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Numero d'incarto:
52.1997.63
Data decisione, Autorità:
24.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00063
Lugano
24 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 marzo 1997 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 febbraio 1997, no 932, del Consiglio di Stato, che rispinge
l'impugnativa 20 settembre 1996 interposta dai ricorrenti contro la
risoluzione 6 settembre 1996 del municipio di __________, che negava loro il
rilascio del permesso per l'edificazione di una costruzione accessoria al
mapp. no __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione e con
riferimento al ricorso di cui all'incarto 52.97.89 __________, il Giudice
Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il signor __________ rinuncia all'ultimo
elemento verso S-E, riducendo la costruzione accessoria ai primi 4, per una
lunghezza totale di ca. 16.80 m.
-
Il signor __________ rinuncia a qualsiasi
ulteriore contestazione riferita alle quote della costruzione edificata da
__________ sul mapp. no. __________.
-
Il signor __________ si impegna a ricostruire
il muro di confine verso il fondo __________ come ai piani inizialmente
approvati, ovvero dotandolo di fondazioni.
-
Il municipio rilascerà al signor __________ la
licenza edilizia per la costruzione accessoria ridotta (ritenuto che non sono
dati gli estremi per una sospensione giusta l'art. 65 LALPT).
-
Lo Stato del Ct. Ticino rinuncia all'incasso
della tassa di giustizia di fr. 300.-- applicata nelle decisioni no. 932/97 e
1509/97.
-
La vertenza di cui all'incarto 52.97.89
__________ è da ritenersi esaurita, nel senso che il municipio non procederà ad
ulteriori atti istruttori.
-
I signori __________ e __________ si impegnano
a non sollevare contestazioni di sorta in merito ai carpini posati lungo il
confine verso il fondo di proprietà __________.
-
Le parti __________ e __________ accettano la
proposta seduta stante.
Al municipio di __________ è assegnato un termine di 15 giorni da oggi per pronunciarsi.
-
In caso di mancata accettazione il Tribunale
cantonale amministrativo statuirà sul ricorso __________ senza ulteriori
formalità.
-
In caso di accettazione il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e senza assegnazione di
ripetibili."
rilevato
che anche il municipio di __________, con comunicazione 18 giugno 1997, ha aderito
alla proposta transattiva;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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