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Numero d'incarto:
52.1998.138
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00138
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 maggio 1998 di
contro
la
decisione 5 maggio 1998, no 1941, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 20 febbraio
1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e
__________, la licenza edilizia per l'edificazione di una casa monofamigliare
sul mapp. __________ RFD __________;
viste le risposte:
-
3 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
4 giugno 1998 del comune di
__________;
-
8 giugno 1998 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 25 settembre 1995
__________, proprietaria del fondo no. __________ RFD __________, ha presentato
una prima domanda volta al rilascio di una licenza edilizia per la costruzione
di una casa monofamigliare.
A seguito dell'opposizione di __________ e __________ é stata
indetta un'udienza conciliativa, durante la quale é stato possibile concordare
una deroga al fine di mantenere una distanza di m 5 tra la costruzione ed il
confine. Pertanto con risoluzione 8 novembre 1995 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza edilizia.
B. Il 20 dicembre 1995
__________ ha inoltrato una variante al progetto originale, che é stata accolta
con decisione 14 febbraio 1996. Si rileva che durante il periodo di
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.
C. In data 5 dicembre 1997
__________ ha presentato una nuova richiesta di variante concernente in
particolare la modifica delle dimensioni della costruzione a parità di
superficie, la ridistribuzione interna degli spazi e la sostituzione dei due
tetti laterali a falde con tetti a volta semicircolari.
Il 27 gennaio 1998 __________ si é opposta alla variante, sostenendo
che la lunghezza della facciata imponeva un maggior arretramento della
costruzione rispetto al fondo di sua proprietà.
Con decisione 20 febbraio 1998 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza edilizia e respinto nel contempo l'opposizione.
D. Con ricorso 2 marzo 1998
__________ é insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento
della decisione municipale. A suo dire, le NAPR del comune di __________
sarebbero carenti, in quanto non regolano la lunghezza massima delle facciate
degli edifici, né contengono norme che impongano un maggior arretramento in
ragione della lunghezza della facciata. Ciò contravverrebbe all'art. 39 cpv. 2
LE.
Con decisione 5 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, ritenendo infondate le censure sollevate dalla ricorrente.
E. Contro la summenzionata
decisione __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, riproponendo in sostanza quanto già sostenuto davanti alle
precedenti autorità.
F. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato riconfermandosi nella decisione impugnata.
Ad identica conclusione sono pervenuti i resistenti, i quali
hanno contestato la tesi della ricorrente rilevando in specie che quest'ultima
non si era opposta alla domanda di costruzione 20 dicembre 1995 né aveva
impugnato il nuovo PR con i mezzi a sua disposizione durante la procedura di
approvazione.
Il municipio di __________ ha sottolineato che il progetto 5
dicembre 1997 é stato riesaminato completamente, essendo entrato in vigore il
nuovo PR con le rispettive norme di attuazione.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva di __________ sono pacificamente
date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La distanza dal confine é
la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. La distanza minima di un
edificio dal confine del fondo é stabilita in funzione dell'ingombro, ossia
dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso. La distanza tra due
edifici su fondi contigui é la somma delle rispettive distanze dallo stesso
confine (art. 39 LE). Le distanze da osservarsi nelle costruzioni sono fissate
dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi. L'art. 39 LE fissa soltanto i criteri
in base ai quali le distanze devono essere stabilite, ossia in funzione
dell'ingombro, dell'altezza e della lunghezza degli edifici (A. Scolari,
Commentario, 1996, n. 1164 ad art. 39 LE). La legge edilizia non impone alle
autorità d'inserire nei piani regolatori o nelle norme di attuazione delle
disposizioni concernenti la lunghezza delle facciate degli edifici ed il loro
conseguente maggiore arretramento dal confine, qualora la lunghezza massima
della costruzione fosse superata. Il comune ha la facoltà ma non l'obbligo di
prevedere e assumere tali norme nelle sue regolamentazioni edilizie.
-
Il PR e le NAPR, di cui si
é recentemente dotato il comune di __________, sono stati regolarmente
approvati dal Consiglio di Stato, essendo stati ritenuti confacenti
all'ordinamento giuridico.
Facendo uso delle facoltà
conferitegli dalla legge, il comune di __________ ha deciso di non includere
nelle NAPR alcuna norma in merito alla lunghezza delle facciate degli edifici
né disposizioni regolanti l'arretramento in funzione della lunghezza delle
facciate. Ne discende che il progetto avversato dalla ricorrente non é in contrasto
con alcuna norma edilizia comunale o cantonale sulla lunghezza massima delle
facciate e sugli arretramenti che ne derivano.
Neppure giova alla ricorrente osservare che altri comuni
(__________e __________) hanno invece adottato le summenzionate
regolamentazioni. Infatti, come già sottolineato, compete ai singoli comuni
decidere se prevedere o no tali norme.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la
decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 21 e 39 LE, 1 ss. NAPR comune di __________, 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale
rifonderà a __________ e __________ la somma di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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