AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.62
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00062
Lugano
9 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 marzo 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 14 marzo 1997 del Dipartimento delle opere sociali che revoca
all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di farmacista;
vista la risposta 16 aprile 1997 del
Dipartimento delle opere sociali;
preso atto delle osservazioni:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il dr. __________, qui
ricorrente, è titolare di una farmacia situata nel centro di __________.
Agli inizi del 1993, il farmacista cantonale aggiunto ha
constatato che nel corso del 1992 il dr. __________ aveva acquistato 1206 g di
anfetamina solfato, vendendoli senza tenere le dovute registrazioni.
L'inchiesta avviata dall'autorità penale in collaborazione
con quella di polizia sanitaria ha permesso di accertare che tra il 1. aprile
1983 ed il 23 marzo 1993 il dr. __________ aveva acquistato e venduto almeno
6936 g di sostanze stupefacenti, omettendo di registrare i relativi movimenti
negli inventari trasmessi alle competenti istanze di controllo.
Destinatari dei prodotti così dispensati sarebbero stati
corridori ciclisti. Il prezzo sarebbe stato quello di listino. Nell'agire del ricorrente
non vi sarebbe quindi stato fine di lucro.
B. Per i fatti summenzionati,
il Dipartimento delle opere sociali ha sospeso il ricorrente a titolo cautelare
dall'esercizio della professione a far tempo dal 26 maggio 1996. Con atto
d'accusa del 13 dicembre 1993 il Procuratore Pubblico, dal canto suo, l'ha
invece deferito davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ per
infrazione aggravata alla LFStup. Reato per il quale il presidente di quella
Corte, con sentenza 14 giugno 1996, ha condannato il ricorrente alla pena di 18
mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni.
C. Preso atto del giudizio
penale e sentito il ricorrente, il 10 novembre 1996, la Commissione di
vigilanza sanitaria si è espressa in favore di una revoca dell'autorizzazione
al libero esercizio della professione di farmacista a tempo indeterminato.
Raccolte le osservazioni formulate dal ricorrente sul
preavviso in questione, con decisione 14 marzo 1997 il Dipartimento delle opere
sociali ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione a
tempo indeterminato.
D. Contro questa risoluzione,
il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la revoca dell'autorizzazione venga limitata alla durata della
sospensione cautelare.
Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di essersi
scostata indebitamente dagli accertamenti vincolanti del giudice penale
relativi "alla mancata consapevolezza del farmacista in merito alla
portata del mutamento delle disposizioni vigenti in materia" di
dispensazione di quel particolare tipo di sostanze stupefacenti. Nega inoltre
che la superficialità (leggerezza) con cui ha agito possa essere considerata
un'aggravante in ambito disciplinare, allorché è stato considerata alla stregua
di un'attenuante dal giudice penale.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle opere sociali con argomenti che verranno
ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 59 cpv. 5 LSan. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è
pacifica.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- Giusta l'art. 59 cpv. 2
LSan, l'autorizzazione è revocata per tempo determinato o indeterminato:
a) se le
condizioni previste per la sua concessione non sono (più) soddisfatte
b) in caso di
grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di
ripetuta inosservanza dei doveri professionali oppure per continuate gravi violazioni
delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal titolo II, nonché
delle norme deontologiche.
La norma succitata disciplina tanto la revoca
dell'autorizzazione al libero esercizio per motivi amministrativi (lett. a),
quanto la revoca per motivi disciplinari (lett. b).
La revoca per motivi amministrativi non presuppone un'infrazione
punibile con sanzione disciplinare. E' sufficiente che vengano meno le
condizioni poste dall'art. 56 LSan per il rilascio dell'autorizzazione; in
particolare quelli relativi alla buona reputazione e quelli riferiti al
possesso delle qualità psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della
professione.
La revoca per motivi amministrativi è per sua natura a tempo
indeterminato. Se ed eventualmente quando verranno ripristinati i requisiti
decaduti è infatti imprevedibile. Essa lascia quindi all'operatore sanitario
interessato l’incombenza di chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione,
dimostrando di godere nuovamente di buona reputazione o di aver riacquistato le
facoltà psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della professione.
La revoca per motivi disciplinari presuppone invece
l'esistenza di una violazione dei doveri professionali. Essa può essere pronunciata
a tempo determinato o indeterminato.
Quella a tempo determinato non è una vera e propria revoca,
ma una sospensione. Scaduto il termine fissato dall'autorità, l'operatore
sanitario riacquista infatti ipso iure il diritto di esercitare la professione.
L’adempimento delle condizioni poste dall’art. 56 LSan per il rilascio
dell’autorizzazione è dato per scontato. Non deve pertanto sollecitare il
rilascio di una nuova autorizzazione.
La revoca a tempo indeterminato è invece una vera e propria revoca.
L'operatore sanitario perde il diritto di esercitare la professione. Per
tornare ad esercitarla deve chiedere ed ottenere una nuova autorizzazione,
dimostrando di rispondere alle condizioni poste dalla legge per il rilascio.
- Il requisito della buona
reputazione posto dall'art. 56 cpv. 1 LSan per il rilascio dell'autorizzazione
al libero esercizio di una professione sanitaria racchiude in sé un concetto
giuridico indeterminato, ovvero un concetto che riserva all'autorità decidente
una certa libertà di decisione nell'individuazione del suo contenuto precettivo
(cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 66 B II a).
Dottrina e giurisprudenza ravvisano nel concetto in esame un giudizio di valore
su una persona in funzione dell'attività che è chiamata ad esercitare. Con esso
si esige dal richiedente il possesso delle qualità morali necessarie ad un
corretto esercizio della professione. Il requisito deve quindi essere
interpretato nell'ottica delle finalità di polizia che persegue e rispondere al
principio di proporzionalità (DTF 111 Ia 101; 104 I a 189; A. Soldini in RDAT
1985, 340 seg e rimandi; Wolfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz., 72 seg.;
Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, ad art. 3 N. 3).
Di decisivo rilievo ai fini del giudizio sull'adempimento del
requisito della buona reputazione è l'estratto del casellario giudiziale (cfr.
art. 56 cpv. 4 lett. b LSan). Non è richiesta l'incensuratezza. E' comunque
richiesta l’assenza di condanne rilevanti per reati intenzionali che portino a
conclusioni negative sulle garanzie di affidabilità offerte da parte di chi
richiede l'autorizzazione in punto ad un corretto esercizio della professione.
Condanne per reati intenzionali contrari alla dignità della professione, anche
se poste al beneficio della sospensione condizionale della pena, portano di regola
a conclusioni negative in merito all’adempimento del requisito in discussione,
allorché mettono in luce un comportamento tale da far apparire il
professionista indegno della fiducia riposta in lui dai clienti e
dall’autorità.
- Nel caso in esame, il dr.
__________ è stato recentemente condannato ad una rilevante pena detentiva per
reati intenzionali commessi nell'esercizio della professione; in particolare, “per
avere, nella sua qualità di farmacista, ripetutamente venduto sostanze
stupefacenti, (omissis) in quantità che sapeva o doveva presumere tali da
mettere in pericolo la salute di parecchie persone”. Già questa circostanza
esclude che egli possa attualmente essere considerato di buona reputazione.
Troppo recente è la condanna, troppo importante è la pena inflitta e troppo grave
è la natura del reato commesso per giungere ad una valutazione favorevole al
ricorrente. Non basta al riguardo che il giudice penale abbia espresso una
prognosi benevola sul futuro comportamento del condannato, accordandogli il
beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione che l'autorità
amministrativa è chiamata ad esprimere si attiene a criteri diversi da quelli
che reggono l'applicazione dell'art. 41 CP.
Il ricorso va quindi respinto, già perché la revoca si giustifica
come misura amministrativa fondata sulla decadenza del requisito della buona
reputazione (art. 59 cpv. 2 lett. a, 56 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 lett. b).
Una diversa conclusione porterebbe ad ammettere che un farmacista
condannato da appena un anno a 18 mesi di detenzione per violazione ripetuta ed
aggravata della LFStup possa chiedere ed ottenere l'autorizzazione al libero
esercizio della professione: ipotesi, questa, che non appare ragionevolmente
sostenibile.
- La revoca in contestazione
si giustifica comunque anche come sanzione disciplinare.
5.1. La revoca a tempo indeterminato dell'autorizzazione al
libero esercizio è la sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare
della LSan.
Le sanzioni disciplinari previste dalla legge a carico di
liberi professionisti soggetti alla vigilanza dello Stato sono essenzialmente
volte a ristabilire la fiducia dei cittadini nel corretto esercizio della
professione (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N
54 B I seg.) Non perseguono finalità afflittive o risarcitorie, ma scopi di
prevenzione (Rhinow / Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd,
N 54 B I). Sono quindi sostanzialmente indipendenti dall'ordinamento penale.
L'autorità amministrativa non è in particolare vincolata al giudizio penale
(DTF 101 Ia 307 seg.; Rhinow Krähenmann, op. cit., N 54 B III).
Le sanzioni disciplinari, oltre che fondarsi su una base
legale, devono essere adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva
dell'infrazione e tenere debitamente conto del grado di colpa del trasgressore.
Devono insomma rispettare il principio di proporzionalità.
La revoca dell'autorizzazione al libero esercizio di una
professione presuppone una violazione particolarmente grave dell'ordinamento
disciplinare. La mancanza imputata al trasgressore deve essere tale da
pregiudicare in modo irreparabile il prestigio e l'affidabilità del
professionista (DTF 106 I a 122). Essa si impone in particolare quando sono
venute a cadere i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione (Wolfers, op.
cit., 189, N 33).
5.2. Nel caso concreto, l'infrazione addebitata al ricorrente
è sicuramente tale da giustificare l'irrogazione della sanzione più grave
prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan. Non solo perché già si impone
come misura amministrativa, ma anche perché denota una mentalità inconciliabile
con le qualità morali e professionali che la legge richiede da un farmacista.
La sanzione può quindi essere pronunciata anche se non è stata preceduta da
altre sanzioni di minor gravità (DTF 106 Ia 122).
Anche ammettendo che il ricorrente non si sia reso
esattamente conto della portata dei cambiamenti intervenuti nelle prescrizioni
che regolano la dispensazione di anfetamine, dal profilo oggettivo l'infrazione
commessa appare comunque molto grave. Lo evidenzia lo stesso giudice penale
nella sentenza di condanna.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la seconda
censura sollevata dal ricorrente nei confronti della decisione qui impugnata:
"leggerezza e superficialità" - afferma il giudice penale - "non
sono delle scusanti: anzi !". Nessun rimprovero può quindi essere mosso
all'autorità amministrativa per aver valutato questi aspetti come aggravanti.
Anche da questo profilo, la decisione dipartimentale
impugnata regge alla critica dell'insorgente e va quindi confermata.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 56, 59 LSan; 3, 18, 28, 60, 61, 68 seg. PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster