AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.12
Data decisione, Autorità:
04.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00012
Lugano
4 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 gennaio 1998 del
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
decisione 7 gennaio 1998, n. 11, del Consiglio di Stato, che ha annullato la
decisione 16 ottobre 1997 dello stesso Municipio, con la quale veniva
inflitta a __________ una multa di fr. 50.-- per violazione del Regolamento
comunale e dell'ordinanza municipale 23 ottobre 1992;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con risoluzione 16
ottobre 1997, il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di
fr. 50.-- per avere lasciato girovagare il cane di sua proprietà il 16
settembre 1997 alle ore 15.30 e il giorno 17 settembre 1997 alle ore 8.30 in
zona __________ dello stesso comune;
che, con ricorso 30 ottobre 1997, __________ ha impugnato la
suddetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato sostenendo di essere stata
ingiustamente oggetto di azioni punitive da parte del municipio e negando di
avere lasciato vagare liberamente il suo cane nei giorni e negli orari indicati
dal municipio;
che, con risoluzione 7 gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha
accolto l'impugnativa di __________, motivando che la segnalazione di un
municipale sulla base della quale l'esecutivo ha avviato la procedura
contravvenzionale, ancora non dimostrerebbe la sussistenza dei fatti così come
rimproverati all'insorgente, ma a tal fine sarebbe stato necessario procedere a
accertamenti più approfonditi tramite l'ausilio della Polizia comunale;
che, con ricorso 26 gennaio 1998 il comune di __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione
governativa, postulandone l'annullamento;
che il municipio sostiene che i fatti, contrariamente a
quanto dedotto dalla prima istanza, sono chiari, __________ essendo tra l'altro
recidiva, per essere stata in passato più volte ammonita per analoghe
violazione del ROC, e ritiene perciò che bisogna senz'altro prestar fede
all'accertamento operato da un municipale, persona giurata, senza necessità di
fare intervenire la Polizia, che dovrebbe essere chiamata dall'esterno, non
disponendo il piccolo comune di __________ di organi di sorveglianza propri;
che nella sua risposta il Consiglio di Stato postula la
reiezione del ricorso, riconfermandosi di conseguenza nelle sue tesi;
che __________ chiede parimenti di respingere il gravame, sostenendo
che l'infrazione imputatale non sarebbe mai stata accertata, dato che mai
avrebbe lasciato vagare liberamente il suo cane;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data (art. 148 cpv 3, 208 cpv. 9 LOC); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che in ordine deve essere ammessa la legittimazione a
ricorrere dell'insorgente, permettendo la procedura contravvenzionale retta
dalla LOC di riconoscere al comune la qualità per impugnare davanti al
Tribunale cantonale amministrativo i giudizi resi dal Consiglio di Stato su
ricorsi inoltrati contro le multe inflitte dal municipio, atteso che la LOC non
prevede alcuna limitazione del diritto di ricorso del municipio, allorché
esercita il potere penale-contravvenzionale che la legge gli conferisce (STA
8.8.1989, in re W pubblicata in RDAT 1990 N. 10, STA 21 luglio 1994 in re
Comune di __________)
che, nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto non
sufficientemente provata, sulla sola base di una segnalazione da parte di un
municipale del comune di __________, la violazione addebitata all'insorgente, e
conseguentemente ha disposto l'annullamento della multa inflitta dal municipio;
che non si può senz'altro conferire valore di credibilità a
tutti gli effetti ai rapporti d'ufficio o alle segnalazioni stesi da persone a
ciò autorizzate senza contravvenire al principio secondo cui l'autorità che
giudica - nel caso il municipio - deve essere in grado di dare le sue
motivazioni e di valutare le prove secondo il suo convincimento (Ratti, Il comune,
vol II, pag. 1397);
che pertanto non è sufficiente l'argomentazione del municipio
secondo cui la contravvenzione è da ritenere e considerare valida in quanto
stesa da persona giurata, ma occorre invece che lo stesso municipio,
indipendentemente da chi ha steso il rapporto o la segnalazione, apra
un'inchiesta o quantomeno verifichi concretamente i fatti di trasgressione
denunciati (Ratti, ibidem);
che, per quanto bisogna convenire con il ricorrente che
sarebbe eccessivo pretendere l'intervento di un organo di polizia per rilevare
la violazione in oggetto, la decisione del Consiglio di Stato va condivisa nel
principio, ritenuto che il municipio avrebbe dovuto, preso atto della
segnalazione della contravvenzione, procedere ad accertamenti più approfonditi;
che confrontato con l'opposizione di __________, avrebbe in
particolare dovuto chiedere al municipale che ha operato l'accertamento un
rapporto dettagliato, al fine di poter indicare alla denunciata oltre le
circostanze di luogo e di tempo della constatazione anche i caratteri
morfologici dell'animale vagante e ogni altro riferimento che lo ha portato
all'identificazione;
che, invece, l'identificazione del cane con il corrispondente
numero di placchetta apposta al collare è avvenuta, per stessa indicazione del
municipio, non al momento in cui l'animale era stato colto sul fatto, bensì
posteriormente, con riferimento al nominativo della resistente iscritto nei
registri dei proprietari di cani;
che, sebbene nell'ambito della procedura amministrativa viga
il principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), che conferisce a questo
Tribunale la facoltà di assumere prove d'ufficio, non si può in questa sede
rimediare all'assenza di accertamenti da parte del municipio, utilizzando tale
facoltà non già per completare un'istruttoria insufficiente bensì per supplire
alla mancanza di indagini atte a suffragare un'imputazione;
che nell'ambito di un procedimento contravvenzionale non è
compito specifico di questo tribunale di porre rimedio alle lacune istruttorie
poste in essere dall'autorità detentrice dell'azione penale;
che una multa può essere inflitta solo allorquando la
colpevolezza del trasgressore è stata dimostrata in modo ineccepibile, l'onere
della prova incombendo all'autorità titolare dell'azione penale
(Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband,
no.49 B. VI);
che nel dubbio, per insufficienza di prove, la decisione
governativa merita conferma e il ricorso deve essere respinto;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 152 ROC, 158, 159, 160 ROC, l'Ordinanza municipale 23 ottobre 1992
del Comune di __________, gli art. 145 ss, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 43, 46,
61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster