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Numero d'incarto:
52.1998.125
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00125
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 21 aprile 1998, no. 1637, del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata dall'__________ contro la clausola della licenza
edilizia 23 gennaio 1998 rilasciatagli per la costruzione di una piscina e di
un centro terapeutico;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 ottobre 1997 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul
terreno della clinica __________ una piscina terapeutica dotata di un reparto
di fisioterapia, una sauna, bagni vapore, idromassaggio, locali relax, solarium
e ginnastica, una terrazza-caffetteria ed un'autorimessa coperta con 16 posteggi.
Ottenuto il nulla osta dell'autorità cantonale, il 23 gennaio
1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disponendo
che nella SUL venisse inclusa anche la superficie dell'autorimessa.
B. Con giudizio 21 aprile 1998
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall'__________ contro la
clausola della licenza che includeva la superficie dell'autorimessa nella SUL,
riducendo quest'ultima di 206.5 mq.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorimessa non
fosse computabile come SUL in quanto non adibita allo svolgimento di attività
lavorative del centro terapeutico.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della clausola annullata dal Consiglio
di Stato.
Secondo l'insorgente, l'autorimessa sarebbe da computare
nella SUL in quanto parte integrante dell'attività del centro terapeutico.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni e dall'__________, che
contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero
pacifiche. Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere
evasa senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).
-
Giusta l'art. 38 LE, quale
SUL si considera la somma delle superfici dei piani sopra e sotto terra degli
edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione
orizzontale.
Non vengono computate, soggiunge la norma in questione, tutte
le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro
come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni, i
locali per il riscaldamento, per il combustibile e per i serbatoi; i locali per
i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;
(...); i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al
posteggio sotterraneo di veicoli a motore; (...)
Le eccezioni al principio della computabilità di tutte le
superfici dei piani sopra e sotto terra nel calcolo della SUL devono essere
interpretate restrittivamente (RDAT 1983 N 50, pag. 101; Scolari, Commentario
II ed, N 1127). L'utilizzazione di un locale per il lavoro deve essere intesa
in senso lato. Non occorre che il locale sia occupato in modo costante e
diretto da persone esercitanti un'attività lavorativa; è sufficiente che esso
serva a tale attività ed appaia integrato nel processo lavorativo al quale il
resto dello stabile è assegnato (RDAT 1984 N 45, pag. 99).
-
La superficie dei vani
destinati al posteggio di veicoli a motore beneficia per principio
dell'eccezione sancita dall'art. 38 cpv. 2 LE che la esclude dal computo della
SUL. Le autorimesse sono computate soltanto in casi particolari, quando la loro
funzione non si esaurisce nel semplice stazionamento dei veicoli, ma comprende
anche l'esercizio più o meno diretto di attività lavorative (RDAT 1985, N 77).
-
In concreto, il municipio
di __________ pretende di computare nel calcolo della SUL anche la superficie
dei 16 posteggi sotterranei destinati ai clienti del centro terapeutico.
La pretesa è infondata, poiché come giustamente rileva il
Consiglio di Stato questi vani non sono direttamente integrati nel processo
lavorativo dello stabilimento in esame.
Vero è che servono ad esso, facilitando l'accesso agli utenti
muniti di veicolo. Questa agevolazione non è tuttavia una componente essenziale
dell'attività del centro. Non costituisce parte integrante del processo
lavorativo che vi viene svolto.
Di conseguenza, ben si giustifica accordare anche a questi
locali il privilegio sancito dall'art. 38 cpv. 2 LE, escludendoli dal computo
della SUL, così come vengono esclusi i posteggi per i clienti della stragrande
maggioranza dei centri commerciali ed amministrativi (negozi, esercizi pubblici,
uffici ecc.).
Per il che, il ricorso va respinto.
- Benché soccombente, il
comune può andare esente da tassa di giustizia. Deve tuttavia rifondere al
resistente un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38, LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà al resistente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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