AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.378
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00378
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 dicembre 1997 di
Contro
la
risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5747) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha rifiutato il ripristino del permesso di domicilio in seguito a decadenza
per prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
germanico, è nato in Svizzera a __________.
Nel 1985 si è trasferito, unitamente alla madre, nel Cantone
Ticino dove ha terminato la scuola obbligatoria e assolto l'apprendistato come
verniciatore di carrozzeria. Attualmente esercita tale professione in proprio
presso un'officina a __________ unitamente a __________.
Il 14 giugno 1988 è stato posto al beneficio di un permesso
di domicilio personale, con conseguente radiazione dalle schede di domicilio
della madre. L'ultimo termine di controllo è stato fissato al 20 maggio 1997.
B. Il 21 maggio 1996 __________
è stato interrogato dalla Polizia cantonale su richiesta dell'Ufficio regionale
degli stranieri di __________ atta a stabilire il suo effettivo luogo di
soggiorno. Egli ha dichiarato che a partire dal 1° ottobre 1995 è residente in
Italia e di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro in Svizzera per
rincasare ogni sera a __________ passando dal valico di confine di __________.
Il 5 giugno 1996 ha notificato la sua partenza per l'estero
tramite l'apposito formulario, rinunciando altresì al permesso di domicilio a
suo tempo rilasciatogli.
Il 10 dicembre 1996 __________, padre del collega di lavoro,
ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di aver
locato il proprio appartamento di __________ a __________ con effetto dal 1°
dicembre 1996.
Il 22 aprile 1997 lo straniero è stato nuovamente interrogato
dalla Polizia cantonale: in estrema sintesi, egli ha ribadito quanto dichiarato
il 21 maggio 1996.
C. Il 15 maggio 1997, la
Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza inoltrata da __________ il 2
ottobre 1996 volta al ripristino del suo permesso di domicilio, avendo egli
risieduto per oltre sei mesi all'estero.
Il dipartimento ha fondato la propria decisione facendo riferimento
alle ammissioni dell'interessato, come pure al verbale di interrogatorio del 22
aprile 1997. Ne ha concluso che da circa un anno e mezzo l'istante viveva
__________ e che il suo recapito a __________ era puramente di comodo e
fittizio.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 12 novembre
1997.
Il Governo, ritenuti i fatti già accertati dalla Sezione
degli stranieri, ha concluso che il ricorrente aveva risieduto in modo
effettivo all'estero per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale
ha pertanto confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto
dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio, il centro dei suoi interessi essendo in Svizzera.
Censura il fatto che dopo più di 20 anni trascorsi nella
Confederazione, con un'assenza di soli 6 mesi venga dichiarato decaduto il suo
permesso.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente
dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante
prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è
ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio
o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla
validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF
inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti). Anche la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
La possibilità del
ripristino del permesso di domicilio postulato dal ricorrente è dunque
vincolata dal quesito a sapere se esso non abbia perduto di validità. Occorrerà
pertanto accertare se egli non ha risieduto all'estero per oltre sei mesi
oppure se entro tale periodo ha eventualmente richiesto un permesso di assenza
dalla Svizzera. In caso negativo, egli non potrà richiedere con successo il
permesso sollecitato. Tuttavia, abitando all'estero nella zona di confine e
adempiendo ai relativi requisiti, gli sarà comunque riservata la possibilità di
essere posto al beneficio di un permesso quale frontaliero.
- Come ha giustamente
rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per
residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la
permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo
criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto
il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede
effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al
di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi; tuttavia, se ciò
avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio unicamente se
torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine
previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS: semplici soggiorni d'affari o a scopo
di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a
norma dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli
è tenuto a notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non
decade immediatamente, nondimeno esso perde ogni validità se l'interessato non
stabilisce nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva
entro il termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato
che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello
in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due
luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20
ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
Da rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di
chinarsi sul caso di uno straniero domiciliato che entra in Svizzera principalmente
per motivi di lavoro alla stregua di un frontaliero mantenendovi una residenza
fittizia (TCA, sentenza del 26 novembre 1997 in re P. consid. 4): tale modo di
agire porta alla decadenza del permesso.
- Nella fattispecie in esame,
il ricorrente dal 1° ottobre 1995 e per oltre sei mesi ha vissuto in Italia.
4.1. Interrogato dalla
Polizia cantonale il 21 maggio 1996 in merito alla sua residenza regolare e
continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato, sottoscrivendone il
verbale, che "Tutte le sere lascio la Svizzera per rientrare al mio
domicilio in Italia. La mattina rientro poi regolarmente per la mia attività
lavorativa a __________. Non ho alcuna intenzione di modificare il mio sistema
di vita e di lavoro. Entro il mattino ed esco alla sera dal confine di
__________. Questo durante tutta la settimana, sabato compreso".
Interrogato nuovamente il 22 aprile 1997, in sintonia con
quanto dichiarato nel precedente verbale, egli ha affermato di vivere nella
vicina penisola, e ciò da circa un anno e mezzo. Ha aggiunto di dividere
l'appartamento con l'amico e compagno di lavoro __________. "Entrambi,
la mattina da __________ raggiungiamo la nostra officina sita ora a __________
- zona __________. La sera per contro entrambi ritorniamo in Italia, nel nostro
appartamento per la notte.(...)Il nostro lavoro inizia verso le 08.00 per
terminare di sera verso le ore 19.00. Fascia d'orario nella quale transitiamo
in Dogana a __________ ". Sollecitato dall'agente interrogante sulle
ragioni per cui ha cercato con l'amico __________ di ingannare il locale URS fornendo
il recapito di __________, egli ha dichiarato che "Il motivo principale
era quello di riavere il permesso di domicilio al quale avevo rinunciato prima
di stabilirmi definitivamente in Italia. Il secondo motivo era dovuto al fatto
che nel frattempo il mio passaporto germanico era scaduto e non avendo più il
domicilio in Svizzera non mi era più possibile rinnovare lo stesso".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni,
che l'insorgente non ha mai ritrattato, si deve dunque ammettere che dal 1°
ottobre 1995 sino ad almeno il 22 aprile 1997 egli si è stabilito all'estero
rientrando in Svizzera unicamente per motivi di lavoro.
4.2. Egli sostiene che il centro dei suoi interessi sarebbe
in Svizzera, avendovi trascorso oltre 20 anni passandovi l'infanzia e dove ha
tanti amici. Le allegazioni del ricorrente non possono essere accolte già a
seguito dalle vincolanti condizioni di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS e
delle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia sullo scopo del ripristino del
permesso.
Del resto, anche nella missiva 16 dicembre 1996 indirizzata all'URS
di __________ egli ha affermato che all'inizio del 1996 ha "lasciato il
domicilio in Svizzera per motivi finanziari per andare ad abitare in Italia,
più precisamente a __________. - L'intenzione era di prendere la residenza là e
poi fare il permesso di lavoro in Svizzera come frontaliero. Questo non mi è
stato possibile perché avevo il passaporto scaduto. - Quindi ho deciso di riprendere
il domicilio in Svizzera per poter continuare la mia attività lavorativa come
verniciatore di carrozzeria".
L'insorgente ha dunque risieduto in Italia ed è rientrato in
Svizzera con lo scopo di svolgere la propria attività a __________. In
conformità alla giurisprudenza federale (v. consid. 3), ciò è insufficiente per
ritenere che la sua residenza principale fosse effettivamente a __________.
4.3. L'insorgente non ha nemmeno presentato, prima della scadenza
dei sei mesi di assenza all'estero (art. 9 cpv. 3 lett. c ultimo periodo LDDS),
una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera.
Ne consegue che il suo permesso di domicilio ha perso ogni validità.
Egli non può di conseguenza richiederne il ripristino.
Il gravame va dunque respinto e non necessita ulteriore disamina.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 56, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster