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Numero d'incarto:
52.1998.136
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00136
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 maggio 1998 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 11 marzo 1998 (n. 954) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 settembre
1996 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
iugoslava, è entrata in Svizzera nel 1992 per ricongiungersi in virtù degli
art. 38 e 39 OLS con il marito __________, a quel momento divenuto titolare di
un permesso di dimora per aver lavorato nel nostro Paese in qualità di stagionale.
L'interessata ha quindi ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato
con ultima scadenza fissata al 30 giugno 1996.
La figlia __________ è entrata in Svizzera insieme al marito
e connazionale __________ nel 1985. Dalla loro unione il __________ è nata a
__________ __________, subito trasferitasi presso i nonni materni __________ e
__________ ancora residenti all'epoca in Iugoslavia. Il 2 marzo 1989 il
Tribunale distrettuale di __________ (Iugoslavia) ha pronunciato il divorzio
tra i coniugi __________; la figlia __________ è stata affidata alla madre
__________.
Il __________, da una relazione con il cittadino svizzero
__________, __________ ha dato alla luce __________. I genitori si sono in
seguito sposati il __________ a __________. __________ è attualmente al
beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato
al 13 aprile 2000.
Con decisione 23 settembre 1994 il Dipartimento delle opere sociali
ha affidato __________ alle cure dei nonni materni; nei confronti della minore
è stata istituita una tutela ai sensi dell'art. 368 CC nella persona della
signora __________ della Delegazione tutoria di __________.
B. Il 6 settembre 1996 la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza di __________ volta al rinnovo
del suo permesso. Ha tenuto conto che l'interessata risultava iscritta al
collocamento dal 7 novembre 1994 in quanto senza lavoro e che si trovava al beneficio
di prestazioni assistenziali. Ha pure considerato che non vi erano concreti
motivi atti a concludere che non potesse rientrare in Patria.
C. a) Contro la predetta
pronunzia dipartimentale, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato
postulandone l'annullamento e il rilascio di un permesso di dimora. In sostanza
adduce che una concomitanza di circostanze a lei sfavorevoli derivanti da
malattia e infortuni le avrebbero impedito di essere attiva professionalmente
dal novembre 1994, sebbene nel frattempo avesse ripreso un'occupazione. Ha pure
evidenziato che la nipote __________ aveva sempre vissuto con i nonni materni,
ai quali era stata affidata dal Dipartimento delle opere sociali.
b) Con risoluzione 11 marzo 1998 fondata sugli art. 4, 9 cpv.
3 lett. b, 10 cpv. 1 lett. d LDDS, 8 cpv. 1 ODDS, il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame e dichiarato definitiva la propria decisione.
Secondo l'Esecutivo cantonale la ricorrente, che non può
invocare un diritto al rinnovo del permesso di dimora, è stata posta con il
marito al beneficio di prestazioni assistenziali durante i periodi 1° novembre
1995/30 settembre 1996 e 1° gennaio 1997/30 settembre 1997 per un totale di ca.
fr. 30'000.–. Ha inoltre dato rilievo al fatto che i coniugi risultano entrambi
disoccupati dal novembre/dicembre 1997.
Ha infine sottolineato che la ricorrente ha pur sempre
facoltà di venire in territorio elvetico per rendere visita ai famigliari
tramite visti turistici. Il Governo ha quindi considerato la decisione impugnata
legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della
proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa
all'autorità inferiore per nuova decisione e in via subordinata il rinnovo del
permesso di dimora.
In ordine ritiene che la competenza del Tribunale adìto è
data in virtù delle relazioni con la nipote __________ giusta l'art. 8 CEDU. Il
gravame sarebbe a suo dire tempestivo secondo il principio della buona fede,
dal momento che il Governo cantonale a torto avrebbe dichiarato la decisione
definitiva. Nel merito sostiene che i presupposti per il mancato rinnovo del
permesso di dimora non sono adempiuti e che, in tutti i casi, la decisione
impugnata è arbitraria. Ritiene pure l'esistenza della violazione del principio
della buona fede e della proporzionalità e ravvisa pure un abuso del potere di
apprezzamento.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. L'11 giugno 1998 la
ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare un ulteriore scambio di
allegati. A tale domanda non è stato dato seguito, alla luce delle risultanze
che saranno esposte più avanti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. La ricorrente non può prevalersi di una disposizione
particolare del diritto federale né di un trattato tra la Svizzera e la
Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, da cui potrebbe derivare un suo
diritto al rilascio di un'autorizzazione di dimora.
1.4. Resta da esaminare se l'insorgente possa invocare l'art.
8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che
domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso
di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente
vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette
dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e
figli minorenni, che vivono in comunione domestica (cfr. Mock, Convention européenne
des droits de l'homme immigration et droit au respect de la vie familiale in:
AJP 5/96 pag. 8 in fondo con rinvii). Trattandosi di persone che non fanno
parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di
regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando
lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del
familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve
parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza,
una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un
bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico
oppure in caso di grave malattia. In mancanza di un tale rapporto di
dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso
di diritto amministrativo è inammissibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4
consid. 2).
Nel caso specifico, la ricorrente invoca la protezione
dell'art. 8 CEDU a seguito delle relazioni che intratterrebbe con la nipote
__________, titolare di un permesso di domicilio. Dagli atti risulta che la
nipote, affidata ai nonni materni il 23 settembre 1994 dal Dipartimento delle
opere sociali, non è sotto la potestà parentale. A tale proposito è stata
quindi istituita una misura tutelare ai sensi dell'art. 368 CC con la nomina
della signora __________ della Delegazione tutoria di __________ (doc. C).
Dallo scritto 18 novembre 1996 del Servizio sociale di __________ alla Sezione
degli stranieri risulta tra l'altro che __________ "vive dalla sua
nascita presso i nonni materni e considera la nonna a livello affettivo come la
propria madre pur avendo regolari contatti con i suoi genitori, i quali non
possono offrire alla figlia una soluzione familiare alternativa a quella attuale"
e che "il nostro Servizio, dopo un'accurata valutazione aveva deciso
che per una positiva crescita psicologica della bambina, il collocamento presso
i nonni fosse la soluzione più opportuna". Tali preoccupazioni,
ancorché legittime, non permettono tuttavia all'insorgente di invocare l'art. 8
CEDU e di dare la competenza allo scrivente Tribunale a statuire sul gravame.
La ricorrente non è infatti dipendente da una persona avente il diritto di risiedere
in territorio elvetico, non avendo dimostrato di necessitare assolutamente di
cure o di assistenza in Svizzera. A maggior ragione dal momento che __________
è addirittura minorenne.
Data la mancanza dei presupposti testé enunciati, il ricorso
di diritto amministrativo è dunque irricevibile.
- Fosse stato competente il
Tribunale, il gravame sarebbe stato nondimeno dichiarato irricevibile siccome
intempestivo (art. 46 cpv. 1 Pamm).
2.1. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve
essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. In principio, la mancanza di
simili indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno
(cfr. per analogia art. 107 cpv. 3 OG; STF 29 settembre 1997 inedita in re P.
S. consid. 4c). Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a
procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza
del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele,
agisca con tempestività. In caso contrario, il termine per interporre
l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
2.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha
dichiarato che la propria decisione emessa l'11 marzo 1998 era definitiva e non
ha quindi indicato i mezzi e i termini di ricorso. Dalla ricerca postale
effettuata dalla Cancelleria di Stato il 26 maggio 1998, risulta che la
ricorrente ha ricevuto la risoluzione governativa il 16 marzo 1998; il termine
per ricorrere davanti a questo Tribunale scadeva dunque il 31 marzo 1998 (art.
46 cpv. 1 Pamm). Ciononostante, il gravame è stato inoltrato soltanto il 15
maggio successivo, per motivi di cui non è dato a sapere. Il termine
d'impugnazione è stato pertanto ampiamente oltrepassato.
Va sottolineato che la ricorrente era stata informata già il
18 marzo 1998 dalla Sezione degli stranieri dell'obbligo di lasciare il
territorio cantonale entro e non oltre il 30 aprile 1998. Va data rilevanza
pure al fatto che il 26 marzo 1998 essa era stata resa attenta che il suo
permessino, rilasciatole per un'attività lucrativa e valevole sino al 30 giugno
successivo, avrebbe perso di validità alla data fissatale per il termine di
partenza. Ciò malgrado, essa ha conferito il mandato al legale soltanto il 30
aprile 1998, data corrispondente all'ultimo giorno di sua presenza autorizzata
su suolo cantonale. Nelle surriferite circostanze l'inoltro del ricorso due
mesi dopo l'intimazione della risoluzione governativa, anche se si volesse
ritenerla viziata quo all'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione,
non permette di tutelare l'atteggiamento dell'interessata sotto il profilo
della buona fede. A maggior ragione dal momento che la ricorrente non adduce
nemmeno che sia stata impedita nell'agire tempestivamente. Nemmeno il suo
patrocinatore ha poi agito in maniera diligente. Per sua stessa ammissione
(cfr. ricorso, pag. 2), egli ha assunto il mandato il 30 aprile 1998. Inoltrando
il presente gravame il 15 maggio seguente, egli ha calcolato il termine di ricorso
a partire dalla sua ricezione della decisione governativa. Tale
atteggiamento non può essere tutelato siccome lesivo della sicurezza del diritto.
Egli non ha d'altronde domandato al Tribunale la restituzione in intero contro
il lasso dei termini (art. 12 PAmm). Del resto non risulta nemmeno che egli
fosse stato impedito ad agire prima del 15 maggio 1998, tanto più che ha
chiesto alla Sezione degli stranieri proprio il giorno dell'assunzione del
mandato, di sospendere la partenza della cliente in quanto in procinto di adire
il Tribunale cantonale amministrativo (v. lettera 30 aprile 1998).
-
Se ne conclude che il
ricorso è irricevibile e non può di conseguenza essere esaminato nel merito.
-
Tassa e spese di giudizio
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 26,
28, 46, PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Tassa e spese di giustizia,
per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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