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Numero d'incarto:
52.1998.140
Data decisione, Autorità:
12.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00140
Lugano
12 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 maggio 1998 di
O__________
contro
la
decisione 29 aprile 1998, no 1826, con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso 24 ottobre 1997 dell'insorgente contro la determinazione 14
ottobre 1997 con cui il municipio di __________
conferma la fattura emessa per lo scavo della fossa nella tomba di famiglia
del defunto marito;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 gennaio 1997 è
deceduto E__________, marito della ricorrente.
Il 27 seguente, su richiesta della ditta di onoranze funebri,
due operai del comune di __________ hanno scavato la fossa nella tomba di
famiglia. Per le prestazioni effettuate il municipio ha emesso una fattura di
fr. 640.--, che è stata prontamente pagata.
B. Con lettera 4 aprile 1997 D__________,
agente in qualità di rappresentante degli eredi fu E__________, ha contestato
la fattura emessa. È quindi seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti,
conclusosi con la determinazione 14 ottobre 1997, con la quale il municipio ha
formalmente riconfermato la fattura emessa.
C. Contro quest’atto O__________
è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestandola dal profilo della parità
di trattamento e chiedendo la restituzione dell'importo versato.
L’insorgente ha in particolare chiesto che anche le tombe di
famiglia fossero poste al beneficio dell’escavo gratuito della fossa previsto
dall'art. 4 cpv. 4 del regolamento per i cimiteri comunali di __________ a
favore dei defunti domiciliati che vengono inumati nel campo comune. Ha inoltre
contestato la pretesa del comune, in quanto priva di base legale ed eccessiva.
D. Con decisione 29 aprile 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui l’ha
considerato ricevibile.
Dopo aver escluso che la fattura costituisse una decisione impugnabile,
il Governo ha in sostanza ritenuto che l’implicito rifiuto dell’escavo gratuito
non procedesse da una discriminazione
inammissibile, poichè i proprietari di tombe di famiglia sarebbero generalmente
benestanti.
D. Contro questo giudizio O__________
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
Il ricorso è avversato dal municipio di __________ e dal Consiglio
di Stato, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Giusta l'art. 3 LPAmm,
prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina
d'ufficio la propria competenza.
Con la determinazione 14 ottobre 1997 qui in esame il
municipio di __________ si è limitato a confermare la pretesa di fr. 640.-,
notificata all’insorgente per lo scavo della fossa del defunto marito.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pretesa in quanto
tale non configurasse un provvedimento impugnabile. Vi ha nondimeno scorto un
atto passibile di ricorso nella misura in cui negava implicitamente
all’insorgente il diritto all’escavo gratuito della fossa.
1.1. Per principio, possono formare oggetto di ricorso
soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall’autorità iure imperii,
in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere
diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per
accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensio-ne (cfr. RDAT 1994 II N. 8 e
16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 a ad
art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 200).
1.2. In concreto, l’atto del municipio di __________ qui
impugnato si limita a confermare la mercede chiesta all’insorgente per
prestazioni effettuate dai suoi operai. Indirettamente esso nega
tuttavia alla stessa ricorrente il diritto all’escavo gratuito della fossa.
Tale diritto è previsto dall’art. 4 cpv. 4 del regolamento sui cimiteri
comunali (R cimiteri) a favore dei defunti domiciliati che vengono inumati nel
campo comune. Nella misura in cui lo nega alla ricorrente, il provvedimento in
esame configura pertanto una decisione amministrativa, poichè per il suo
tramite il municipio accerta iure imperii, in un caso individuale e concreto,
che l’insorgente non può beneficiare della prestazione prevista dalla succitata
normativa di diritto pubblico.
Entro questi limiti, la giurisdizione del Tribunale cantonale
am-ministrativo è quindi data ed il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
giusta l’art. 208 LOC.
Se lo sia anche nella misura in cui l’atto impugnato conferma
la pretesa notificata dal municipio alla ricorrente, è questione che verrà
esaminata più avanti nel caso in cui il diniego del diritto allo scavo gratuito
risulti giustificato.
- 2.1. Come giustamente
rileva il Consiglio di Stato, il diritto alla parità di trattamento riferito
alle norme giuridiche consiste nel
diritto di esigere che situazioni di fatto simili siano regolate da norme
simili, rispettivamente che situazioni di fatto diverse siano rette da norme
diverse (DTF 114 Ia 2 seg., 224, 423 seg.; 112 Ia 243; Rhinow Krähenmann,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 69; Grisel, Traité de droit
administratif, 359).
2.2. L'art. 4 cpv. 4 R cimiteri di __________ prevede che:
"L'escavo delle fosse per le salme dei domiciliati é
gratuito.
L'escavo gratuito delle fosse é limitato a quelle dei campi comuni".
La norma opera una distinzione tra domiciliati e non
domiciliati, rispettivamente tra il campo comune e gli altri settori del
cimitero. L’insorgente ravvisa un’inammissibile discriminazione nella limitazione
dello scavo gratuito all’inumazione nel campo comune. L’esclusione degli altri
settori da questo vantaggio sarebbe ingiustificata.
La censura è infondata.
La prestazione gratuita è in effetti offerta a tutti i
defunti domiciliati. Basta che vengano inumati nel campo comune. La stessa
ricorrente avrebbe potuto beneficiarne se avesse fatto seppellire il marito in
questo settore del cimitero, invece che nella tomba di famiglia. Da questo
profilo, la norma censurata non viola il principio della parità di trattamento.
Tale principio non è tuttavia disatteso nemmeno nella misura
in cui l’art. 4 cpv. 4 R cimiteri limita al campo comune la prestazione
gratuita fornita dall’ente pubblico.
Escludendo gli altri settori del cimitero, il legislatore
comunale si è in effetti limitato a definire, in termini di spazio, il campo
d’applicazione del beneficio accordato ai defunti domiciliati. Così come nulla
obbligava il comune a concederlo, nulla gli imponeva di concederlo all’interno
di tutto il cimitero. Rientrava nei limiti delle sue insindacabili prerogative
di stabilire all’interno del cimitero un settore in cui i defunti domiciliati
potessero fruire dello scavo gratuito della fossa.
Già per questo motivo, la censura di discriminazione
sollevata dalla ricorrente va respinta siccome infondata.
La distinzione operata dal legislatore comunale sfugge comunque
alle critiche dell’insorgente anche perchè risulta sorretta da motivi oggettivi
e pertinenti. Il settore delle tombe di famiglia si distingue in effetti chiaramente
dagli altri settori del cimitero (art. 5 R cimiteri). Diversa è invero la sua
morfologia. Diverse sono le condizioni di utilizzazione (art. 16 R cimiteri).
Diverso è infine il prestigio attribuitogli dall’opinione pubblica.
Del tutto sostenibile appare quindi la decisione del
legislatore comunale di trattare questo settore in modo diverso dal campo
comune in relazione al diritto allo scavo gratuito della fossa accordato ai
defunti domiciliati. Conclusione, questa, che appare ancor più giustificata ove
si consideri che le lapidi ed i monumenti funebri che caratterizzano il settore
delle tombe di famiglia possono rendere lo scavo della fossa più difficile ed
oneroso di quello nella nuda terra del campo comune.
In quanto volto a contestare l’implicito rifiuto del
municipio ad accordare alla ricorrente lo scavo gratuito della fossa del
defunto marito, il ricorso va quindi respinto siccome infondato.
- Ferma questa prima
deduzione, resta quindi da verificare se questo tribunale debba pronunciarsi
sulla legittimità della pretesa avanzata dal municipio nei confronti
dell’insorgente.
Orbene, da questo profilo il Tribunale cantonale
amministrativo non può che declinare la propria giurisdizione per mancanza di
decisione impugnabile.
La pretesa in contestazione è infatti una mercede per la
prestazione effettuata dagli operai del comune. Non è una tassa. Non si fonda
sul diritto pubblico, ma su quello privato. Il comune non è intervenuto nei
confronti dell’insorgente come potentior persona, ma come soggetto di diritto
ad essa coordinato. Ha agito come un qualsiasi imprenditore privato. Prova ne è
che la ricorrente era libera di affidare il lavoro ad altra impresa di suo gradimento.
La pretesa avanzata non è quindi stata fissata iure imperii, con effetto
vincolante per l’insorgente.
Le contestazioni ad essa relative non sono quindi di
pertinenza dell’autorità amministrativa, ma del giudice civile. Come giustamente
ha stabilito il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, addebitando
all’insorgente una tassa di giustizia commisurata tenendo debitamente conto
della sua particolare
situazione.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 4 R cimiteri di __________; 1, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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