AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.126
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00126
Lugano
29 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1640) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 29 ottobre 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore
e ciclomotori (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 12 maggio 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 26 novembre 1991,
compiuti da poco più di un mese i 18 anni, __________ si è reso autore di furto
d'uso dell'autovettura del padre e di circolazione senza licenza di condurre,
reati per i quali con decreto d'accusa 23 marzo 1992 il Procuratore pubblico
gli ha inflitto una pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni. A seguito di questi accadimenti, il 27
febbraio 1992 l'Ufficio giuridico della circolazione (UGC) gli ha negato il
rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) cat. B sino al maggio del
1992.
b) Il 5 maggio 1992 __________ ha nuovamente chiesto la LAC
cat. B. Appreso dalla Polizia che in passato l'istante aveva commesso numerosi
reati patrimoniali ed aveva consumato droghe leggere, il 9 luglio 1992 l'UGC ha
subordinato il rilascio della licenza alla presentazione di un certificato
medico attestante l'astinenza da stupefacenti controllata sull'arco di sei
mesi, nonché al superamento di un esame psicotecnico. A dipendenza dell'esito
sostanzialmente negativo di quest'ultimo esame esperito il 5 febbraio 1993, il
10 marzo seguente il medesimo Ufficio ha risolto di non ammettere l'interessato
alla guida di veicoli a motore sino al compimento del 20° anno di età. Il 19
ottobre 1993 l'interessato ha infine ottenuto la sollecitata licenza.
c) Il 22 febbraio 1996 la Sezione della circolazione ha
revocato la licenza di condurre ciclomotori a __________ dal 14 marzo al 13
aprile 1996 per aver circolato il 22 novembre 1995 in territorio di __________
alla guida di un ciclomotore manomesso e tale, secondo il controllo indicativo
effettuato con apparecchio "Giromax", da comportare una velocità
potenziale aggirantesi sui 54 km/h. Il 25 agosto 1996 __________ ha nuovamente
circolato alla guida di un ciclomotore gravemente manomesso atto a raggiungere
la velocità di 80 km/h. A seguito dell'ennesima infrazione il 5 dicembre 1996 l'UGC
gli ha ordinato di sottoporsi ad un secondo esame psicotecnico in vista
dell'adozione di un provvedimento amministrativo. Nel frattempo, il 31 ottobre
1996 l'allievo conducente è stato ancora sorpreso a bordo di un ciclomotore manomesso
che poteva raggiungere i 48 km/h.
Nonostante gli accertamenti peritali in atto, l'insorgente ha
nondimeno ottenuto il 6 febbraio 1997 il rinnovo della LAC, nel frattempo
scaduta, e conseguito infine il 2 settembre 1997 la licenza di condurre (LC)
cat. B. Il 4 settembre 1997 l'UGC ha ricevuto la perizia concernente il
ricorrente (datata 27 gennaio 1997!), dalla quale risultava che la sua
struttura caratteriale presentava limiti e lacune tali da renderlo inidoneo
alla guida di veicoli a motore.
B. Con decisione 29 ottobre
1997 la Sezione della circolazione, riattivato il procedimento amministrativo e
sentito l'interessato, ha risolto di revocare a __________ la licenza di
condurre veicoli a motore e ciclomotori a tempo indeterminato in applicazione
degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.
L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima del mese di ottobre 1998 per la licenza di
condurre veicoli a motore, e prima del mese di aprile 1998 per la guida di
ciclomotori; la riammissione alla guida dei veicoli cat. B è stata peraltro
subordinata al superamento di un ulteriore esame psicotecnico.
C. a) Il 7 novembre 1997
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
dichiarata immediatamente esecutiva, chiedendone - previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento. Il 24 novembre 1997 il
Presidente del Governo ha respinto l'istanza provvisionale, reputando che la
ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del
diniego dell'effetto sospensivo. Il 19 dicembre 1997 questo tribunale ha
parzialmente accolto il ricorso dell'interessato contro il provvedimento
cautelare, nel senso che è stato accordato l'effetto sospensivo al gravame unicamente
laddove impugnava la revoca della LC ciclomotori.
b) Con decisione 21 aprile 1998 il Governo ha evaso il
gravame nel merito nel senso dei considerandi. Ha confermato la revoca della
licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con le relative
clausole fissate per il riesame del caso e ha fissato quella relativa ai
ciclomotori a scopo di ammonimento in quattro mesi. L'Esecutivo cantonale ha in
sostanza tenuto conto delle risultanze del referto peritale e del fatto che il
conseguimento della licenza di condurre cat. B nel settembre 1997 non era atta
a sovvertire le conclusioni della perizia, dal momento che prima di tale data
il ricorrente non poteva guidare autoveicoli senza essere accompagnato da una
persona tenuta per legge a vegliare affinché non contravvenisse alle
prescrizioni sulla circolazione. Ha pertanto ritenuto legittima e giustificata
la misura amministrativa adottata. Il Governo ha infine ritenuto la durata
della revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre ciclomotori
adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità a
seguito della gravità dell'infrazione, dei suoi precedenti e del fatto che egli
non ha più commesso per oltre un anno infrazioni quale ciclomotorista.
D. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della revoca della licenza di condurre
veicoli a motore e postulando che la durata della revoca della licenza di condurre
ciclomotori venga fissata a un mese.
Ritiene il provvedimento di revoca ingiustificato siccome
fondato su un referto stilato da persona prevenuta e incompetente, tanto che la
valutazione negativa formulata dal perito sarebbe stata smentita dai fatti.
Sostiene che non vi sarebbero nemmeno i presupposti per ordinare un nuovo
referto alla fine del periodo di prova; in caso di persistente dubbio sulla sua
inidoneità, chiede nondimeno che la perizia venga svolta da un altro
specialista. Sottolinea che le infrazioni commesse - di cui una sola di una
certa gravità - sono lontane nel tempo. Dà rilievo al fatto di aver trovato
un'occupazione presso il panificio __________ di __________; adduce pertanto
che la revoca gli pregiudicherebbe ogni possibilità di mantenere tale posto di
lavoro.
Con istanza pedissequa al
gravame ripropone la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso
presentato davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
A norma dei combinati art.
16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata
se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di
osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa
in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a
pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40;
in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 101 segg.
n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento
una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad
analizzare le relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono
negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano
elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo
sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato
il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al
momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o
psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).
-
L'insorgente contesta le
capacità professionali dello psicologo del traffico e critica il Governo
cantonale per aver fondato la propria decisione riferendosi semplicemente al referto
peritale. A torto.
3.1. L'art. 58 RLACStr
dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le
norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le
cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto
la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, "Compendio
di procedura amministrativa ticinese", pag. 97 ad art. 19); l'assunzione
avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art.
19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con tali norme,
che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per
non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e
rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di
considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di
adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una
motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono
confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche
solo indiziari (Cocchi/Trezzini, "Codice di procedura civile ticinese
annotato", n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata).
3.2. In concreto, con le risoluzioni n. 7772 dell'11 dicembre
1986 e n. 8130 del 16 dicembre 1987 il Governo cantonale ha designato gli
psicologi del traffico per tutti i casi della Sezione della circolazione.
__________, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato
psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992
l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 e in seguito
tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza
obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono
validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.
Come si vedrà in appresso, la perizia, affidabile, è pure
suffragata da altri elementi probatori. Basando il proprio giudizio riferendosi
sulle risultanze del referto, l'Esecutivo cantonale ha dunque emanato una
decisione sorretta da sufficiente motivazione.
- Le autorità inferiori hanno
ritenuto l'interessato inidoneo caratterialmente a condurre veicoli a motore.
La perizia psicotecnica avrebbe fugato ogni dubbio in proposito. L'insorgente
contesta tali risultanze.
4.1. Il rapporto dello psicologo del traffico, di natura
ufficiale, contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione
della presente vertenza. Deriva da una conoscenza del peritando approfondita in
occasione di più di un colloquio, lo stesso essendo pure già stato esaminato il
5 febbraio 1993.
Lo psicologo del traffico ha in sostanza posto l'interesse
sull'immaturità persistente del ricorrente, riscontrando un peggioramento delle
sue condizioni psicofisiche. Contrariamente all'opinione dell'insorgente, nulla
induce a mettere in dubbio queste conclusioni che appaiono attendibili.
4.2. Le censure sollevate a tale proposito dall'insorgente
sono infondate. Innanzitutto l'esperto ha definito (pag. 2) "mezzo delirante"
il discorso del peritando concernente l'esame teorico. Quest'ultimo ha infatti
dichiarato "Se voglio, in una settimana io studio e faccio il
teorico...Se non ho fatto ancora la patente è perché ho voluto io...non ne
avevo bisogno...giravo con mia sorella...Agli esami sono andato ma senza
studiare...io ce la faccio anche senza studiare...". Con ciò - e
contrariamente a quanto sostenuto nell'allegato ricorsuale - lo psicologo del
traffico ha posto l'accento su tale discorso e non sulla convinzione dell'interessato
di superare facilmente l'esame teorico. Inoltre, se lo psicologo sostiene che
il peritando non sa nemmeno quante volte avrebbe tentato l'esame teorico (pag.
2) è perché glielo ha dichiarato egli stesso; poco importa quindi se al
patrocinatore il mandante ha spiegato che all'epoca della perizia aveva
bocciato tale esame soltanto in un'occasione. Il ricorrente critica inoltre
l'esperto per aver dato rilievo alla sua reazione, anticipandogli le misure che
l'UGC avrebbe adottato nei suoi confronti definendola "una prova
ulteriore dell'inafferrabilità del signor __________". Se il referto
si fosse basato unicamente su tale affermazione la critica dell'insorgente
poteva al limite anche essere fondata. Sennonché l'esame psicotecnico ha
rilevato più episodi denotanti la sua inidoneità caratteriale.
Già dal confronto delle risultanze del precedente esame psicotecnico
risulta che il peritando "sia ancora peggiorato, invece di
migliorare" (pag. 1). Per il resto, nell'ambito del discorso vertente
sull'aspetto lavorativo (pag. 1), egli ha denotato con le proprie dichiarazioni
una preoccupante confusione mentale oltre a un'incapacità di tenuta nelle cose
già evidenziata del resto nella precedente perizia. L'esperto ha riscontrato
nel peritando, dopo ulteriori dichiarazioni contraddittorie sul soggiorno
presso lo zio in __________ e su alcune proposte di lavoro (pag. 2), di aver "trovato
un signor __________ abbastanza incomprensibile, inafferrabile, strano. Come detto,
quello di quattro anni fa ma in situazione aggravata. Aggravata per l'età
(compirà 24 anni a ottobre) e per le infrazioni commesse a 23 anni".
Il perito ha ancora affermato, dopo ulteriori dichiarazioni relative al
motorino manomesso in modo da poter raggiungere velocità di 80 km/h, che "Incontrare
il signor __________ fa impressione, per come sia squinternato nei suoi
pensieri e ragionamenti. Deve essere considerata una fortuna, per la sicurezza
stradale, che lui non abbia ancora conseguito la LC B. C'è da sperare che non
cominci a guidare auto anche senza LC, infischiandosene altamente. Sarebbe un
pericolo pubblico".
Del resto, i precedenti del ricorrente portano questo
tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti,
nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita
dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi
trascorsi. Se i fatti rimproverati sono particolarmente gravi, bisogna tenerne
conto anche se risalgono a molto tempo addietro. A tale proposito, il
ricorrente si duole del fatto che le autorità inferiori non hanno tenuto conto
del tempo trascorso dalle infrazioni. D'altro canto però, il comportamento
precedente ha nondimeno rilevanza sulla misura da adottare. In concreto, è incontestato
che al ricorrente il 27 febbraio 1992 l'Ufficio giuridico della circolazione
(UGC) ha negato il rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) cat. B
sino al maggio del 1992 a seguito della condanna penale siccome colpevole di
furto d'uso dell'autovettura del padre e di circolazione senza licenza di
condurre. In seguito, viste le risultanze dell'esame psicotecnico esperito il 5
febbraio 1993, egli non è stato ammesso alla guida di veicoli a motore sino al
compimento del 20° anno di età. Il 22 febbraio 1996 gli è stata revocata la
licenza di condurre ciclomotori per la durata di un mese per aver circolato
alla guida di un ciclomotore manomesso. Il 25 agosto e 31 ottobre 1996 è stato
nuovamente sorpreso a bordo di un ciclomotore "truccato".
Ne risulta che le diverse infrazioni alle norme della
circolazione all'origine di tali misure non sono così lontane nel tempo come
sostiene il ricorrente. Certo, l'infrazione penale è stata commessa quando il
ricorrente aveva appena compiuto i 18 anni di età. Ma in seguito egli ha
commesso più volte infrazioni della stessa natura (ciclomotore manomesso) che,
seppur non gravissime, denotano nondimeno un problema caratteriale di fondo,
già riscontrato nel 1993, che le misure precedentemente prese nei suoi
confronti non hanno contribuito a risolvere. Inoltre, il periodo di "buona
condotta" quale ciclomotorista risulta troppo breve per esprimere con
certezza pareri positivi circa la vantata affidabilità del ricorrente come
guidatore di autovetture; l'assenza di infrazioni quale allievo conducente non
permette del resto di approdare a diversa conclusione. __________ ha conseguito
la LC cat. B solo lo scorso settembre e prima non poteva guidare autoveicoli
senza essere accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché
non contravvenisse alle prescrizioni sulla circolazione (cfr. art. 15 cpv. 2 LCStr).
4.3. Da quanto esposto discende che il referto dello
psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione
coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale
d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni
menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr,
giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale,
sono dunque adempiute.
- 5.1. La revoca della
licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità caratteriale del
conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici, deve sempre essere
pronunciata per un durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato
un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis
LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr).
Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la
licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che
tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato
nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo
minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio
anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung";
cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag.
131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
5.2. In concreto, la
decisione ha fissato il periodo di prova in un anno. Dato che corrisponde al
minimo legale, la decisione va confermata senza ulteriore disamina. Quanto
all'ulteriore perizia psicotecnica da esperire alla scadenza del periodo di
prova, essa si giustifica a seguito dei persistenti dubbi sull'idoneità caratteriale
dell'interessato a seguito delle risultanze precedentemente addotte. Quanto al
fatto di voler affidarla ad altro psicologo, la richiesta è prematura,
l'autorità di prima istanza non avendo ancora designato l'esperto. Va pure
osservato che il ricorrente non può invocare una necessità professionale di
condurre veicoli a motore. Trattandosi di un diniego a scopo di sicurezza,
l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale dei conducenti
non idonei prevale sull'interesse del cittadino a non essere privato della
propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi
Friborgo 1982, pag. 195).
- L'insorgente chiede che la
revoca per scopo di ammonimento della licenza di condurre ciclomotori venga
limitata a un mese.
6.1. A tenore dell'art. 36 cpv. 3 lett. b OAC la revoca della
licenza di condurre per ciclomotori deve essere ordinata per al minimo un mese
nei confronti dei conducenti che hanno modificato il veicolo in modo che possa
circolare a una velocità superiore o produca rumore. L'art. 181 cpv. 4 OETV
vieta le modificazioni di ciclomotori. La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa
solo se sono conformi, in quanto alla loro costruzione, al tipo approvato. Il
Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 36 cpv. 3 lett. b OAC non si fonda su
una base legale sufficiente per sancire la revoca obbligatoria della licenza di
condurre. Pertanto, ritenuto che i fatti puniti da detta norma possono
nondimeno compromettere la sicurezza del traffico, è ammissibile soltanto una
revoca facoltativa della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr
(DTF 104 Ib 190).
6.2. Tutto ben ponderato, la decisione censurata di revocare
la licenza di condurre ciclomotori per la durata di 4 mesi appare adeguata agli
addebiti mossi all'insorgente. Ritenuta la gravità dell'infrazione 15 agosto
1996 (80 km/h), a cui è seguita quella dell'ottobre successivo (48 km/h),
nonché del fatto che era già stato precedentemente oggetto di una misura di
revoca di un mese nel febbraio 1996 per analoga infrazione (54 km/h), l'autorità
ha adottato una decisione ancora mite. La decisione è tutto sommato ancora
adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, se si
tiene segnatamente conto che per oltre un anno egli non ha più commesso
infrazioni quale ciclomotorista.
- Stante tutto quanto precede
il ricorso va dunque respinto. L'istanza di effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2, 15, 16, 17, 23 LCStr; 9, 30, 33, 35, 36 OAC; 181 OETV; 10 LACStr;
57, 58, 60 RLACStr, 253 CPC, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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