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Numero d'incarto:
52.1997.363
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00363
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1997 di
contro
la
decisione 19 novembre 1997, no. 5932, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 2 settembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________
per trasformare in casa d'abitazione una stalla situata nel nucleo del paese
(part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
19 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
23 dicembre 1997 del Dipartimento
del territorio;
-
5 gennaio 1998 del municipio di
__________,
-
8 gennaio 1998 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17 giugno 1997 il
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare in casa d'abitazione una vecchia stalla in disuso situata nel
nucleo del paese (part. no. __________ RF; zona NV);
che alla domanda si è opposto il qui ricorrente __________,
proprietario di una casa d'abitazione (part. no. - RF) e di
un terreno (part. no. __________ RF), situati a circa 40 m dal fondo del
resistente e separati da quest'ultimo da immobili di proprietà di terzi (part.
no. __________ RF);
che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del qui
ricorrente __________;
che con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile per carenza di legittimazione attiva l'impugnativa presentata
dall'opponente contro la predetta licenza edilizia;
che il soccombente impugna ora il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla licenza in oggetto;
che, rivendicata la legittimazione attiva, l'insorgente
censura la licenza dal profilo delle disposizioni di natura estetica che disciplinano
l'attività edilizia nella zona del nucleo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dal beneficiario della licenza, che ne chiedono il rigetto
con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che ad __________ va invece negata la legittimazione attiva;
che il ricorrente, in quanto proprietario di fondi situati a
ragguardevole distanza dallo stabile del resistente (40 m) non appartiene
infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione
giuridica risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto sufficientemente stretto ed intenso;
che la sua situazione non è sostanzialmente diversa da quella
degli altri abitanti di __________;
che il ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale,
attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio
effettivo che quest'ultimo gli arreca;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata,
immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia, commisurata alla recidiva
specifica dell’insorgente in questo genere di procedure ricorsuali (STA 31.3.95
in suis), segue la soccombenza;
visti
gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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