AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.144
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00144
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1998 di
contro
la
decisione 29 aprile 1998, no .1851, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il posto di vendita
assegnatogli dal municipio di __________ nell’ambito dell'autorizzazione 17
marzo 1998 rilasciatagli per partecipare al mercato-mostra nel centro
storico;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a partire dal 1992 il
ricorrente __________, nativo del __________, ha partecipato al mercato mostra
che la __________ organizza nel centro storico cittadino;
che in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare,
il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha negato all'insorgente
l'autorizzazione a partecipare al mercato mostra;
che la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata
annullata da questo Tribunale, che con sentenza 2 marzo 1998 ha ritornato gli
atti al municipio di __________ affinché rilasciasse al ricorrente
l'autorizzazione richiesta;
che nei considerandi di quel giudizio il Tribunale cantonale
amministrativo ha rilevato che nella determinazione del posto da assegnare al
ricorrente si sarebbe dovuto tener debitamente conto delle particolari
caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti dall'art. 5 dell'ordinanza
municipale disciplinante il mercato mostra e delle priorità da accordare agli
altri espositori per rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi
escludere di fatto dalla manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente
marginale;
che dando seguito al predetto giudizio, il 17 marzo 1998 il
municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente a partecipare al mercato
mostra, assegnandogli uno stazionamento sul viale __________ davanti alla
__________;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato per contestare
lo stazionamento assegnatogli, a suo avviso troppo marginale;
che con decisione 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, ritenendo ingiustificate le doglianze dell'insorgente
ed escludendo, in particolare, che questi potesse rivendicare con successo il
posto che occupava in passato davanti alla __________;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in
questa sede le censure sollevate e le rivendicazioni avanzate senza successo in
prima istanza;
che secondo l'insorgente il posto assegnatogli sarebbe il più
marginale di tutti e non terrebbe debitamente conto delle sue legittime
aspettative dato che per quattro anni ha occupato un posto in piazza
__________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni, e dal municipio di __________ che contesta in dettaglio
le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che oggetto del ricorso in esame è l'ubicazione del posto di
vendita assegnato dal municipio all'insorgente nel quadro del mercato-mostra
che la __________ organizza ogni sabato mattina nel centro storico;
che lo svolgimento di questa manifestazione è regolato
dall'ordinanza municipale del mercato mostra (OMM) del 13.11.92/ /11.6.97,
adottata dall'esecutivo comunale sulla base dell'art. 17 del regolamento
comunale sull'occupazione di area pubblica (ROAP);
che il posto di vendita assegnato ai singoli espositori
ammessi a partecipare a questa manifestazione è deciso dal municipio (art. 3
OMM);
che in ordine a tale scelta l'autorità comunale fruisce di un
ampio potere discrezionale;
che tale potere non è assoluto e insindacabile, ma è limitato
dai principi generali del diritto riferiti alla parità di trattamento ed al
divieto d'arbitrio, dalla libertà di commercio e d'industria, dalle finalità
della manifestazione (art. 2 OMM) e dall'art. 5 OMM, che permette al municipio
di riconoscere "preferenze per l'assegnazione del posto di vendita, avuto
riguardo ai diversi settori di vendita definiti in base ad un ordine
merceologico";
che le decisioni municipali relative all'assegnazione del
posto sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui
violano il diritto segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che la legge riserva all'esecutivo comunale;
che nell'evenienza concreta gli atti di causa indicano
soltanto che il municipio ha assegnato al ricorrente un posto di vendita sul
viale __________, davanti alla __________;
che in mancanza di qualsiasi indicazione sulla situazione
degli altri partecipanti al mercato, questo Tribunale non dispone di elementi
sufficienti per pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulle censure
sollevate dall'insorgente;
che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato
affinché accerti la situazione di tutti gli espositori per quel che concerne la
data d'ammissione al mercato, il posto assegnato ed il genere di merce venduta,
dando al ricorrente la possibilità di pronunciarsi sulle risultanze
dell'istruttoria;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 208 LOC; 17 RoAP; 2, 3, 5 OMM; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 aprile 1998,
no. 1851, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster