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Numero d'incarto:
52.1997.51
Data decisione, Autorità:
27.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00046
52.97.00051
Lugano
27 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso
a)
10 marzo 1997 di
patr. da avv. __________
b)
11 marzo 1997 di
patrocinati da: avv. __________ c/o st. leg.
contro
la
decisione 9 febbraio 1997, no. 608, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti __________ e
__________ contro la decisione 4 aprile 1996 con cui il municipio di
__________ ha autorizzato __________ a posare una nuova canna fumaria ed un
comignolo sulla sua casa d'abitazione (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
27 marzo 1997 del municipio di
__________;
-
26 marzo 1997 del Consiglio di
Stato;
-
15 aprile 1997 di __________ e
__________;
al ricorso sub. a)
-
27 marzo 1997 del municipio di
__________;
-
26 marzo 1997 del Consiglio di
Stato;
-
8 aprile 1997 di __________
al ricorso sub. b)
preso atto della replica 20 maggio 1997 di __________
e __________ e delle dupliche:
-
20 maggio 1997 del municipio di
__________;
-
3 giugno 1997 di __________;
-
4 giugno 1997 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 novembre 1995 il
municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare
internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo
(part. no. __________ RFD). Il 14 marzo 1996 il beneficiario della licenza ha
notificato al municipio l'intenzione di posare una canna fumaria esterna ed un
comignolo in acciaio inox in sostituzione del camino esistente. La notifica non
era corredata né da piani, né da schizzi illustrativi.
Senza ulteriori formalità, il 4 aprile 1996 il municipio gli
ha comunicato di "aver preso atto del complemento alla licenza edilizia
27 novembre 1995". La decisione non è stata notificata ai confinanti.
Interpretando la decisione alla stregua di
un’autorizzazione, all'inizio del seguente mese di giugno __________ ha posato
la canna fumaria ed il comignolo. L’intervento ha suscitato l'immediata
reazione dei ricorrenti __________ e __________, proprietari di stabili
confinanti, che hanno chiesto spiegazioni al municipio.
L'autorità comunale ha convocato le parti ad un sopralluogo
in data 28 giugno 1996. In questa occasione ha reso nota ai reclamanti la
decisione 4 aprile 1996.
B. Contro questa autorizzazione
__________ e __________ sono tempestivamente insorti davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo che venisse annullata e postulando che venisse ordinata la rimozione
della canna fumaria e del comignolo.
Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto l'impugnativa, confermando l'autorizzazione alla
condizione che la canna fumaria ed il comignolo venissero mascherati con una
costruzione in muratura tradizionale.
Accertata la tempestività delle impugnative, il Governo ha
anzitutto ritenuto che l'intervento in contestazione, comportante una modifica
dell'aspetto esterno dell'edificio, esigesse quantomeno una notifica soggetta a
pubblicazione ed avviso ai vicini. Ha comunque escluso una ripetizione dell'intera
procedura, poiché quest'ultimi avevano avuto la possibilità di salvaguardare i
loro diritti di difesa nell'ambito della procedura di ricorso.
Risolti gli aspetti procedurali della vertenza, il Consiglio
di Stato ha in seguito ritenuto che l'opera, in acciaio inox, disattendesse
l'obbligo di utilizzare materiali tradizionali sancito dall'art 35 NAPR. Per
sanare il difetto ha quindi imposto di ricoprirla con una struttura in
muratura.
C. Contro questo giudizio
governativo si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo
tanto il proprietario dell'opera, quanto i vicini reclamanti.
a) __________ contesta l'obbligo di rivestire la canna
fumaria ed il camino. A suo avviso, l'art. 35 NAPR non escluderebbe l'impiego
di simili materiali.
L'intervento richiesto, estremamente costoso, sarebbe
peraltro sproporzionato.
b) __________ e __________ sostengono anzitutto che il comignolo
è da considerare come una "nuova fabbrica" a' sensi dell'art. 35 cpv.
3 lett. b NAPR. In quanto tale, esso sarebbe tenuto al rispetto delle distanze
da confine, Non potrebbe di conseguenza sorgere a soli 90 cm dal balcone della
casa di proprietà della ricorrente __________ che sovrasta il tetto della casa
del ricorrente __________. Sorgendo a tale distanza dal balcone ed al livello
di quest'ultimo, il comignolo non rispetterebbe d'altro canto nemmeno le
prescrizioni antincendio, che impongono ai camini di mantenere una distanza di
almeno 3 m dai fabbricati vicini o di innalzarsi fin sopra il tetto del
fabbricato vicino.
D. All'accoglimento dei ricorsi
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
__________ si è opposto all'impugnativa dei vicini e viceversa.
Con la replica i ricorrenti __________ e __________ hanno precisato
alcuni aspetti della vertenza, che la controparte __________ ha dal canto suo
contestato in sede di duplica.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente toccati dal giudizio impugnato, è certa.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Per i motivi che verranno esperiti in seguito, possono
essere decisi sulla base degli atti con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
- Infondate, oltre che
immotivate, sono le eccezioni di tardività che il municipio di __________
solleva in questa sede con riferimento alle impugnative inoltrate al Consiglio
di Stato da __________ e __________.
Le considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di
Stato, che l'autorità comunale non si prende nemmeno la briga di contestare in
questa sede, meritano di essere pienamente confermate siccome del tutto
corrette.
- Controversa è anzitutto la
legittimità della procedura applicata dall'autorità comunale ai fini del
rilascio dell'autorizzazione in esame.
3.1. Edifici ed impianti possono per principio essere
costruiti e trasformati solo con la licenza edilizia (art. 22 LPT ed 1 cpv. 1
LE, Scolari, Commentario, II ed. N. 635 seg.; DFGP, Commento alla LPT, ad art.
22 N. 7 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum
Verfahrensrecht, N. 177 seg.).
La licenza è in particolare necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la
modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE).
L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria per:
-
la costruzione, rinnovazione,
trasformazione anche parziale e la ricostruzione di edifici ed impianti di
qualsiasi genere, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della
destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
-
la demolizione totale o
parziale di edifici;
-
ogni altra opera edilizia o
impianto, come:
-
canalizzazioni ed impianti
per le acque di scarico;
-
cisterne per il concime o
il colaticcio;
-
impianti per i trasporto di
merci e persone...
-
muri, piscine, strade
private, serre fisse accessi stradali...;
-
....
-
apertura cave ...;
La licenza edilizia non è invece necessaria per i progetti
di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi, i lavori di manutenzione,
le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie, nonché per i lavori che
sono sottratti alla sovranità cantonale in virtù del diritto federale (art. 1
cpv. 3 lett. a - c LE). Interventi, questi, che l'art. 3 RLE precisa
ulteriormente.
Nell'evenienza concreta, la costruzione di una nuova canna fumaria
e di un comignolo non configura di certo un intervento esente dall'obbligo del
permesso. Che si tratti di un intervento soggetto a tale obbligo è
incontestabile. Anche se si tratta di opere di portata limitata, essenzialmente
sostitutive di un impianto preesistente, è pacifico che non si è in presenza nè
di un intervento di manutenzione, nè di un lavoro di minima entità ai sensi
dell'art. 3 RLE, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione. Nemmeno il
ricorrente __________ del resto lo pretende.
3.2. Accertato che si tratta di un lavoro soggetto
all'obbligo del permesso, occorre ancora stabilire se questo dovesse essere
rilasciato secondo la procedura ordinaria o secondo la procedura semplificata
della notifica (art. 11 LE).
3.2.1. La distinzione è di rilievo dal profilo del
coinvolgimento dell'autorità cantonale, che nelle procedure di semplice
notifica non viene chiamata ad esprimere alcun preavviso sulla conformità
dell'intervento con le disposizioni di diritto federale o cantonale ad essa
demandate per l'applicazione (Scolari, op. cit., N. 839).
Per principio, tutti gli interventi edilizi soggiacciono
alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Lo stabilisce in modo chiaro
ed inequivocabile l'art. 5 RLE. Soggetti alla procedura di notifica sono
soltanto gli interventi esaustivamente elencati dall'art. 6 RLE. In
particolare, nella zona edificabile:
-
i lavori di rinnovazione e di
trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della
destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
-
la sostituzione dei tetti con
modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
-
le costruzioni accessorie, le
costruzioni elementari e le pergole;
-
le opere di cinta e i muri di
sostegno;
-
la demolizione parziale o totale
di edifici;
-
la costruzione di muri,
piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti
locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi
mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni
sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di
urbanizzazione o sull'ambiente;
-
l'allacciamento degli edifici
di abitazione alle canalizzazioni;
-
il deposito di materiali e
macchinari;
-
gli scavi e le colmate con
materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;
-
l'apertura di porte, finestre o
vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale
dell'aspetto;
-
il tinteggio di edifici e
impianti.
Determinante, ai fini della scelta della procedura
applicabile, non è tanto l’importanza dell’intervento, quanto piuttosto
l’applicabilità di norme rimesse al giudizio dell’autorità cantonale (cfr. al
riguardo STA 27.10.95 in re M. e llcc).
3.2.2. In concreto, la posa di una nuova canna fumaria e di
un nuovo comignolo non rientrano nel novero degli interventi soggetti a
semplice notifica. L’opera non è riconducibile a nessuna delle categorie
elencate dall’art. 6 RLE. Anche se destinata a sostituire un impianto
preesistente, si tratta in effetti pur sempre di un'opera nuova,
sostanzialmente diversa per foggia, materiali e posizione da quella esistente
in origine. Non si è in presenza di un semplice lavoro di rinnovazione del
precedente impianto. Né si tratta di un intervento di mera trasformazione, che
non introduce alcuna modifica di rilievo dell'aspetto esterno. La nuova canna
fumaria ed il nuovo comignolo non hanno in effetti molto in comune con il
vecchio impianto.
Incontestabilmente, l'opera andava quindi autorizzata secondo
la procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia, che - come detto -
implica necessariamente una verifica della sua conformità da parte
dell'autorità cantonale. Esigenza, questa, che - vista la particolare
ubicazione del comignolo - si imponeva con la forza dell’evidenza sotto il
profilo della legislazione in materia di protezione dell'ambiente (LPAmb, OLA)
e di quella in materia di prevenzione degli incendi.
Considerando che i vicini avevano comunque potuto esercitare
i loro diritti di difesa, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di poter
prescindere dall'ossequio delle formalità prescritte dalla procedura ordinaria
di rilascio della licenza.
Dal profilo dell’economia di giudizio, la tesi governativa
non è sicuramente priva di un certo pregio, stante che un rinvio all'autorità
comunale non è di certo atto a produrre risultati diversi. Nella misura in cui
avalla la totale mancanza di indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto e
nella misura in cui sottrae l’intervento a qualsiasi verifica da parte dei
competenti servizi del Dipartimento del territorio in ordine alla sua
conformità con le leggi demandate all’autorità cantonale per l'applicazione,
siffatta tesi non può tuttavia essere accreditata.
Se da un lato appare ragionevole prescindere dalla procedura
di pubblicazione di un intervento ormai realizzato da tempo, dall’altro non si
può rinunciare ad esigere dal costruttore la presentazione di tutte le
indicazioni necessarie all’autorità cantonale per la resa del preavviso di sua
competenza.
Così stando le cose, non essendo compito specifico di questo
Tribunale quello di porre rimedio a tali difetti, i ricorsi dei vicini
__________ e __________ vanno parzialmente accolti, annullando siccome lesivo
del diritto il giudizio con cui del Consiglio di Stato ha confermato sub
condicione l'autorizzazione 4 aprile 1996 rilasciata in modo irrito dal
municipio di __________ al ricorrente __________. Gli atti vanno retrocessi
all'istanza inferiore, affinché renda un nuovo giudizio, previa acquisizione e
delle indicazioni mancanti sulle caratteristiche dell'impianto e del preavviso
del Dipartimento del territorio.
Il ricorso di __________ va invece respinto.
Data la natura interlocutoria del presente giudizio si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT, 1, 11, 21 LE, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è di __________ è
respinto.
-
I ricorsi di __________ e
__________ sono parzialmente accolti.
§. di conseguenza:
1.1. la risoluzione 18 febbraio 1997,
n. 608, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il ricorrente __________
rifonderà a __________ e __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili di questa
istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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