AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.78
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00078
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 aprile 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 3 aprile 1997 (n. 37) del dipartimento delle istituzioni che ha
evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 4 novembre 1996 di __________
contro la decisione 18 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha
respinto il suo reclamo contro l'imposizione della tassa d'uso dell'acqua
potabile relativa all'anno 1996 e concernente una casa di vacanza di sua
proprietà ubicata sul monte di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A __________ il servizio
di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento azienda acqua
potabile (RAAP), adottato dal legislativo comunale il 22 aprile 1996 ed
approvato dal dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, il 3
settembre 1996. Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai
sensi della LMSP (art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto
di privativa su tutto il territorio del comune (art. 8; inoltre art. 13).
L'art. 36 RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica
dell'AAP e prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di
allacciamento e d'uso, definite in un tariffario annesso al RAAP, adottato ed approvato
insieme allo stesso (TRAAP). L'art. 2 TRAAP stabilisce le tasse d'uso (definite
tasse d'utenza) in base ai punti: 50 punti per le economie domestiche di una
sola persona (lettera a), 100 per quelle di due o più persone (lettera b) e per
le case o gli appartamenti di vacanza (lettera c). Il valore del punto deve
essere determinato annualmente da parte del municipio mediante ordinanza tra
fr. 1,50 e fr. 2.-- (art. 3 TRAAP). Gli art. 41 RAAP e 4 TRAAP prevedevano
l'entrata in vigore di regolamento rispettivamente tariffario al 1 gennaio
1996.
b) Con ordinanza 23 settembre 1996, pubblicata all'albo nel periodo
25 settembre-9 ottobre 1996, il municipio di __________ ha fissato per l'anno
1996 il valore del punto a fr. 1,50.--, ovvero al minimo di quanto stabilito
all'art. 3 TRAAP.
B. a) In data 30 settembre 1996
i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato a
__________, domiciliato a __________, la tassa d'uso dell'acqua potabile per
l'anno stesso relativa alla casa di vacanza ubicata sul monte di __________ di
cui é proprietario, calcolata in fedele applicazione degli art. 2 seg. TRAAP e
dell'ordinanza 23 settembre 1996. Il tributo assommava pertanto a fr. 150.--
(100 punti x fr. 1,50/punto).
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione
il 10 ottobre 1996, ritenendo eccessivo l'importo preteso nei suoi confronti,
dal momento che egli utilizzava la casa di vacanza di sua proprietà per poche
settimane all'anno durante l'estate. D'inverno essa era invece difficilmente
raggiungibile ed inoltre non veniva rifornita di acqua potabile a motivo del
pericolo di gelo delle tubazioni.
c) Con decisione 18 ottobre 1996 il municipio ha respinto il
reclamo, sottolineando - in particolare - che la commisurazione delle tasse
previste dal TRAAP prescindeva dall'effettiva utilizzazione del servizio da
parte del singolo utente.
C. a) Con ricorso 4 novembre
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione
municipale 18 ottobre 1996, della quale ha chiesto l'annullamento oltre che
quello dell'art. 2 lettera c TRAAP. Egli ha ribadito gli argomenti già sostenuti
in sede di reclamo ed ha rivendicato il calcolo della tassa d'uso in funzione
del consumo effettivo di acqua potabile.
b) Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame 4 novembre 1996 e lo ha trasmesso per
competenza al dipartimento delle istituzioni.
c) Con risoluzione 3 aprile 1997 il dipartimento delle
istituzioni ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa. In buona sostanza
il dipartimento ha respinto le censure addotte, ma ha comunque accertato una
lesione del principio di uguaglianza nell'imposizione del ricorrente, in quanto
unico fruitore della sua casa di vacanza, con una tassa di fr. 150.--, pari
cioè a quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati
composte da due o più persone. Donde la necessità, per rimediare a quella
lesione, di ridurre il tributo all'importo di quello percepito presso le
economie domestiche formate da una sola persona, ovvero a fr. 75.--. Questo importo
é tuttavia stato ulteriormente ridotto a 5/24, ovvero a fr. 15,60, per il
motivo che l'imposizione fondata su RAAP, TRAAP e ordinanza 23 settembre 1996
non poteva esplicare effetto retroattivo al 1 gennaio 1996, ma poteva trovare
applicazione solo a partire dalla seconda metà del mese di ottobre dello stesso
anno. Al riguardo il dipartimento ha considerato che l'imposizione della tassa
per i primi 10 mesi e ½ del 1996 non poteva nemmeno trovare legittimo
fondamento nel previgente ed abrogato RAAP 1959, in quanto l'importo della
tassa era determinato direttamente da parte del regolamento stesso e, quindi,
dal consiglio comunale, in violazione dell'art. 13 lett. d LMSP, giusta il
quale le tariffe dei servizi municipalizzati sono adottate da parte del municipio.
D. Con ricorso 16 aprile 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. L'insorgente sostiene che é estremamente difficile
stabilire se una casa di vacanza viene utilizzata da una sola o più persone.
Per questo motivo in sede di adozione di RAAP e TRAAP le autorità comunali partirono
dal principio che ciascuna casa di vacanza posta sul territorio del comune fosse
atta ad essere usufruita da più persone. E' proprio il caso, oltretutto, per la
residenza secondaria di proprietà di __________. Inoltre il resistente, pur
essendo celibe, convive al domicilio di __________ con una donna. Il ricorrente
afferma inoltre la legittimità del conferimento dell'effetto retroattivo a
RAAP, TRAAP ed all'ordinanza 23 settembre 1996, contestando inoltre le
deduzioni operate dal dipartimento quo alla legalità dell'imposizione fondata
sul RAAP 1959. Il comune di __________ sollecita pertanto l'annullamento del
giudizio dipartimentale e la conferma della decisione municipale 18 ottobre
1996.
Il dipartimento e __________ hanno sollecitato la reiezione
del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm).
L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'emanazione del presente
giudizio presuppone la verifica della controversa imposizione con tre principi
fondamentali del diritto amministrativo: parità di trattamento, irretroattività
delle leggi e, subordinatamente, legalità.
-
3.1. Di norma le leggi non
possono esplicare effetto retroattivo. Questo effetto é infatti contrario alla
sicurezza ed alla prevedibilità del diritto. A tale principio può essere
derogato laddove la retroattività sia prevista esplicitamente dalla legge, sia
limitata a un periodo ragionevole, non conduca a urtanti disparità di trattamento,
risponda ad un interesse pubblico preponderante rispetto agli opposti interessi
privati e, infine, non violi diritti acquisiti (RDAT I-1996 N. 51 consid. 8d
con rinvii; II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii).
3.2. Nella fattispecie il RAAP ed il TRAAP sono stati
adottati dal legislativo comunale il 22 aprile 1996, pubblicati all'albo comunale
il 24 aprile successivo ed approvati dal dipartimento delle istituzioni,
sezione degli enti locali, il 3 settembre 1996. La loro entrata in vigore al 1
gennaio 1996, prevista dagli art. 41 RAAP e 4 TRAAP, costituisce un caso di
retroattività. Come ha rilevato il dipartimento, il comune di __________ non
dispone però di un interesse pubblico sufficiente per giustificarla. In
effetti, per dottrina e giurisprudenza il puro interesse finanziario del comune
all'incasso di un tributo - salvo casi eccezionali che qui non interessano -
non costituisce un pertinente motivo atto a legittimare il conferimento
dell'effetto retroattivo alla legge che lo prevede (RDAT I-1996 N. 51 consid.
8e con rinvii; II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii). Per questo motivo la
controversa tassa d'uso deve essere calcolata tenendo conto che RAAP e TRAAP
hanno potuto entrare in vigore solo il 3 settembre 1996, giorno in cui il
dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, agendo per delega
del Governo li ha approvati con effetto costitutivo (art. 190 cpv. 1 LOC).
3.3. Nel giudizio impugnato il dipartimento é andato oltre,
adducendo che la tassa in esame poteva essere calcolata in applicazione di RAAP
e TRAAP solo a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 1996, ovvero dopo
la scadenza del termine di pubblicazione dell'ordinanza municipale 23 settembre
1996, attraverso la quale é stato fissato il valore del punto in fr. 1,50.
L'autorità inferiore si é ispirata alle considerazioni svolte da parte di
questo Tribunale nella sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 23 consid. 3.3.. Quel
giudicato trattava tuttavia dell'irretroattività di un'ordinanza che abrogava
una precedente ordinanza (altrimenti applicabile): non di un'ordinanza di
durata limitata ad un solo esercizio, come nel concreto caso. Ma anche prescindendo
da questa fondamentale differenza, la conclusione cui à addivenuto il dipartimento
non può essere condivisa (sicuramente almeno) nella fattispecie, ove la menzionata
ordinanza ha semplicemente definito il valore del punto al minimo di quanto
stabilito all'art. 3 TRAAP, ed é pertanto indubitabilmente coperta dallo stesso
TRAAP già a partire dal 3 settembre 1996.
3.4. Ferme queste premesse, si tratta di verificare se per i
mesi da gennaio ad agosto 1996 il comune di __________ poteva imporre la tassa
d'uso dell'acqua potabile sulla scorta dell'art. 24 RAAP 1959, abrogato dal
nuovo RAAP, che fissava direttamente l'importo di quei tributi (senza la
necessità di concretizzazione attraverso la promulgazione di un'ordinanza). Il
dipartimento ha negato al comune questa prerogativa, richiamandosi all'art. 13
cpv. 1 lett. d LMSP, giusta il quale le tariffe sono adottate da parte del
municipio. Il Tribunale non condivide tuttavia questa formalistica conclusione,
poiché la necessità di ossequiare l'art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP appare superata
dalla giurisprudenza relativa al principio della legalità, secondo la quale le
tasse d'uso dell'acqua potabile devono essere fondate, per essere valide, su di
una base legale in senso formale (STA inedita 8 febbraio 1991 in re comune di
__________, consid. 3; DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di __________).
3.5. Conclusivamente, il comune di __________ poteva imporre
la tassa d'uso dell'acqua potabile a gravare il resistente dal gennaio ad
agosto 1996 in base al RAAP 1959 e da settembre a dicembre 1996 in base ai
nuovi RAAP, TRAAP ed all'ordinanza 23 settembre 1996.
- 4.1. L'art. 2 TRAAP
suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati in
funzione del numero dei membri che le compongono. Per persone sole la tassa é
determinata in 50 punti (lettera a), per un nucleo famigliare di due o più
persone la tassa si situa invece a 100 punti (lettera b). La lettera c della
stessa disposizione non opera invece un'analoga distinzione per quanto concerne
l'assoggettamento dei proprietari di case od appartamenti di vacanza, ovvero di
residenze secondarie: questi sono infatti tutti gravati con una tassa pari a
100 punti.
4.2. Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale
viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. se per
fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie
e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un
trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie
giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in
modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano
effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da
motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid.
4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii). Il principio della
parità di trattamento trova applicazione anche in materia di tributi causali e
segnatamente - come nella fattispecie - di tasse di utilizzazione (DTF 111 Ia
324 consid. 7 pag. 326 segg.; 101 Ia 193 consid. 6 pag. 200; F. Gygi,
Verwaltungsrecht, pag. 272; A. Grisel, Traité de droit administratif, pag. 609
e 613; Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 110 B V e).
4.3. Come questo Tribunale ha, di recente, ripetutamente
avuto modo di affermare (STA inedite 23 settembre 1996 in re S. consid. 4.2.;
15 ottobre 1996 in re comune di __________, consid. 5.2.; 27 febbraio 1997 in
re comunione ereditaria fu A. C., consid. 5.2.), la diversa impostazione
dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti
secondari non si presta a critica. La determinazione della presenza e del
numero di persone che occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di
un comune, ma specialmodo di quelle offerte in locazione per brevi periodi, é
infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della
composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio
di imposizione differenziato per le residenze secondarie é dunque volta a
rendere praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari,
grazie al contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro
dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione
operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione
pertinente. Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie
possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio
di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla
base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
4.4. Il confronto tra la tassa richiesta al resistente
__________, da questi contestata nell'importo, e quella percepita dal comune
presso le economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che
l'imposizione dei proprietari di case di vacanza, tutti indistintamente
accomunati in una sola categoria e tassati in ragione di 100 punti, corrisponde
a quella dei nuclei familiari di domiciliati composti da due o più persone. Il
dipartimento ne ha dedotto la sussistenza di una innegabile disparità di trattamento
a danno del resistente, in quanto persona sola. Questa conclusione non convince
tuttavia il Tribunale.
Intanto il dipartimento non si é chiesto se, nel contesto
dall'imposizione delle case di vacanza, questa discrepanza di imposizione,
sebbene di entità non del tutto irrilevante, non fosse comunque giustificata
nel risultato dai motivi espressi sub 4.3., ovvero dal fatto che per percepire
il controverso tributo nei confronti dei loro proprietari si deve poter far
astrazione dal numero delle persone che occupano simili residenze nel corso di
un anno.
Ma, soprattutto, ai fini dell'impugnato giudizio il
dipartimento ha considerato che __________ costituisce persona sola. In realtà,
come rettamente obietta il comune senza essere smentito dall'interessato,
sebbene celibe egli convive con una donna al domicilio di __________. Non é
dunque per nulla escluso ed é anzi verosimile che questa l'accompagni anche
nella residenza secondaria di __________ per trascorre le ferie od i fine
settimana. Fosse effettivamente il caso, anche volendo seguire le tesi esposte
da parte del dipartimento relativamente all'ossequio del principio di
uguaglianza, il resistente dovrebbe essere imposto al pari delle economie domestiche
formate da due o più persone con domicilio nel comune, ovvero con una tassa
pari a 100 punti, identica a quella prelevata dal municipio presso le residenze
secondarie. Con simili premesse la decisione municipale 18 ottobre 1996 meriterebbe
conferma.
-
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso del comune di __________ deve essere
accolto e la risoluzione impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv.
2 PAmm gli atti vengono retrocessi al dipartimento. Questo dovrà in primo luogo
definire la tassa in applicazione del RAAP 1959, per il periodo gennaio/agosto
1996, e dei nuovi RAAP e TRAAP e dell'ordinanza 23 settembre 1996, per il
periodo settembre/dicembre 1996. Il dipartimento dovrà in seguito esperire
un'accurata istruttoria volta ad accertare da chi venga effettivamente fruita
la casa di vacanza di proprietà di __________: se da esso solo oppure anche
dalla di lui amica. Nella seconda ipotesi la censura di violazione del
principio di uguaglianza andrà integralmente respinta. Verificandosi la prima
ipotesi il dipartimento dovrà invece completare l'esame della compatibilità dell'ordinamento
impositivo fissato dall'art. 2 lett. c TRAAP con il principio di uguaglianza
alla luce delle riflessioni sviluppate dal Tribunale sub 4.3. e 4.4.,
rivalutando debitamente a tal fine - in particolare - la portata dell'autonomia
di cui fruisce il comune ticinese in merito alla definizione delle tasse
dell'acqua potabile (cfr. DTF 118 Ia 323 consid. 2a).
-
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio né assegna ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 13, 40, 42 LMSP, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e la
risoluzione 3 aprile 1997 (n. 37) del dipartimento delle istituzioni
integralmente annullata.
§. Gli atti vengono retrocessi al dipartimento affinché proceda
come indicato al consid. 5.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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