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Numero d'incarto:
52.1997.368
Data decisione, Autorità:
10.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00368
Lugano
10 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 dicembre 1997 di
__________,
__________ e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1997, no. 5897, del Consiglio di Stato che:
a)
respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza
edilizia 19 agosto 1997 rilasciata dal municipio di __________ ad __________
e __________ per la ristrutturazione di uno stabile del nucleo (part. no.
- RF) e
b)
accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da quest'ultimi avverso una
condizione della medesima licenza;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 aprile 1997 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare una vecchia casa d’abitazione situata nella zona del nucleo
(part. no. - RF). L'intervento prevedeva, fra l'altro, di
praticare un'apertura nella facciata N e di asportare metà della falda del tetto
di un corpo aggiunto sulla facciata E (sub. A), allo scopo di ricavarvi, a
livello del secondo piano dell'edificio principale, una terrazza coperta da una
pergola. La domanda di costruzione non era corredata da un piano della facciata
N.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti,
proprietari delle part. no. __________ e __________ RF, contestando in
particolare la nuova apertura sulla facciata N, considerata lesiva della loro
privacy.
B. Raccolto il preavviso
dell'autorità cantonale ed esperito senza successo un tentativo di
conciliazione, il 19 agosto 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola alla condizione che non venisse realizzata
l'apertura prevista sulla facciata N.
Contro la predetta licenza sono insorti davanti al Consiglio
di Stato gli opponenti __________, chiedendone l'annullamento. Davanti allo
stesso Consiglio si sono aggravati anche i coniugi __________, contestando il
diniego del permesso di aprire la finestra di cui si è detto.
C. Con giudizio 19 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei vicini __________ e
parzialmente accolto quello dei coniugi __________.
Acquisito agli atti il piano mancante della facciata N, il
Governo ha in sostanza ritenuto che l'art. 34 NAPR, disciplinante l’attività
edilizia nella zona del nucleo, non vietasse l'apertura di nuove finestre. Ha
quindi autorizzato l’apertura della finestra in questione, imponendo tuttavia
una leggera modifica della forma prevista dal piano (rettangolare, anziché a
fungo come previsto).
Con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha poi respinto
l'impugnativa dei vicini in quanto riferita alla terrazza con pergolato,
ritenendo che le NAPR non vietassero un simile intervento.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i vicini opponenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In subordine, postulano che quest'ultima venga riformata in modo da eliminare
la finestra della facciata a N e la terrazza con pergolato.
Preliminarmente, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di
Stato di aver disatteso la procedura di rilascio del permesso, sollecitando i
resistenti a completare la domanda in sede di ricorso.
Nel merito, ritengono invece che l'apertura di una nuova
finestra e la formazione di una terrazza disattendano il vincolo di mantenimento
delle facciate e delle caratteristiche architettoniche delle costruzioni del
nucleo sancito dall'art. 34 NAPR.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i
resistenti __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
2.1. Giusta l’art. 4 LE, la
domanda di costruzione dev'essere corredata dalla documentazione necessaria. I
progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art.
11 cpv. 1 RLE). Essi devono in particolare comprendere il disegno delle facciate
(art. 12 lett. d RLE).
L'autorità può all’occorrenza chiedere informazioni o completamenti
(art. 11 cpv. 3 RLE).
2.2. In concreto, la domanda presentata dai resistenti non comprendeva
il disegno della facciata N e della finestra che, stando alle indicazioni degli
altri piani, avrebbe dovuto essere aperta a livello del secondo piano, sulla
verticale del colmo del tetto.
Il municipio ha negato il permesso di aprire quella finestra
senza chiedere ai resistenti di completare la domanda con il disegno della facciata
N. Visto che la facciata non veniva modificata, la decisione rispondeva tutto
sommato all’esigenza di fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili i limiti dell’intervento.
Su ricorso dei coniugi __________, che contestavano il
diniego della licenza per questa apertura, il Consiglio di Stato ha chiesto
loro di produrre un piano di tale facciata, dal quale si potessero dedurre
forma dimensioni della nuova finestra.
La sanatoria del difetto operata dalla precedente istanza
sfugge alle critiche dei ricorrenti. Contrariamente a quanto essi assumono, non
si tratta di una nuova domanda, ma di una completazione di una domanda carente
che rientra ampiamente nei limiti ammessi dall'art. 11 cpv. 3 RLE. L'intenzione
dei ricorrenti di aprire una finestra su questa facciata risultava in effetti
chiaramente dal piano del secondo livello, allegato alla domanda di
costruzione. Con il piano sollecitato dal Consiglio di Stato i qui resistenti
hanno unicamente precisato la forma e le dimensioni verticali della finestra.
A torto rimproverano i ricorrenti al Consiglio di Stato di
aver violato il loro diritto di essere sentiti. Analogamente sollecitati, i ricorrenti
hanno potuto esprimersi anche su questo atto integrativo della domanda in
contestazione.
Giungendo alla conclusione che la finestra poteva essere autorizzata
a determinate condizioni, il Consiglio di Stato non si è indebitamente
sostituito al municipio. Interpellato dal Governo in merito al piano della
facciata N inoltrato dai resistenti, il municipio si era infatti rimesso al
giudizio dell'istanza di ricorso. Ha quindi accettato l’eventualità che il
Consiglio di Stato autorizzasse l’apertura che aveva negato soprattutto nella
convinzione che questa soluzione rispondesse meglio agli interessi delle parti.
Le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti vanno quindi
disattese siccome infondate.
- 3.1. Giusta l'art. 34 NAPR
di __________ nella zona del nucleo tradizionale (NV) sono ammessi:
"a) gli
interventi di riattamento degli edifici con elementi di valore storico o ambientale
a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria
e le altezze dei singoli corpi di fabbrica.
Dovranno
in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle
facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato, di regola lo
schema d'organizzazione interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli
elementi strutturali verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo
scala).
Deve
inoltre essere mantenuta o riproposta la forma originaria del tetto.
Per la
copertura dovranno essere utilizzati i coppi o le tegole Ludovici rosse.
b) La
trasformazione, la demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non
abitabili e completamente sprovvisti di elementi di valore storico-artistico o
ambientale.
Sulle
singole possibilità di trasformazione, di demolizione e ricostruzione, il
municipio, sentito il preavviso dell'autorità cantonale competente, deciderà caso
per caso.
Le nuove
volumetrie dovranno rispettare di regola gli allineamenti originari e le
contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno inserirsi convenientemente
nel tessuto urbano.
L'altezza
dovrà essere commisurata a quella degli edifici adiacenti.
Per un
corretto inserimento nel contesto ambientale si dovrà avere una particolare
cura nella scelta dei materiali da utilizzare e nella scelta dei tinteggi esterni.
I tetti
dovranno essere a falde; la pendenza dovrà adeguarsi a quella dei tetti vicini,
ma non essere inferiore al 40%, per la copertura dovranno essere utilizzati i
coppi o le tegole Ludovici rosse. Deroghe alle precedenti disposizioni sui
tetti potranno essere concesse dal municipio per casi particolari.
Le
distanze da rispettare sono:
-
da un
fondo: in confine o a ml 1,50
-
verso
un edificio senza aperture: in contiguità o a ml 3,00
-
verso
un edificio con apertura: ml 4,00
Il
municipio può imporre caso per caso distanze maggiori per un miglior inserimento
della costruzione.
Nel
nucleo tradizionale, la formazione di autorimesse e posteggi non è ammessa.
Eccezioni sono possibili solo quando non risultano compromessi gli obiettivi
del PR e le caratteristiche ambientali e tipologiche del tessuto edilizio."
Scopo precipuo della norma in esame è quello di conservare
inalterata la sostanza edilizia del nucleo. In particolare, quella degli
edifici con elementi di valore storico od ambientale. Donde l'obbligo di
rispettare il carattere architettonico, la volumetria e l'altezza dei singoli
corpi di fabbrica.
Al pari di analoghe disposizioni di altri comuni, anche
l'art. 34 NAPR conferisce al municipio un margine discrezionale relativamente
ampio, sindacabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in
cui integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso di potere. Il rispetto del carattere architettonico degli
edifici e l’obbligo di mantenere le caratteristiche delle facciate non
istituiscono vincoli di conservazione assoluti ed inderogabili, ma lasciano
all’autorità decidente una certa latitudine di giudizio in ordine
all’individua-zione degli interventi di riattamento ammissibili.
3.2. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, dall'art.
34 lett. a NAPR non è desumibile alcun divieto di praticare nuove aperture.
L'obbligo di mantenere le caratteristiche delle facciate non
può essere interpretato alla stregua di un divieto tassativo di apportarvi
modifiche di sorta. Soggette al vincolo di mantenimento o di ripristino non
sono le facciate in quanto tali, ma gli elementi architettonici che le
caratterizzano: in particolare, le aperture i balconi ed i loggiati.
3.2.1. Sostanzialmente corretta e conforme al diritto appare
in concreto la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l'apertura di
una finestra di m 0.66 x 1.25 al centro della facciata N dello stabile dei
resistenti a livello del secondo piano.
E' in effetti evidente che una simile apertura non altera in
misura apprezzabile le caratteristiche della facciata in questione: una
facciata secondaria, priva di particolari pregi, che manterrebbe comunque
invariata la sua natura di elemento architettonico sostanzialmente chiuso.
Parimenti, si deve escludere che in un simile modesto intervento possa essere
ravvisata una disattenzione dell'obbligo di rispettare le caratteristiche
architettoniche dell'edificio sancito dall'art. 34 NAPR.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
3.2.2. Fondate sono invece le contestazioni sollevate dai
ricorrenti con riferimento alla terrazza con pergola che verrebbe realizzata, a
livello del secondo piano, sul tetto del corpo addossato alla facciata a valle
dello stabile in esame. Questo manufatto, ricavato mediante parziale
asportazione della falda del tetto, viola in effetti chiaramente tanto
l'obbligo di mantenere la forma originaria del tetto, quanto l'obbligo di
coprire gli edifici con tetti a falde. Obblighi dai quali non è sicuramente
dato di prescindere mediante la concessione di deroghe, stante che la
situazione dell’edificio non presenta alcunché di eccezionale.
In quanto riferito alla terrazza con pergola, il ricorso va
quindi accolto.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va parzialmente accolto, annullando e riformando la decisione
governativa impugnata nel senso di confermare la licenza in contestazione con
l'aggiunta di una finestra di m 0.66 x 1.25 sulla facciata N, ma senza la terrazza
con pergola.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra le parti. Le ripetibili sono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 21 LE; 11, 12 RLE; 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 novembre 1997, no.
5897, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che la licenza
19 agosto 1997 rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti __________
è confermata:
-
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 500.-
dei resistenti, pure in solido, per il resto.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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