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Numero d'incarto:
52.1997.8
Data decisione, Autorità:
11.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00008
Lugano
11 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 dicembre 1997 di
contro
la
decisione 18 dicembre 1996 (no. 6674) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 giugno/16
agosto 1996 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di condurre;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10 novembre 1995 il ricorrente __________ circolava in
territorio di __________ alla guida dell'autovettura Fiat, targata __________;
dopo essersi inoltrato in un'intersezione senza rispettare la segnalazione
semaforica indicante "fermata" ha colliso con un veicolo prioritario
ivi sopraggiungente;
che, in seguito a questi fatti, la Sezione della circolazione
ha risolto con decisione 27 giugno/16 agosto 1996 di revocare al ricorrente la
licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di tre mesi, compreso tra
il 2 settembre 1996 al 1 dicembre 1996;
che con ricorso 28 agosto 1996, __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo un rinvio del periodo in cui espiare la misura
di revoca;
che con giudizio 18 dicembre 1996, il Governo ha respinto il
predetto gravame; l'Esecutivo cantonale, accertato che nel caso di specie il
provvedimento di revoca e la sua durata appaiono del tutto giustificati, ha
ritenuto di non potere rinviare l'esecuzione del provvedimento di revoca, dal
momento che la legge non riconosce al conducente responsabile alcun diritto di
stabilire il periodo di espiazione;
che, contro la predetta decisione governativa, __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo; ammette i fatti e le
infrazioni rimproveratigli, non contesta la durata del provvedimento
amministrativo di revoca pronunciato nei suoi confronti, ma chiede nuovamente
che gli sia concesso di rinviare sino al 1. febbraio 1997 l'inizio del periodo
di revoca della licenza di condurre; adduce a giustificazione di tale richiesta
non meglio precisati motivi professionali;
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 12a cpv. 1 LALCS;
che la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art.
43 PAmm);
che il gravame, tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie,
è dunque ricevibile in ordine;
che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e
senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);
che, di regola, l'autorità amministrativa stabilisce l'inizio
del periodo di revoca, partendo dal principio che i provvedimenti amministrativi
in materia di circolazione stradale devono essere posti in esecuzione al più
presto possibile (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2729);
che, benché il diritto scritto non si esprima esplicitamente
sulla questione, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'autorità
amministrativa può concedere brevi rinvii per ciò che concerne l'esecuzione
della misura di revoca, qualora ciò fosse giustificato da ragioni
particolarmente importanti e possa servire ad evitare il verificarsi di
situazioni di rigore (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2731 e
riferimenti ivi menzionati);
che comunque le circostanze allegate alla domanda di rinvio
presentata dal destinatario della decisione di revoca devono poter essere
verificate dall'autorità (cfr. Commissione intercantonale de la circulation
routière, Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de
circulation routière, no. 4.1.6.)
che per quanto concerne la fattispecie in esame, il
ricorrente, rappresentante di una ditta di piastrelle, chiede un rinvio dell'inizio
del provvedimento di revoca ad una data posteriore al 1. febbraio 1997,
richiamandosi a non meglio precisate ragioni di carattere professionale, senza
però mai fornire il benché minimo ragguaglio a tal proposito;
che in simili circostanze la richiesta formulata
dall'insorgente appare invero priva di ogni buon fondamento e, al limite, pretestuosa;
che in ogni caso un rinvio di 5 mesi della misura di revoca,
rispetto alla data d'inizio fissata dalla Sezione della circolazione nella
propria decisione, sarebbe stato eccessivo e come tale non avrebbe potuto
essere concesso neppure in presenza di fondati motivi;
che, stante quanto precede, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm);
visti
gli art. 16, 17 LCS; 12a LALCS; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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