AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.40
Data decisione, Autorità:
17.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00040
Lugano
17 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 febbraio 1997 di
e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 610) del Consiglio di Stato che ha
parzialmente accolto il ricorso 29 agosto 1996 dell'insorgente avverso la
decisione 22 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ la licenza edilizia per la trasformazione in caffé-bar
dell'appartamento posto al pianterreno del mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
12 marzo 1997 del Consiglio di
Stato;
-
18 marzo 1997 del Dipartimento del
territorio;
-
26 marzo 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 23 aprile __________
ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la
trasformazione dell'appartamento posto a pianterreno del mapp. __________ di
__________, di sua proprietà ed ubicato nella zona dei nuclei tradizionali
(NV), in caffé-bar dotato di un terrazzino.
b) Contro il rilascio della licenza edilizia sono state
presentate svariate opposizioni. Tra di esse quella di __________, proprietario
del dirimpettaio mapp. __________, e di sua moglie __________. Questi ultimi
hanno eccepito l'incompletezza della documentazione versata agli atti
dall'istante, l'illegalità del terrazzino previsto fino al ciglio della strada
cantonale, la necessità infine di imporre dei contributi sostituivi per i
posteggi mancanti e delle limitazioni d'esercizio del caffé-bar sia di natura
pianificatoria che ambientale.
c) Il 25 luglio 1996 il dipartimento del territorio ha
trasmesso al municipio di __________ l'avviso di sua competenza ai sensi
dell'art. 7 LE, ove domandava che la licenza edilizia fosse subordinata ad una
serie di condizioni. Tra queste l'ossequio dei "limiti
d'immissione" imposti dalla LPAmb e relative ordinanze di
applicazione, delle quali venivano espressamente richiamati gli art. 11 LPAmb,
42 OIF e l'allegato 6 di quest'ultima ordinanza. Nell'avviso venivano inoltre
imposti, in applicazione degli art. 32 seg. OIF, un isolamento acustico degli
elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili ai
rumori, come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio, conforme
alle regole riconosciute nell'edilizia. Del pari un'adeguata insonorizzazione
ed ubicazione degli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione,
essiccazione ecc. in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato in
(generica) applicazione dell'OIF. L'avviso cantonale riservava infine, nel caso
in cui le emissioni avessero creato disturbo o molestia per il vicinato, un
inasprimento della loro limitazione.
d) Con decisione 22 agosto 1996 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza edilizia a __________, respingendo in pari tempo le opposizioni.
La reiezione dell'opposizione dei qui insorgenti é stata motivata con il
richiamo delle considerazioni svolte dal dipartimento. Il municipio ha inoltre
imposto un contributo sostitutivo per posteggi mancanti di fr. 17'500.-- e, in
applicazione dell'art. 37 cpv. 29 lett. b NAPR, richiesto la presentazione del
dettaglio dei serramenti in scala 1:10 o 1:5.
B. a) Con ricorso 29 agosto
1996 __________ e __________ hanno impugnato la menzionata decisione municipale
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato in via principale di
annullarla ed in via subordinata di assoggettarla ad ulteriori condizioni. Gli
insorgenti hanno ribadito l'illegittimità della realizzazione del terrazzino
fin sul confine con la strada cantonale ed inoltre, appoggiandosi alla sentenza
di questo Tribunale pubbl. in RDAT II-1995 N. 70, la carente prognosi delle immissioni
foniche originate dall'esercizio pubblico.
b) Il 3 febbraio 1997 i ricorrenti hanno chiesto
l'autorizzazione a poter replicare ed il giorno 12 febbraio successivo essi
hanno inoltrato la relativa memoria, alla quale era annesso un referto
allestito dall'ing. __________, il quale elencava le possibili fonti di rumore
derivanti dall'esercizio del caffé-bar in direzione del mapp. __________ e suggeriva
le misure atte al loro contenimento. Sulla scorta di quel documento essi hanno
di conseguenza sollecitato una completazione dell'incarto attraverso la
produzione di una planimetria indicante la sistemazione dell'accesso di
servizio e di informazioni dettagliate sul sistema di ventilazione. Hanno
altresì richiamato l'esame preliminare del progetto di nuovo PR effettuato da
parte del dipartimento del territorio nell'agosto 1996 e richiesto da parte del
municipio l'indicazione del grado di sensibilità che intendeva assegnare in
quella sede alla zona in discussione. Il 17 febbraio 1997 il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato ha tuttavia negato agli insorgenti la facoltà di
replicare.
c) Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente l'impugnativa. Ha anzitutto annullato la licenza edilizia
nella misura in cui si riferiva alla realizzazione del controverso terrazzino,
il quale disattendeva la distanza rispetto alla strada cantonale stabilita
all'art. 12 lett. b NAPR. Appoggiandosi alla motivazione svolta da questo
Tribunale in RDAT I-1995 N. 35 in merito all'apertura di un caffé-bar nel
nucleo di __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussisteva
alcuna violazione della legislazione ambientale. Ha pertanto confermato il "cambiamento
di destinazione da appartamento a locale pubblico" (cfr. dispositivo
n. 1§).
C. Con ricorso 27 febbraio 1997
__________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il
giudizio governativo 18 febbraio 1997. Gli insorgenti ribadiscono gli argomenti
e le domande di prove già addotti innanzi al Consiglio di Stato, cui
rimproverano di non aver effettuato un accertamento completo della fattispecie
ai fini dell'applicazione della legislazione ambientale. Gli insorgenti chiedono
pertanto in via principale di assoggettare la licenza edilizia a prescrizioni
volte alla limitazione delle emissioni definite mediante valutazioni
prognostiche da eseguire una volta completati gli accertamenti. In via subordinata
essi postulano l'annullamento della risoluzione governativa e la retrocessione
degli atti all'autorità inferiore affinché emetta un nuovo giudizio previa
completazione dell'istruttoria.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio, per
il tramite della sezione pianificazione urbanistica, ha chiesto la sua evasione
ai sensi dei considerandi, rinviando alle osservazioni - che annetteva alla sua
risposta - della sezione della protezione dell'acqua e dell'aria. __________
non ha presentato una risposta, nemmeno dopo fissazione di un termine di
grazia.
D. In data 27 maggio 1997 il
giudice delegato ha citato le parti ad un'udienza ed a un sopralluogo da
tenersi il 7 agosto 1997, richiamando nel contempo:
"1. dal municipio di __________:
copia
dell'esame preliminare del progetto di revisione del PR, oltre all'indicazione
circa le intenzioni del municipio in merito all'assegnazione dei gradi di
sensibilità al rumore del comprensorio ove sono posti i mapp. __________ e
__________;
- da __________:
2.1. una
completazione dei piani (pianta e facciate) per quanto concerne l'accesso di
servizio, oltre alla precisazione se e come, detto accesso, verrà schermato
fonicamente;
2.2. l'indicazione
di come verranno aerati l'esercizio pubblico e gli annessi servizi (se è
prevista una ventilazione meccanica, specificare se è provvista di attenuatori
del rumore);
(cfr. lettera 16 novembre 1996 dott. __________ a avv.
__________, annessa).
Atti da mettere a disposizione del Tribunale cantonale
amministrativo entro il 30 giugno 1997."
Con lettera 5 giugno 1997 __________ ha sollecitato il rinvio
dell'udienza per assenza del suo consulente edile. Le parti sono quindi state
ricitate per il giorno 3 settembre 1997. Con invio raccomandato 30 luglio 1997
il giudice delegato ha esortato __________ ed il municipio di __________ a
trasmettere, a stretto giro di posta, la documentazione loro richiesta in sede
di citazione. La signora __________ é altresì stata resa attenta che l'omessa
trasmissione di quanto richiestole avrebbe comportato il rinvio dell'udienza.
In assenza di un qualsiasi riscontro in data 25 agosto 1997 il giudice delegato
ha disposto il rinvio a data da stabilire dell'udienza in esame, con l'avvertenza
che nel caso di omessa produzione della documentazione entro il 30 settembre
1997 il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta degli atti. Con scritto 27 agosto
1997 il municipio di __________ ha trasmesso al Tribunale un estratto dell'esame
preliminare del progetto di revisione del PR effettuato il 13 agosto 1996 dalla
sezione pianificazione urbanistica relativo all'assegnazione dei gradi di
sensibilità al rumore delle zone di utilizzazione. Nulla é invece stato
trasmesso da parte della resistente, malgrado sollecitazione telefonica del
segretario del Tribunale (una alla resistente stessa e due al suo consulente
tecnico). Donde il presente giudizio.
Sia infine detto, per completezza, che il Tribunale ha anche
acquisito agli atti copia dell'incarto depositato presso l'ufficio permessi e
passaporti relativo all'apertura dell'esercizio pubblico in applicazione della
relativa legge.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque
ricevibile in ordine. A questo punto può ed anzi deve essere deciso sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Gli insorgenti rimproverano
alle autorità inferiori un insufficiente accertamento dei fatti, che ha
precluso - di conseguenza - una corretta applicazione della legislazione
ambientale. Più precisamente essi lamentano, sotto quest'ultimo aspetto, un'omessa
fissazione in sede di licenza edilizia di prescrizioni volte alla limitazione
delle emissioni che saranno provocate dalla costruzione e dall'esercizio del
controverso bar-caffé, come ad esempio il divieto di apertura dopo una data ora
della finestra verso il mapp. __________, l'installazione di una ventilazione
meccanica del locale e dell'adiacente bagno WC con un sistema di immissione ed
espulsione d'aria munito di attenuatori del rumore, la schermatura fonica della
zona di carico e scarico della merce mediante creazione di un locale ad hoc con
un minimo di assorbimento fonico.
-
3.1. Secondo la strategia a
due tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il
rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione
delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali
provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da
ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente
sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa
limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito
dal progresso tecnico, delle condizioni di esercizio e dalle possibilità
economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11
cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile
che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano
dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo
grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti
dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla
fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni,
fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla
scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso
disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli
inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente.
Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il
problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre
sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto
(cfr. riassuntivamente a STA 27.4.1995 in re Eredi C. P., consid. 3.1. pubbl.
in RDAT II-1995 N. 68; STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di __________, consid.
2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67; inoltre RDAT I-1996 N. 62 consid. 2c).
3.2. Per quanto interessa specificatamente la protezione
contro il rumore e le vibrazioni l'art. 25 cpv. 1 LPAmb stabilisce inoltre che
la costruzione di impianti fissi ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1
OIF, come un esercizio pubblico (cfr. DTF 123 II consid. 4a, aa, 327; inoltre
URP 1997, pag. 199 seg, consid. 2), é autorizzata solo se le immissioni foniche
da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle
vicinanze: valori questi ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni,
parimenti da stabilire dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb). Quella
disposizione é completata per gli impianti fissi nuovi, tra cui deve essere
annoverato come il cambiamento delle modalità d'uso da appartamento in
esercizio pubblico del pianterreno del mapp. __________ (cfr. art. 2 cpv. 2
OIF; inoltre i riferimenti in DTF 123 II consid. 4c, aa, 328 seg. e RDAT
II-1995 N. 68 consid. 3.3.) dagli art. 7 e 9 OIF. L'autorità che rilascia i
permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1
LPAmb). Chiunque é tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie
all'esecuzione della LPAmb e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini
(art. 46 cpv. 1 LPAmb).
- 4.1. Nel concreto caso, in
sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità competente ad applicare la
legislazione ambientale, ovvero quella cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1
RLE ed allegato 1 al RLE), ha genericamente richiamato la strategia a due tempi
sancita all'art. 11 LPAmb, specificando inoltre per quanto interessava gli eventuali
provvedimenti della seconda fase l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41
OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF
medesima. Ha inoltre imposto un altrettanto generico isolamento acustico degli
elementi edili e degli impianti tecnici giusta gli art. 32 seg. OIF. In buona
sostanza l'avviso del dipartimento del territorio si limita ad illustrare la
legislazione ambientale applicabile alla domanda di costruzione in esame e che
quest'ultima dovrebbe pertanto ossequiare. Non procede anche ad una effettiva,
puntuale verifica circa la conformità di quest'ultima con la LPAmb e le
relative ordinanze di applicazione. Nel giudizio impugnato il Consiglio di
Stato ha tutelato l'avviso dipartimentale senza nemmeno affrontare le censure
mosse dai ricorrenti all'operato dell'autorità cantonale. In effetti il Governo
ha respinto il gravame 29 agosto 1996 attingendo a piene mani dalla motivazione
sviluppata al consid. 2 della STA 23 novembre 1994 in re F. e comune di
__________ pubbl. in RDAT I-1995 N. 35 concernente l'apertura di un caffé-bar
nel nucleo di quel comune: considerando che concerneva tuttavia l'esame di
compatibilità del prospettato esercizio pubblico con la normativa (comunale) di
PR, ovvero con la legislazione pianificatoria. Non per nulla il Consiglio di
Stato ha ritenuto di confermare, a livello di dispositivo, il "cambiamento
di destinazione da appartamento a locale pubblico" (cfr. dispositivo
n. 1§): cambiamento che i ricorrenti invero non avevano assolutamente messo in
discussione in quella sede. Per rimediare a questa carente verifica del
rispetto della legislazione ambientale da parte del progetto in discussione, in
accoglimento delle legittime sollecitazioni formulate dai ricorrenti ai fini di
un previo, conveniente accertamento della fattispecie, il Tribunale ha
preliminarmente domandato al municipio ed alla resistente la messa a
disposizione di un complemento di informazioni in merito ai gradi di
sensibilità al rumore prospettati in sede di nuovo PR ed a talune caratteristiche
di natura edilizia o tecnica dell'esercizio pubblico essenziali ai fini di una
valutazione prognostica dell'inquinamento fonico provocato sulle adiacenze
dalla costruzione ed esercizio del controverso caffé-bar (completazione dei
piani relativi all'accesso di servizio con l'indicazione di se e come verrà
schermato fonicamente; indicazione di come verranno aerati l'esercizio ed i
servizi annessi, con la precisazione - in caso di ventilazione meccanica - se é
provvista di attenuatori del rumore). Come risulta dall'esposizione dei fatti,
solo il municipio ha dato riscontro alle sollecitazioni del Tribunale,
spiegando e documentando la sua intenzione, condivisa dalla sezione
pianificazione urbanistica, di assegnare in principio il grado di sensibilità
II a tutte le zone di utilizzazione previste dal prossimo PR. __________ ha
invece assunto un atteggiamento totalmente passivo malgrado i ripetuti richiami
del Tribunale.
4.2. L'omessa trasmissione da parte della resistente delle
informazioni richiestele preclude al Tribunale la possibilità di procedere ad
una debita verifica circa la conformità del progettato caffé-bar con la
legislazione di protezione dell'ambiente. Ne discende subito che la domanda
principale formulata dai ricorrenti nella presente sede, tendente alla
fissazione in sede di licenza edilizia di prescrizioni volte alla limitazione
delle emissioni che potranno essere prodotte dalla costruzione e dall'esercizio
del controverso bar-caffé, non può essere accolta.
4.3. Può e deve anzi essere accolta a questo punto la domanda
sottoposta al giudizio del Tribunale in via subordinata, chiedente il semplice
annullamento della risoluzione governativa ed il rinvio degli atti al Consiglio
di Stato affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio in
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm. Concretamente il Consiglio di Stato
dovrà fissare alla resistente un congruo termine per produrre la documentazione
e le informazioni che essa non ha trasmesso al Tribunale amministrativo, con
l'avvertenza che in caso contrario, implicante l'impossibilità di esaminare in
modo completo il progetto alla luce del diritto di protezione dell'ambiente, la
licenza edilizia 22 agosto 1996 dovrà essere annullata, conformemente alla
domanda formulata dagli insorgenti a titolo principale in quella sede. Prima
del giudizio il Consiglio di Stato dovrà concedere ai ricorrenti la possibilità
di esprimersi sulla documentazione prodotta e sul relativo, effettivo esame ed
avviso del dipartimento e, se del caso, esperire quale ulteriore mezzo di prova
un sopralluogo, che il Tribunale aveva ritenuto utile indire.
4.4. Sia infine aggiunto, a titolo di completezza, che
contrariamente a quanto indicato nella sentenza di questo Tribunale 31 marzo
1995 in re P. pubbl. in RDAT II-1995 N. 70, estesamente citata dai ricorrenti
nel gravame 29 agosto 1996 al Consiglio di Stato, l'esame della limitazione del
carico fonico inquinante non può essere attuata, nell'ambito dei provvedimenti
della seconda fase (non si dimentichi comunque l'autorità intimata di
effettuare preventivamente l'esame - essenziale nella fattispecie - delle
eventuali misure da imporre già in sede di primo grado), in conformità
dell'allegato 6 all'OIF, tranne che per quanto concerne gli impianti descritti
alla cifra 1 cpv. 1 lett. e dello stesso. I valori limite di esposizione al
rumore fissati nel detto allegato per industria, arti e mestieri non ritornano
infatti applicabili - né direttamente, né per analogia - alle emissioni sonore
provenienti da un esercizio pubblico, riconducibili in primo luogo al
comportamento degli esseri umani (personale ed avventori): spetta invece piuttosto
all'autorità decidente di stabilire, in base alla sua esperienza, se l'apertura
di un esercizio pubblico provocherà una molestia eccessiva per il vicinato valutando
(meglio: pronosticando) le relative immissioni in applicazione dell'art. 15
LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 123 II consid. 4d 332 segg. e rinvii = URP 1997,
pag. 490 segg.). La giurisprudenza appena citata del Tribunale amministrativo
era del resto già stata implicitamente abbandonata, sotto questo aspetto e nel
senso appena indicato, nella successiva sentenza 27 aprile 1995 in re Eredi C.
P., parimenti pubbl. in RDAT II-1995 N. 68.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa impugnata
annullata. Gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché
emetta un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria come indicato al
consid. 4.3..
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico della resistente (art. 28 PAmm), la quale viene altresì
condannata a versare ai ricorrenti, assistiti da un avvocato iscritto all'albo,
un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 21 LE, 2 RLE, 22 LPT, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 46 LPAmb, 1, 2,
7, 8, 40, 41, 43, 44 OIF, 3, 18, 28, 31, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. E' annullata
la risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 610) del Consiglio di Stato.
§§. Gli atti sono
retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio previa
completazione dell'istruttoria come indicato al consid. 4.3.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico di __________, la quale é altresì condannata a
rifondere ai ricorrenti identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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