AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.69
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00069
Lugano
9 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 aprile 1997 di
contro
la
decisione 5 marzo 1997 (no. 1066) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 ottobre
1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni
gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 10 aprile 1997 del
Consiglio di Stato:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 dicembre 1995, poco
prima di mezzanotte, il ricorrente __________ circolava sulla carreggiata
sud-nord dell'autostrada A2 alla guida dell'autovettura Ferrari F335 GTS,
targata __________.
Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato
inseguito da un veicolo di servizio della Polizia cantonale equipaggiato di
registratore di velocità Multagraph T21. Con l'ausilio di questa
apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare una chiara
violazione dei limiti di velocità da parte di __________ lungo il tratto di
autostrada sopra menzionato.
Al ricorrente è stata quindi immediatamente sequestrata la
licenza di condurre, la quale gli è poi stata restituita un mese dopo, ossia il
4 gennaio 1996.
B. a) In seguito a questi
avvenimenti, con decisione 9 febbraio 1996, no. 4704/405, il Dipartimento delle
istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 910.--, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 200.-- e alle spese di fr. 40.--, per aver circolato
sull'autostrada ad una velocità di 177 km/h, già dedotta la tolleranza, laddove
vige una limitazione della stessa a 120 km/h.
Tale decisione è stata impugnata da __________ il 27 febbraio
1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Quest'ultima autorità ha tuttavia provveduto il 5 agosto 1996
a stralciare il ricorso dai ruoli, avendo l'insorgente comunicato con lettera
23 luglio 1996 di ritirare l'impugnativa.
Di conseguenza la controversa decisione di multa è cresciuta
in giudicato.
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
circolazione, con decisione 31 ottobre 1996, ha quindi risolto di revocare al
ricorrente la licenza di condurre per un periodo di un mese e mezzo, in
considerazione della grave infrazione commessa.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv.
3 lett. a) e 17 cpv. 1 lett. a) LCS.
C. Il 5 marzo 1997 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo il ricorso
contro di esso interposto da __________.
Il Governo ha rilevato che nell'adozione della misura di
revoca l'autorità amministrativa è di principio vincolata ai fatti così come
sono stati accertati nel giudizio penale cresciuto in giudicato e che quindi le
argomentazioni del ricorrente intese a mettere in dubbio tali accertamenti non
possono in pratica essere prese in considerazione. Pertanto l'Esecutivo
cantonale, considerando che l'insorgente si è reso protagonista del superamento
di ben 57 km/h del limite di velocità e che egli, titolare di uno studio di
avvocatura, non necessita della licenza di condurre per motivi professionali,
ha ritenuto corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del
periodo di revoca stabilita dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando che nei suoi confronti venga pronunciato
un semplice ammonimento oppure la revoca della licenza limitatamente al periodo
di un mese.
Chiede pure che al ricorso sia conferito l'effetto
sospensivo.
Ammette di avere nell'occasione violato il limite di velocità
ma contesta di avere circolato alla velocità di 177 km/h, così come gli è stato
rimproverato dalla Polizia cantonale, e di essersi in tal modo reso
protagonista di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS.
Afferma di avere già sollevato tale contestazione nell'ambito della procedura
penale che é stata a suo tempo promossa nei suoi confronti.
Sostiene che proprio sulla questione della velocità la
decisione impugnata pecca per un'errata applicazione delle norme di legge e per
un erroneo apprezzamento dei fatti.
Aggiunge che la decisione penale con la quale è stato condannato
al pagamento di una multa è nulla in quanto si rifà a delle direttive del DFGP
in materia di controlli della velocità ormai abrogate e che come emerge pure
dal tagliando di controllo della strumentazione tecnica utilizzata
nell'occasione egli ha circolato ad una velocità di 147 km/h.
Conclude affermando che in ogni caso la durata del provvedimento
pronunciato dalla sezione della circolazione e confermato dal Consiglio di
Stato è lesivo del principio di proporzionalità.
E. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, che il ricorso sia respinto e le decisione impugnata
confermata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo si fonda sull'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente discende dall'art.
43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre
precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa
penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des
Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma
convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re C.; STA 21. 10. 1996 in re T.).
- In primo luogo va osservato
che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione
impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare
che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non dispone la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 7 aprile 1997 possiede
già ex lege effetto sospensivo e quindi la domanda del ricorrente volta
ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va respinta in quanto priva di
oggetto.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
(art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
- Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità
massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre
anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli
e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib
143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento del limite di velocità
massima chiaramente superiore a 30 km/h, sussiste l'obbligo per le competenti
autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta
l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze
del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
- 5.1. Nella fattispecie in
esame, risulta dagli atti relativi al procedimento penale promosso contro
__________ che quest'ultimo ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di
__________ ad una velocità di 177 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
laddove vige il limite generale di 120 km/h, oltrepassando quindi di ben 57
km/h la velocità consentita.
Tale accertamento è tuttavia contestato in questa sede dall'insorgente,
il quale in sostanza afferma di aver commesso un'infrazione assai meno grave e
di aver circolato nell'occasione ad una velocità di circa 147 km/h.
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158
consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e
seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli
accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente
fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su di un rapporto di
contravvenzione allestito da degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso
in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si
sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha in un primo tempo
impugnato la decisione di multa 9 febbraio 1996 del Dipartimento delle
istituzioni per poi ritirare il gravame con lettera 23 luglio 1996, provocando
in tal modo lo stralcio dai ruoli della contestazione e la conseguente crescita
in giudicato della predetta risoluzione.
Così facendo il ricorrente ne ha quindi implicitamente riconosciuto
come esatto il contenuto, motivo per il quale ora non è più legittimato a
rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame
l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati
dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito
diverso da quello che ha avuto, ma si limita a proporre una diversa
interpretazione dei fatti che già erano stati presi in considerazione dal
Dipartimento delle istituzioni al momento dell'emanazione della sanzione. Né tantomeno
si può ritenere che l'apprezzamento delle prove operato dall'istanza penale per
ciò che concerne la velocità contrasti in modo palese con le misurazioni agli
atti, in base alle quali di può dedurre che senz'altro __________, contrariamente
a quanto da lui asserito, ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo
sopra riferite ad un'andatura media di almeno 176,14 km/h (già dedotta la
tolleranza del 10%), avendo coperto la distanza di 1'196 m nel tempo di 22 secondi.
In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi
dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti al
precedente considerando, quella commessa dall'insorgente è, a non averne
dubbio, una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art.
16 cpv. 3 lett. a LCS, ragione per la quale la revoca della licenza di condurre
si impone come una misura amministrativa obbligatoria.
- Quanto poi alla presunta
nullità della decisione penale pronunciata dal Dipartimento delle istituzioni,
la censura è del tutto infondata.
La nullità di una decisione può essere ammessa solo eccezionalmente
qualora la stessa presenti un difetto specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (cfr. A. Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, no. 207 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie il semplice fatto che il Dipartimento
delle istituzioni abbia richiamato nella propria decisione di multa del 9
febbraio 1996 delle direttive federali oramai superate, non comporta certo la
nullità dell'intero giudizio penale. Le direttive amministrative, benché
enuncino delle regole di diritto, non costituiscono una legge in questa
accezione del termine. Esse sono infatti destinate esclusivamente all'amministrazione
al fine di regolarne il comportamento interno; non determinano, come la legge,
la situazione giuridica dei privati (cfr. A. Scolari, op. cit. no. 50).
Pertanto il semplice riferimento a direttive non più attuali non costituisce
certo un difetto tanto grave ed evidente da addirittura comportare
l'inefficacia assoluta di una decisione, che, nel caso concreto, si fonda
senz'altro su precise e vigenti disposizioni di diritto federale e pertanto
soddisfa pienamente i requisiti di legalità vigenti in materia penale.
- Controversa è pure la
durata della revoca. Richiamati i criteri di commisurazione del provvedimento
sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, a tale proposito va considerato quanto segue.
Al momento dei fatti qui in esame, __________ non aveva alcun
precedente di carattere amministrativo per infrazioni alle regole della
circolazione stradale.
Tuttavia, nel caso specifico, la colpa a suo carico non è
affatto minima. Egli ha infatti circolato nelle circostanze di fatto e di tempo
sopra citate ad una velocità manifestamente superiore a quella consentita,
creando in tal modo una grave situazione di pericolo (perlomeno) astratto per
la circolazione.
Inoltre l'insorgente, avvocato e titolare di uno studio
legale a __________, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza
di condurre per motivi professionali.
Nel complesso si deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione,
della colpa effettiva e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo
privato per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca
operata dalle precedenti autorità appare del tutto conforme al diritto.
Fissando la durata della revoca in un mese e mezzo, la Sezione della
circolazione non ha di certo violato il principio della proporzionalità.
Infatti, la gravità dell'infrazione commessa e della colpa a carico del
ricorrente, imponeva all'autorità di prime cure di scostarsi dal minimo legale di
1 mese previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS. Tutt'al più, scostandosi solo
lievemente dal periodo minimo previsto dalla predetta disposizione, la Sezione
della circolazione ha peccato per eccessiva mitezza.
- Visto tutto quanto precede,
il ricorso va dunque integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3; 17 cpv. 1 lett. a) LCS; 30 cpv. 2; 33 cpv. 2 OAC;
12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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