglio comunale ha dedicato le sedute del 23 e del 24
marzo 1998 all'esame del messaggio, apportandovi diverse modifiche, decise di
volta in volta con votazioni particolari. Statuendo sul complesso della
risoluzione sottopostagli e sugli emendamenti ad essa apportati nel corso dei
dibattiti, a larghissima maggioranza (36 a favore, 1 contrario, 6 astenuti), il
legislativo ha quindi deciso:
"1. E' concessa l'urgenza al Messaggio
Municipale no. 5183.
-
E' concessa l'estensione del diritto di
superficie per sé stante e permanente, della durata di 30 (trenta) anni,
scadenza 31 gennaio 2028, da parte del Comune, a favore della Fondazione
, sull'intera area del "" e meglio sull'insieme
della part. __________, __________ e __________ RFD di __________ Sezione
__________, di proprietà del Comune.
-
Il municipio è autorizzato a sottoscrivere i
necessari contratti con la Fondazione __________ in ossequio alle condizioni e
modalità previste dal presente Messaggio Municipale e in particolare:
3.1. durata del diritto: trenta anni a far tempo dal
1º febbraio 1998, salvo proroga da concordare dalle parti al più tardi entro
tre anni dalla scadenza stessa.
3.2. canone: quello preavviso dal punto 5 del
contratto approvato dal CC il 15.12.1997 (fr. 52'500.-- mensili sino al
30.9.1998; fr. 730'000.-- anno accademico 1998/99; fr. 830'000.-- anno accademico
1999/00 e successivi, con clausola di adeguamento all'indice nazionale dei
prezzi al consumo a far tempo dal 1º.1.2001);
3.3. stabile "__________": mantenimento
clausole previste dal contratto approvato dal CC il 15.12.1997 ulteriore area
oggetto del diritto superficie:
3.4. conferma dell'obbligo di adibire gli stabili che
vi verranno costruiti, rispettivamente già edificati al funzionamento
dell'attività universitaria e relativi istituti accademici, ovvero alla tenuta
dei corsi delle __________ dell'__________ e della __________ per quanto di sua
spettanza e attività connesse come pure ad altri corsi e manifestazioni di
carattere culturale, pena l'estinzione del diritto senza risarcimento per le
edificazioni nel frattempo realizzate dalle superficiarie;
3.5. subconcessione, da parte della Fondazione
__________ alla __________, quale superficiaria di 2º grado, gratuitamente di
un diritto di superficie per sé stante e permanente di massimo 3000 metri
quadrati su quella parte di sedime necessaria per l'edificio adibito alla
__________, per la stessa durata del diritto di superficie concesso dal nostro
Comune alla Fondazione stessa, e questo anche in caso di rinnovo;
3.6. caso di cessazione o mutazione o trasferimento
dell'attività da parte della __________, lo stabile a essa destinato sarà ripreso
dalla Fondazione __________, e in ultima analisi dalla Città di __________. Il
riscatto verrà effettuato dietro compenso del valore reale e il suo pagamento
avverrà non prima del 1º marzo 2028, ritenuto che in caso di cessazione
dell'attività della __________ durante il primo periodo del diritto di
superficie la Fondazione di __________, rispettivamente il Comune di __________
non dovranno alcuna indennità;
3.7. trasferimento al nostro Comune in proprietà, in
caso di cessazione dell'attività della Fondazione , o trasferimento
ad altra sede fuori dal Comune o assunzione della __________ da parte
dell', degli edifici a lei destinati (Aula magna e altri spazi),
senza indennizzo alcuno. Il Comune li metterà a disposizione per l'insegnamento
universitario, ritenuto che l'avente diritto si assumerà gli oneri ordinari e
gli oneri straordinari;
3.8. "stralcio";
3.9. in caso di mancato rinnovo del diritto di
superficie di primo grado il Comune concederà gratuitamente alla __________ il
diritto di utilizzare lo stabile per l'insegnamento accademico e la parte a
essa destinata degli spazi di uso comune alle stesse condizioni;
-
E' annullato il punto 3 della risoluzione del
Consiglio Comunale del 15.12.1997, inerente il MMN. 5120 e cioè il dispositivo
che recita: "E' autorizzata la concessione di una partecipazione di fr.
500'000.--, da parte del Comune, alla Fondazione, quale contributo per la ristrutturazione
dello stabile "ex __________ ". Il contributo sarà iscritto nel conto
investimenti del Comune: imprese a economia mista, gruppo conti 565, e sarà
ammortizzato in 5 anni, con quote fisse annue di fr. 100'000.-- a partire dal
Consuntivo dell'anno 1999".
-
Viene accordato un credito di fr. 35'000.-- per
onorari e spese legali e notarili, iscrizione a registro, geometra, eccetera,
da iscrivere al conto investimenti del Comune: altre uscite da attivare, gruppo
conti 589, e sarà ammortizzato secondo le apposite tabelle;
-
Il municipio è incaricato del seguito."
B. Contro questa risoluzione
sono insorti davanti al Consiglio di Stato __________ ed __________,
chiedendogli di annullare il punto 3.5. ed i punti che da esso dipendono, con
conseguente rinvio degli atti al legislativo comunale per nuova deliberazione,
previo complemento d'informazione.
In quella sede i ricorrenti hanno anzitutto precisato che il
ricorso era volto esclusivamente contro il dispositivo succitato. Nel merito,
hanno invece denunciato la mancanza di trasparenza e di informazioni relative
alla donazione anonima prospettata dal municipio per finanziare le nuove
costruzioni che sarebbero sorte sull'area del "__________". Gli
insorgenti hanno inoltre messo in dubbio che la __________ fosse dotata della
personalità giuridica necessaria per essere iscritta come beneficiaria del
diritto di superficie.
C. Con giudizio 17 giugno 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Preliminarmente, il Governo ha rilevato che gli insorgenti
non avevano impugnato la clausola dell'urgenza votata dal legislativo comunale.
Esclusa una verifica della legittimità di tale decisione, il Consiglio di Stato
ha poi ritenuto che l'art. 212 lett. d LOC non permettesse di annullare la
decisione per insufficiente conoscenza dell'oggetto da parte dei membri del legislativo.
Il consesso sarebbe d'altra parte stato adeguatamente
informato sull'estensione massima del diritto di superficie di secondo grado
costituito a carico dei fondi di proprietà del comune, sull'identità del beneficiario,
sulla controprestazione dovuta alla concedente e sulla destinazione dello
stabile che vi sarebbe stato edificato. La mancata indicazione dei donatori che
renderanno possibile l'edificazione dell’immobile, l'entità della donazione e
lo scopo della fondazione prevista per fungere da tramite costituirebbero
informazioni di secondaria importanza, insuscettibili di incidere sulla
validità della decisione impugnata. Abbondanzialmente, l'Esecutivo cantonale ha
anche rilevato che la __________, titolare del diritto di superficie di primo
grado, avrebbe potuto costituire il diritto di superficie di secondo grado
senza alcuna autorizzazione del proprietario del fondo base.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ancora accertato che
la __________ di __________ è un ente dotato di personalità giuridica propria.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga riformata nel senso di accogliere il
ricorso interposto davanti al Consiglio di Stato contro il punto 3.5. della
risoluzione 24 marzo 1998 del consiglio comunale di __________. In via
subordinata, gli insorgenti postulano l'annullamento del giudizio governativo
impugnato con rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuova decisione.
I ricorrenti osservano anzitutto che le delibere del
consiglio comunale presuppongono un'esauriente informazione da parte del
municipio.
Negano che la clausola dell'urgenza esima il municipio dall'obbligo
di informare compiutamente il legislativo sull'oggetto delle deliberazioni che
gli sottopone per l’adozione. Pur ammettendo di non aver impugnato la decisione
di procedere con clausola d'urgenza, gli insorgenti rimproverano al Consiglio
di Stato di non aver comunque esaminato d'ufficio se ne fossero dati i presupposti.
Presupposti che in concreto farebbero difetto.
Fatta questa premessa, i ricorrenti ripropongono in questa
sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza con
riferimento all'insufficiente informazione data dal municipio in merito
all'identità dei donatori che renderanno possibile la costruzione degli
immobili previsti sull'area del "__________" ed all'entità della
donazione. Considerata la natura pubblicistica dei beni interessati dalla risoluzione
censurata, queste informazioni non sarebbero affatto secondarie.
In conclusione, gli insorgenti chiedono anche a questo
Tribunale di accertare che la __________ sia effettivamente dotata di personalità
giuridica.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio di
__________ e la __________, contestando partitamente le tesi degli insorgenti e
sollecitando la revoca dell'effetto sospensivo del ricorso.
Per il rigetto dell’impugnativa si è pure pronunciato il
presidente del consiglio comunale.
F. Con la replica i ricorrenti
hanno eccepito la posizione del sindaco di __________ e del presidente della
__________, che nell’ambito delle deliberazioni dei consessi ai quali sono
preposti avrebbero omesso di astenersi per conflitto d’interessi.
Lamentano inoltre che al consiglio comunale siano state sottaciute
alcune informazioni risultanti dai verbali delle discussioni svoltesi in seno
al consiglio di fondazione della __________.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva
dei ricorrenti, agenti uti civis, è incontestabilmente data.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, la __________ ha qualità di parte nel presente procedimento ricorsuale.
Essa è infatti direttamente toccata dalla decisione del legislativo comunale
qui in esame, che subordina l'estensione del diritto di superficie per sé
stante e permanente alla subconcessione gratuita alla __________ di __________
di un analogo diritto di secondo grado su una parte del sedime interessato. La
fondazione resistente sarebbe stata invero legittimata ad impugnare davanti a
questo Tribunale un giudizio del Consiglio di Stato a lei sfavorevole (cfr.
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 15 N. 1,
pag. 78 in fine).
-
Tanto in prima istanza,
quanto davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno ripetutamente ed
espressamente dichiarato di limitare l'impugnativa al dispositivo n. 3.5. della
risoluzione 24 marzo 1998 del consiglio comunale. Hanno quindi deliberatamente
scelto di non contestare il dispositivo n. 1, mediante il quale il legislativo
aveva ritenuto dati i presupposti dell'art. 56 cpv. 2 LOC per procedere con
clausola d'urgenza. In conformità di questa scelta, il Consiglio di Stato ha
rinunciato a verificare la legittimità di tale premessa procedurale. Su questo
specifico punto, la decisione governativa appare immune da violazioni del
diritto. Nel fatto che il Consiglio di Stato abbia circoscritto il proprio
sindacato di legittimità alla deliberazione contro la quale gli insorgenti
avevano appuntato le loro contestazioni non è ravvisabile alcuna violazione di
legge. Il Governo non è invero vincolato alle domande dei ricorrenti (cfr. art.
59 cpv. 2 PAmm). Esso applica d’ufficio il diritto e può anche modificare la
decisione a danno del ricorrente. In ambito comunale può inoltre intervenire
quale autorità di vigilanza. Nella rinuncia ad estendere l’oggetto della
vertenza oltre i limiti definiti dalle parti non è comunque ravvisabile alcuna
violazione dei doveri che gli incombono quale autorità di ricorso
(Borghi/Corti, op. cit., ad art. 59 N. 3).
-
3.1. Le decisioni del
legislativo comunale non sono annullabili soltanto quando risultano sostanzialmente
contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.
a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non
garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b -
e LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del
voto è un’oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione.
Un’adeguata conoscenza dell’oggetto in discussione è garanzia di correttezza
della decisione adottata.
Il compito di informare il legislativo comunale incombe
anzitutto al municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi
illustranti le proposte di deliberazione. Riservata la procedura d’urgenza
(art. 56 cpv. 2 LOC), spetta in seguito alle commissioni il compito di
sottoporre tali proposte ad una verifica critica, volta ad approfondire la
conoscenza dell’oggetto. L’ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato al
dibattito che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.
Il controllo giudiziale della congruenza, dell’adeguatezza e
dell’oggettività dell’informazione dispensata dal municipio nell’ambito dei
messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti è comunque
limitato. Informazioni carenti od errate contenute nei messaggi che il
municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l’annullamento
della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da
giustificare la conclusione che l’organo deliberante ne è stato fuorviato o non
ha comunque potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT
1995 I N. 12 consid. 3.2.; 1993 I N. 12 consid. 2.4. e rimandi).
3.2. Nell’evenienza concreta, i ricorrenti ritengono che la
controversa deliberazione del consiglio comunale sia viziata dalla mancata
indicazione dell’identità dei donatori e dell’entità dell’ elargizione
destinata a finanziare la costruzione della nuova sede della __________ e di
altri stabili dell’__________ sul sedime del “__________”.
L’eccezione è infondata già perché il legislativo comunale,
dopo lunga discussione, ha deciso - con piena consapevolezza - di rispettare la
richiesta dei donatori di mantenere l’incognito circa la loro identità e
l’entità dell’elargizione. Adeguandosi a tale richiesta, che gli anonimi donatori
hanno posto come condizione del loro gesto, il consiglio comunale ha quindi
rinunciato ad esigere dal municipio quelle informazioni che forse gli avrebbero
di decidere con miglior conoscenza dell’argomento, ma che nello stesso tempo
avrebbero irrimediabilmente pregiudicato la realizzazione del disegno
perseguito.
La rinuncia del legislativo comunale a conoscere l’identità
dei donatori e l’entità dell’elargizione non viola comunque il diritto.
Oggetto della deliberazione impugnata è infatti
l'autorizzazione accordata dal consiglio comunale al municipio per
sottoscrivere con la __________ un accordo che preveda fra l’altro la concessione
gratuita di un diritto di superficie per sé stante e permanente di secondo
grado alla __________ di __________ su una porzione del sedime del “__________
” da destinare alla costruzione della sede di questa facoltà. La donazione in
quanto tale non è in discussione.
Orbene, una simile autorizzazione, necessaria in base
all’art. 13 cpv. 1 lett. h) LOC, presuppone essenzialmente la conoscenza del
bene concesso in diritto di superficie, del beneficiario di tale diritto, della
destinazione prevista e della durata della concessione. Elementi, questi, che
consentono di deliberare con sufficiente cognizione di causa sulla conformità
dell’uso del bene concesso in diritto di superficie per rapporto alle norme che
regolano la gestione dei beni comunali. La conoscenza della provenienza e
dell’importanza dei mezzi occorrenti al beneficiario di tale diritto per
finanziare gli interventi necessari a renderne operativa la fruizione non è per
contro indispensabile.
In concreto, il municipio ha ragguagliato il consiglio
comunale in merito all’oggetto del diritto di superficie di secondo grado (una
porzione di 3’000 mq del “__________ ”), all’identità della beneficiaria di
tale diritto (la __________), alla destinazione (edificazione della sede di
tale facoltà) ed all’uso previsto (attività accademiche), alla durata della
concessione ed alle conseguenze in caso di cessazione dell’attività della beneficiaria,
rispettivamente alla scadenza. Fornendo queste indicazioni, che trovano puntuale
riscontro nelle clausole della deliberazione in esame, l'autorità comunale ha
compiutamente fatto fronte ai suoi obblighi d’informazione.
Da questo profilo, la decisione va quindi confermata siccome
immune da violazioni di legge.
- Davanti al Consiglio di
Stato i ricorrenti hanno contestato la clausola 3.5. della deliberazione in
esame, mettendo in dubbio anche la personalità giuridica della __________.
Ai fini del giudizio sulla legittimità della clausola
censurata la questione è di per sé irrilevante. Una risposta negativa si limiterebbe
infatti a rendere inattuabile la convenzione che il municipio è stato
autorizzato a stipulare con la __________.
Impregiudicata la decisione che l’Ufficiale dei registri è
chiamato a rendere ai fini dell’iscrizione del diritto di superficie in contestazione,
si può comunque rilevare che la __________ è dotata di personalità giuridica.
L’art. 24 della Costituzione cantonale, riservato dall’art. 59 CCS, riconosce
in effetti alla Chiesa cattolica apostolica romana la personalità di diritto
pubblico ed il diritto di organizzarsi liberamente, mentre l’art. 9 LLCC
riconosce la capacità giuridica, ovvero la personalità giuridica, a tutte le
istituzioni e cause pie appartenenti alla Chiesa cattolica (cfr. anche art. 35
LAC; RGP 1904, 362; 1906, 154; Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato
del Canton Ticino, 43 seg.).
Ora, la __________, costituita con decreto 20 novembre 1993
della Congregazione per l’educazione cattolica, risponde in appieno alle
condizioni poste dal can. 114 § 1 del vigente Codice di diritto canonico;
norma, che considera persone giuridiche “gli insiemi sia di persone che di
cose, ordinate ad un fine rispondente alla missione della Chiesa”, costituiti
come tali mediante provvedimento particolare.
Anche da questo profilo, la decisione impugnata regge quindi
perfettamente alla critica dei ricorrenti.
- Irrilevanti, per non dire
defatigatorie, sono le ulteriori obiezioni sollevate dai ricorrenti in sede di
replica.
Il sindaco di __________, delegato della città in seno al
consiglio di fondazione della __________, non aveva alcun obbligo di astenersi
dalla discussione che ha preceduto la deliberazione in esame. La posizione del
presidente del consiglio di fondazione della __________ riguarda invece
esclusivamente le decisioni prese da tale consesso.
Le notizie che emergono dai verbali delle discussioni
svoltesi in seno al consiglio di fondazione della __________ collimano con il
contenuto delle informazioni date dal municipio al legislativo comunale.
Trattandosi di particolari del tutto insuscettibili di pregiudicare la
legittimità dell’atto censurato, questo tribunale ritiene superfluo soffermarvisi
ulteriormente, sollecitando i resistenti a prendere posizione in sede di duplica.
6 Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz’altro respinto.
Con l’emanazione del presente giudizio la domanda di revoca
dell’effetto sospensivo diventa priva d’oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 Cost. cant., 59 CCS; 35 LAC; 9 LLCC; 13, 59, 177, 179, 208 LOC; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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