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Numero d'incarto:
52.1998.127
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00127
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1998 di
contro
la
risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1657) del Consiglio di Stato, che ha respinto
il ricorso dell'insorgente contro la deliberazione 16 febbraio 1998 con cui
il consiglio comunale di __________ ha votato un credito straordinario di fr.
55'000.– per l'acquisto di 220 azioni nominative della __________,
limitatamente al dispositivo n. 2 (tassa e spese di giudizio);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzioni n. 2277 e 2380 il municipio di __________
ha licenziato il 15 dicembre 1997 il messaggio municipale n. 1047 per lo
stanziamento di un credito straordinario di fr. 55'000.– per l'acquisto di 220
azioni nominative della __________;
che il messaggio citato in ingresso è stato in seguito
sottoposto al vaglio delle competenti commissioni del legislativo, le quali
hanno rimesso in tempo utile i relativi rapporti;
che il 16 febbraio 1998 il consiglio comunale di __________,
riunitosi in seduta ordinaria, ha tra le altre cose esaminato e discusso il
suddetto messaggio municipale. Accettata l'entrata in materia (26 voti
favorevoli e 1 voto contrario), il legislativo ha approvato la proposta
municipale con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto (presenti al momento
del voto 27 consiglieri su 30);
che con memoriale 18 febbraio 1998 il consigliere comunale
__________ si è rivolto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali (SEL), contro la deliberazione chiedendo consulenza e collaborazione con
segnalazione di indizio o sospetto di cattiva amministrazione comunale e
simultaneamente presentando ricorso "cautelativo" con cui ha domandato
di annullarla e riservandosi il ritiro del gravame dopo aver ricevuto la citata
consulenza;
che la deliberazione del consiglio comunale è stata in
seguito oggetto, insieme alle altre adottate nel corso della medesima seduta,
di pubblicazione agli albi comunali a decorrere dal 19 febbraio 1998;
che il 2 marzo 1998 la SEL ha trasmesso il gravame al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per competenza;
che, in sostanza, il ricorrente critica la citata
deliberazione perché i consiglieri comunali non avrebbero potuto decidere con
piena cognizione di causa a seguito della mancanza di una completa
informazione;
che a tale proposito l'insorgente ritiene il loro voto
condizionato dalle argomentazioni esposte nel messaggio municipale secondo cui il
comune di __________ avrebbe trovato un accordo con i comuni di __________ e
__________ per ciò che attiene alla sottoscrizione in percentuale (numero di
azioni per ogni comune) del capitale azionario per complessivi fr. 350'000.–,
importo che secondo gli statuti della __________ darebbe diritto di delegare un
proprio rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione della società;
che a mente dell'insorgente l'accordo avrebbe dovuto essere
preliminarmente sottoposto all'approvazione del legislativo comunale in quanto
di sua competenza: la presenza di una tale affermazione in seno al messaggio
municipale avrebbe a suo dire condizionato la decisione del legislativo, il
quale di fatto non avrebbe potuto risolvere altrimenti;
che con osservazioni 1° aprile 1998 il municipio di
__________ ha proposto di respingere il ricorso, sottolineando in primo luogo
che l'incarto completo era a disposizione di tutti i consiglieri presso la
cancelleria comunale e che in sede di discussione plenaria davanti al legislativo
potevano essere richieste tutte le relative informazioni;
che in merito agli accordi con i comuni di __________ e
__________ in relazione al numero di azioni da sottoscrivere, l'Esecutivo
comunale ha rilevato che in tale ambito non è stato concluso nessun accordo dal
momento che si tratterebbe soltanto di un'unità di intenti nel quadro di una
collaborazione intercomunale, la quale avrebbe dovuto trovare la sua
giustificazione rispettivamente approvazione tramite l'acquisizione del numero
di azioni proposto dal municipio;
che a mente dell'Esecutivo comunale nulla impediva al
legislativo di modificare la proposta municipale in quanto la prospettata unità
d'intenti non era vincolante, ma doveva essere considerata come un’ipotesi per
raggiungere la quota azionaria che dà diritto alla nomina di un rappresentante
in seno al consiglio d'amministrazione; rappresentante che sarebbe semmai stato
designato in base ad una convenzione da stipulare in un secondo tempo fra i tre
comuni;
che il municipio ha inoltre soggiunto che a quello stadio
della procedura la questione relativa alla convenzione non è stata volutamente
menzionata nel messaggio municipale sottoposto al voto del legislativo, dal
momento che la stessa sarebbe stata oggetto di una specifica trattanda da
evadersi in altra sede;
che con risoluzione 21 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame e posto gli oneri processuali per complessivi fr. 200.– a carico del
ricorrente;
che il Governo cantonale ha considerato legittima l'intera procedura
sfociata nella deliberazione del consiglio comunale di __________ relativa allo
stanziamento del credito straordinario per l'acquisto delle 220 azioni
nominative, tutelandola perché rientrante nel novero delle scelte d’opportunità
locali;
che con impugnativa 5 maggio 1998 __________ si aggrava innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo n. 2 (spese e tassa
di giudizio) della risoluzione governativa, postulandone l'annullamento;
che in sostanza il ricorrente ritiene che la SEL,
trasmettendo il gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, avrebbe
giudicato evidente la necessità dell'intervento dell'autorità di vigilanza;
pone inoltre in rilievo che il messaggio municipale non deve essere letto nel
senso che il comune di __________ si sia formalmente accordato con gli altri
comuni in relazione alla convenzione; chiede infine di essere esonerato dalle
spese processuali per aver agito quale consigliere comunale per mandato
elettorale e senza interesse personale o partitico;
che il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno
sollecitato di respingere il ricorso, l'Esecutivo comunale proponendo pure di
dichiararlo temerario con relativo addebito degli oneri processuali per complessivi
fr. 500.–;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza
del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del ricorrente
certa (art. 209 lett. a LOC) ed il gravame tempestivo (art. 10 e 46 cpv. 1
PAmm) e);
che il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm);
che le contestazioni sollevate dal ricorrente contro la
decisione governativa di condannarlo al pagamento degli oneri processuali,
nella misura in cui sono ricevibili, vanno integralmente respinte;
che la tesi del ricorrente secondo cui la SEL, trasmettendo
il gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, avrebbe in tal modo
riconosciuto la necessità dell'intervento dell'autorità di vigilanza non
sovverte la soccombenza dell’insorgente;
che tanto la richiesta di consulenza rivolta alla SEL, quanto
la riserva di ritiro pedissequa al ricorso "cautelativo" presentato a
quest’istanza ai sensi degli art. 209 lett. a, 212 lett. a LOC contro la
deliberazione del consiglio comunale non pongono il ricorrente al riparo
dall’addebito di tassa di giustizia e spese in caso di soccombenza;
che il 2 marzo 1998 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato, comunicandogli di aver intimato il gravame al municipio di __________
(doc. B) e per conoscenza alla Sezione degli enti locali, ha manifestato
altresì all'insorgente l’intenzione di statuire sul merito della vertenza;
che, almeno a partire da quel momento, il ricorrente sapeva
dunque che nel corso delle settimane successive il Governo avrebbe statuito sul
suo gravame;
che non avendolo ritirato è malvenuto a rimproverare al
Governo di averlo evaso al semplice scopo di sottrarsi al pagamento di spese e
tassa di giustizia;
che il fatto di essere consigliere comunale e di non aver
agito per interesse personale o partitico, intervenendo quale defensor
civitatis non lo esonera dal pagamento degli oneri processuali (v. STA 3 marzo
1998 in re R. consid. 4);
che, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata merita quindi
piena conferma; il fatto di agire nel solo interesse generale non é
suscettibile di sollevare dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una
procedura ricorsuale (RDAT 1983 N. 31, ove é stata abbandonata la prassi contraria
pubbl. in RDAT 1977 N. 32; inoltre STA inedita 24 gennaio 1995 in re D. e C.,
consid. 4).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC; 3, 10, 18, 28, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
400.–, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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