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Numero d'incarto:
52.1998.11
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00011
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1998 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
decisione 19 dicembre 1997, no. 6492, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 24
settembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ e
__________ per la sopraelevazione di un edificio situato nel nucleo di
__________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
27 gennaio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
30 gennaio 1998 di __________ e
__________;
-
6 febbraio 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono proprietari di un’autorimessa multipla per cinque veicoli,
situata nel nucleo di __________, a monte della strada comunale, parzialmente
interrata nel pendio sovrastante (part. no. __________ RFD; zona NT).
I ricorrenti __________ e __________ sono invece proprietari
dello stabile contiguo, suddiviso su tre livelli (autorimesse al piano terreno
ed abitazione ai piani superiori; part. no. __________ RFD). Lo stabile è posto
di sbieco per rapporto al confine verso il fondo dei resistenti. L’angolo
situato in prossimità della strada dista circa 90 cm dal confine, mentre quello
verso monte addirittura l’oltrepassa, invadendo per una ventina di cm il fondo
dei resistenti.
Entrambi i fondi sono gravati da una linea di costruzione che
corre parallela al fronte stradale a circa m 1.50 dal corrispondente confine.
B. Il 24 giugno 1996 __________
e __________ hanno chiesto al municipio il permesso di costruire sul tetto
piano dell'autorimessa un edificio a due piani ad uso abitativo, posto a
confine con il fondo dei ricorrenti.
Data la particolare posizione della casa di quest’ultimi
rispetto al confine, le due costruzioni risulterebbero contigue in corrispondenza
dell’angolo a monte, mentre verso la strada verrebbero a distare circa 90 cm,
formando - sul terreno dei ricorrenti - un interstizio cuneiforme profondo circa
6 m.
Alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini
__________, obiettando che la nuova costruzione avrebbe comportato l'otturazione
della finestra che si affaccia sul tetto dell'autorimessa nel punto in cui la
loro costruzione sconfina sul fondo dei resistenti.
B. Raccolto il preavviso
dell'autorità cantonale, il 24 settembre 1997 il municipio di __________ ha
respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 19 dicembre
1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la controversa
edificazione rispettasse compiutamente la linea di costruzione e l'obbligo di
contiguità che gravano i fondi delle parti in causa.
Dato che l'art. 51 LE ha dichiarato inapplicabili le distanze
prescritte dall'art. 124 LAC, la finestra esistente al piano rialzato
dell'abitazione dei ricorrenti non imporrebbe il rispetto di particolari
distanze.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In limine, i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di
aver violato il loro diritto di essere sentiti, rifiutandosi di esperire il sopralluogo
richiesto. Nel merito, contestano invece che la linea di costruzione prevista
dal vigente PR imponga un obbligo di contiguità.
Le distanze prescritte dalle norme di zona andrebbero comunque
rispettate. A maggior ragione ove si consideri che la contiguità implicherebbe
l'eliminazione della finestra esistente sulla facciata N della loro abitazione
e che comunque la contiguità non è concretamente attuabile a causa della
particolare posizione della loro casa rispetto al confine.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
In favore del suo rigetto si sono pronunciati anche il
municipio di __________ ed i beneficiari della licenza con argomenti che verranno
semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti,
direttamente toccati dalla licenza impugnata, sono incontestabilmente date
(art. 21 LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm ). Le prove chieste dai
ricorrenti (testi, interrogatorio formale, sopralluogo) non appaiono invero
atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio. I piani, integrati dalle fotografie prodotte dagli stessi ricorrenti,
permettono di statuire sull'impugnativa con perfetta cognizione di causa.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio, del tutto superfluo
appare in particolare l'esperimento di un sopralluogo.
Infondate sono di conseguenza le censure di violazione del diritto
di essere sentiti che i ricorrenti rivolgono al Consiglio di Stato con
riferimento alla mancata assunzione di questa prova.
La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo in merito
alla concludenza di questa prova regge perfettamente alle loro critiche.
- 3.1. La linea di
costruzione è un vincolo pianificatorio volto ad ottenere un allineamento delle
costruzioni. L'art. 9 cifra 6 NAPR di __________ la definisce come la linea
"lungo la quale deve obbligatoriamente essere costruita la facciata di un
edificio". La succitata norma di attuazione prevede tre diversi tipi di
linee di costruzione. Il primo (cifra 2) si limita ad imporre la costruzione
delle facciate secondo un determinato allineamento. Non sancisce alcun obbligo
di contiguità. I proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità o
rispettare le distanze fra edifici prescritte dalla norme di zona. Il secondo
(cifra 3), oltre all'allineamento, istituisce anche un obbligo di contiguità su
tutta l'altezza permessa. L'obbligo di contiguità è tuttavia limitato alle
facciate allineate. Sul retro è lasciata ai proprietari la facoltà di edificare
in contiguità o mantenendo le distanze tra edifici prescritte dalle NAPR. Il
terzo ed ultimo tipo di linea di costruzione (cifra 4) è analogo al precedente,
ma estende l'obbligo di contiguità anche sul retro delle facciate, per una determinata
profondità.
3.2. Nel caso concreto, la variante di PR adottata dal
consiglio comunale il 10 ottobre 1995 ed approvata dal Consiglio di Stato il 29
maggio 1996, ha gravato i fondi delle parti in causa con una linea di
costruzione volta ad allineare i rispettivi edifici sul fronte della strada
sulla quale si affacciano. Il piano precisa che si tratta di una linea di
costruzione con obbligo di edificazione lungo tutta la sua estensione e su
tutta l'altezza. Si tratta quindi incontestabilmente di una linea di
costruzione del terzo tipo (art. 9 cifra 4 NAPR). La profondità massima
vincolata all'obbligo di contiguità è fissata in 10 m.
I ricorrenti non hanno contestato il vincolo pianificatorio
al momento in cui è stato adottato. Trattandosi di un vincolo di natura
chiaramente intellegibile e di portata concreta e limitata a soli tre fondi
(part. n. __________, __________ e __________ RFD) e non essendosi, d'altro
canto, modificate le premesse che ne hanno giustificato l'adozione, i
ricorrenti non sono abilitati a contestarne la legittimità in caso di
applicazione concreta (cfr. DTF 106 Ia 387; ZBl 1986, 502; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 143 B II h). Vanno
quindi respinte siccome improponibili le censure da sollevate con riferimento
all'interesse pubblico sotteso a tale vincolo.
3.3. La controversa edificazione rispetta compiutamente la
linea di costruzione e l'altezza prescritte dalla variante di PR di cui si è
detto.
Incontestabilmente, l'opera risulta pertanto conforme al
diritto edilizio applicabile.
A torto lamentano i ricorrenti una violazione delle distanze
tra edifici fissate dalle norme di zona o di quelle imposte dall'art. 124 LAC
verso edifici con aperture. La disposizione di PR che obbliga a costruire in
contiguità prevale, in quanto norma speciale, sulle prescrizioni generali
relative alle distanze. L’art. 124 LAC è per contro diventato inapplicabile in
seguito all’entrata in vigore del PR (cfr. art. 51 LE). Il fatto che
l’edificazione in esame determini l’occlusione dell’unica finestra che si apre
sulla facciata N dello stabile dei ricorrenti non osta d’altro canto al
rilascio della licenza. E’ soltanto una conseguenza ineludibile derivante dal
rispetto dell’obbligo di contiguità sancito dal PR.
Né si frappone al rilascio della licenza il fatto che la
contiguità non sia perfetta a causa dell'arretramento dello stabile dei ricorrenti
dal confine verso il fondo dei resistenti. Salvo contraria disposizione che
costringa i proprietari ad edificare contemporaneamente o a modificare le
costruzioni preesistenti ad una certa distanza dal confine, l'obbligo di
costruire in contiguità è soddisfatto a partire dal momento in cui un
proprietario costruisce sin sul confine, creando in tal modo le premesse per
l'attuazione delle finalità perseguite dal PR. Ipotesi, quest’ultima, che si
verifica compiutamente nel caso in esame.
- Stando così le cose, il
ricorso deve pertanto essere respinto confermando la licenza impugnata siccome
immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 124 LAC; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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