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Numero d'incarto:
52.1998.161
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00161
Lugano
12 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 giugno 1998 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del Consiglio di Stato che in
accoglimento del ricorso inoltrato da __________ fa ordine all'insorgente di
versargli un'indennità di uscita per mancata conferma;
vista la risposta 24 giugno 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 dicembre 1993 il
municipio di __________ ha assunto il resistente __________ quale segretario
comunale. L'attestato di nomina stabiliva che il periodo di prova sarebbe stato
"rinnovato di anno in anno" sino al conseguimento del certificato di
abilitazione.
Entrato in carica il 1º febbraio 1994, __________ è stato richiamato
a più riprese, senza successo, a migliorare la qualità delle prestazioni
lavorative fornite. Non ha inoltre intrapreso alcunché per procurarsi il
certificato di abilitazione necessario ai fini del consolidamento del rapporto
d'impiego.
B. Preso atto che i ripetuti
richiami non erano serviti ad indurre il resistente a migliorare la qualità del
lavoro svolto, il 27 agosto 1996 il municipio di __________ ha deciso di porre
temine al rapporto d’impiego per la fine del successivo mese di novembre.
Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato e
dal Tribunale cantonale amministrativo, che con decisioni del 4 dicembre 1996,
rispettivamente del 21 febbraio 1997 hanno respinto le impugnative contro di
esso inoltrate da __________.
C. Il 26 settembre 1997 il
resistente ha chiesto al municipio di riconoscergli l'indennità di uscita
prevista dall'art. 14 della legge concernente l'organico dei segretari comunali.
Il municipio ha respinto la richiesta con risoluzione del 6
ottobre seguente.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato.
D. Con giudizio 20 maggio 1998
il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, facendo ordine al comune di
__________ di corrispondere a __________ l'indennità rivendicata.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che questa indennità fosse
dovuta indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto d'impiego, a
condizione che la disdetta non fosse pronunciata per gravi motivi. Ipotesi,
questa, che nel caso concreto non si sarebbe verificata.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga
accertato di non dovere alcuna indennità al resistente.
Richiamandosi alla sentenza di questo Tribunale, l'insorgente
rileva come __________ non abbia mai conseguito l'attestato di capacità
prescritto dalla legge ai fini del perfezionamento del rapporto d'impiego dei
segretari comunali. Essendo stato licenziato ancora durante il periodo di
prova, il resistente non avrebbe diritto all'indennità di uscita prevista dalla
legge.
Comunque, conclude, i motivi che hanno determinato il licenziamento
sarebbero sufficientemente gravi da giustificarne il diniego.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. __________ è
invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono invero pacifiche.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 14 lett. a)
della legge concernente l'organico dei segretari comunali (LOSC; RL 2.1.5.1),
in caso di mancata conferma o di licenziamento non determinati da motivi gravi,
il comune è tenuto a versare al segretario un'indennità pari ad almeno l'ultima
mensilità di stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio prestati.
L'indennità prevista dalla norma in esame è analoga a quella
di uscita che lo Stato accordava ai dipendenti licenziati giusta l'art. 18
LStip (RL 2.5.4.4), nella versione in vigore sino al 1º gennaio 1996 (BU 1954,
259; cfr. anche art. 7 LOSC 10.10.1972: BU 1972, 215). Al pari di quella
prevista dalla normativa applicabile agli impiegati del Cantone, anche questa
indennità è destinata a facilitare il reinserimento del dipendente licenziato
nel mercato del lavoro.
Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento
dell'indennità in contestazione è la sussistenza di un rapporto d'impiego perfetto,
rispettivamente l'assenza di colpa grave.
Al pari di quello degli altri dipendenti comunali, anche il
rapporto d’impiego dei segretari comunali si perfeziona soltanto con il superamento
del periodo di prova (art. 130 LOC). Il perfezionamento del rapporto d’impiego
di quest’ultimi presuppone inoltre il possesso dell’attestato di abilitazione.
Chi ne è privo può essere assunto come segretario comunale. Deve tuttavia
conseguire l’abilitazione richiesta entro l’anno di prova, prorogabile di un anno
al massimo, pena la decadenza dalla carica (art. 143 LOC). Non hanno quindi
diritto all'indennità prevista dall'art. 14 LOSC i segretari comunali che
vengono licenziati durante il periodo di prova, quelli che decadono dalla
carica perché omettono di procurarsi il certificato prescritto dalla legge e
quelli che vengono licenziati per motivi gravi, segnatamente per loro colpa
grave.
Analogamente, nessuna indennità d'uscita è dovuta dallo Stato
ai dipendenti licenziati per prova insoddisfacente (art. 18 LOrd; RL 2.5.4.1),
mentre l'indennità può essere rifiutata o ridotta ai dipendenti licenzianti per
loro colpa (art. 18 a LStip).
- Nel caso in esame, il
resistente è stato licenziato per mancata conferma riconducibile a grave e
perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Dato che il
resistente non aveva conseguito l'abilitazione nel termine massimo di due anni,
prescritto dall'art. 143 LOC con conseguenze decadenziali, il municipio avrebbe
di per sè potuto limitarsi a stabilire che il rapporto d'impiego era giunto a
conclusione per decorrenza di tale termine. Considerato che tale rapporto era
rimasto allo stadio di prova perché il resistente aveva omesso di procurarsi il
certificato di capacità necessario ai fini del suo perfezionamento, l'autorità
comunale avrebbe d'altro canto potuto disdirlo per la fine di un mese con il
preavviso di trenta giorni siccome insoddisfatta della qualità del lavoro
svolto.
In entrambe le ipotesi nulla avrebbe dovuto il comune al resistente
a titolo di indennità d'uscita secondo l'art. 14 LOSC. Nemmeno il resistente lo
contesta.
Per motivi sui quali non occorre qui indagare, verosimilmente
per eccesso di garantismo, il municipio ha preferito far capo alla procedura di
mancata conferma prevista dall'art. 127 LOC. Benchè costretta a soddisfare le
più severe esigenze poste da tale procedura in ordine alla dimostrazione della
legittimità della disdetta, l'autorità comunale non ha avuto difficoltà a
rescindere il rapporto d'impiego per conclamata insufficienza delle prestazioni
lavorative fornite.
Prendendo lo spunto dal fatto che il rapporto d'impiego era
stato disdetto in base alla procedura di mancata conferma ed escluso che il
licenziamento fosse stato determinato da motivi gravi, il Consiglio di Stato ha
ritenuto date le premesse per accordare al ricorrente l'indennità prevista
dall'art. 14 LOSC.
Siffatta conclusione non può essere condivisa, poiché porta
in definitiva a riconoscere il diritto a tale indennità anche ad un segretario
comunale, il cui rapporto d'impiego non si è mai perfezionato per mancato
conseguimento dell'abilitazione prescritta dalla legge, estendendo - senza
validi motivi - il diritto sancito dalla norma in questione.
Vero è che per porre termine al rapporto d'impiego il
municipio ha fatto capo alla procedura di mancata conferma. La procedura scelta
dall'autorità comunale non permette tuttavia di ignorare che nella sostanza si
è comunque trattato di una semplice rescissione del rapporto d'impiego durante
il periodo di prova per manifesta insufficienza delle prestazioni di lavoro
fornite e per mancato conseguimento del certificato d’abilitazione. Circostanze,
queste, che, integrando gli estremi della colpa grave del dipendente,
giustificano senz’altro il rifiuto di qualsiasi indennità fondata sull'art. 14
LOSC.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso va
quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva
del diritto.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 14 LOSC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del
Consiglio di Stato è annullata.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- al ricorrente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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