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52.1997.71 ΓÇó Settlement led to withdrawal of demolition appeals
52.1997.71Outro Tribunal26 de mai. de 1997Dismissed
The Administrative Court of Ticino dealt with appeals against two State Council decisions confirming a demolition order for a portico and a shed. At the site inspection hearing, the parties concluded a settlement: the appellants withdrew the appeal subject to relocating the shed, the respondent obtained a drainage passage over the land, the territorial department waived enforcement of the demolition orders, and the parties undertook not to initiate further disputes. The court accepted the settlement, held that the proceedings were exhausted, struck the cases from the docket, and ordered that no fees, costs, or compensation be charged.
When the parties to an administrative appeal conclude and accept a settlement during the proceedings, the court may strike the case from the docket as the dispute is exhausted; if the settlement so provides, no court costs or party compensation are awarded. The dispositive effect of the settlement extends to the pending enforcement controversy and may include a waiver by the authority of enforcement of prior demolition orders, together with reciprocal undertakings not to bring further proceedings. Consideration of the merits becomes unnecessary once the settlement is validly accepted (consid. site hearing and decree).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.71
Data decisione, Autorità: 26.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00071 52.97.00072
Lugano 26 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 aprile 1997 di
patr. dallo: Studio legale __________
contro
le decisioni 18 febbraio 1997, no. 647 e 5 marzo 1997, no. 1057, del Consiglio di Stato, con le quali è stata confermata la decisione 4 novembre 1996 del Dipartimento del territorio che ordinava la demolizione del portico esistente al mapp. no. __________ e della baracca edificata sul mapp. no. __________ RFP di __________;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 22 maggio 1997 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. I signori __________ ritirano il ricorso 12.3.1997 alla condizione di poter spostare la baracca in contestazione nell'angolo S-W della part. n. __________ RFP __________.
I signori __________ concedono alla signora __________ il diritto di passare sul loro terreno (part. n. __________) con una canalizzazione (di 15/20 cm di diametro). Le spese di raccordo della canalizzazione sono a carico della signora __________ che si impegna a ripristinare il fondo a regola d'arte.
Il Dipartimento del territorio e il municipio di __________ danno il consenso alle opere suindicate senza particolari formalità.
4 Il Dipartimento del territorio rinuncia ad esigere l'esecuzione degli ordini di demolizione delle baracche realizzate dalla signora __________ sulle part. n. __________ e __________ RFP __________.
5 Lo spostamento della baracca verrà eseguita entro il 31.12.1997.
7 Il Tribunale cantonale amministrativo procederà allo stralcio delle cause senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
ritenuto che le parti hanno accettato seduta stante la transazione sopra descritta;
considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti,
decreta:
I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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