AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.34
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00034
Lugano
9 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 febbraio 1997 di
contro
la
decisione 29 gennaio 1997 (no. 351) del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
12 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla
parrocchia di __________ la licenza edilizia per la costruzione di un'area
sacra sul mappale no. __________ di quel Comune, in località __________;
viste le risposte:
-
26 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
3 marzo 1997 della parrocchia di
__________;
-
5 marzo 1997 del municipio di
__________;
-
10 marzo 1997 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ è proprietaria
del mappale no. __________ RF di __________. Si tratta di un fondo di
all'incirca 65 mq situato in località __________, al di fuori della zona
edificabile.
L'intero sedime era occupato in passato da una piccola chiesa
di montagna (Chiesa di __________) di proprietà della parrocchia di __________.
La chiesa, costruita negli anni '30, è stata demolita
nell'autunno del 1995 su disposizione della proprietaria, essendo ormai in
avanzato stato di abbandono.
B. a) Il 20 ottobre 1995, la
parrocchia di __________, rappresentata nell'occasione dall'arch. __________,
ha notificato al municipio di __________ di essere intenzionata a sistemare il
terreno precedentemente occupato dalla Chiesa di __________, e di volervi
realizzare un'area sacra.
b) Nei termini di legge, il ricorrente __________,
comproprietario di un rustico di vacanza (part. no. __________ RF di
__________) situato nelle vicinanze del fondo destinato ad accogliere la nuova
costruzione religiosa, si è opposto al rilascio della licenza edilizia,
sollevando delle censure di natura procedurale.
c) Con decisione 30 novembre 1995, il municipio ha accolto la
predetta opposizione, rilevando come nel caso di specie dovesse essere seguita
la procedura edilizia ordinaria.
C. Il 14 dicembre 1995 la
parrocchia di __________ ha quindi inoltrato una domanda di costruzione per la
realizzazione di un'area sacra al mappale no __________ di __________.
Il progetto, identico a quello già presentato con la notifica
di costruzione del 20 ottobre 1995, prevedeva l'edificazione di un muro lungo
ml 12,70 e alto ml 2,80 con il pietrame della chiesa preesistente, nonché la
formazione di un'area esterna per le celebrazioni religiose di circa 100 mq
interamente pavimentata con lastre di granito e comprendente una grossa croce
in legno alta oltre 4 m. ed una sorta di cappella/altare a forma di parallelepipedo
con una base di circa 9 mq e un altezza di 4,90 m.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dall'11 al 26 gennaio
1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 20 gennaio
1996, __________ si è opposto al rilascio del permesso in oggetto.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il municipio di __________ ha risolto il 12 aprile 1996 di concedere
alla parrocchia di __________ la licenza edilizia richiesta, senza tuttavia
entrare nel merito delle censure sollevate da __________, né pronunciarsi in
modo esplicito sull'esito dell'opposizione interposta da quest'ultimo.
D. Con ricorso 25 aprile 1996,
__________ ha impugnato la predetta risoluzione municipale davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quell'occasione il ricorrente, dopo aver rilevato come il
municipio avesse in pratica ignorato l'opposizione da lui inoltrata il 20
gennaio 1996, ha innanzitutto contestato la procedura seguita per la
demolizione della vecchia chiesa. Ha quindi aggiunto che, essendo la part. no.
__________ di natura boschiva, la licenza avrebbe potuto essere rilasciata solo
previo ottenimento di un permesso di dissodamento dell'area. Inoltre sempre
secondo il ricorrente, non sarebbero in concreto date le condizioni stabilite
dal diritto federale (art. 24 LPT in particolare) e dal diritto cantonale per
procedere alla realizzazione del progettato manufatto al di fuori della zona edificabile.
E. Con giudizio 29 gennaio 1997
il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il predetto gravame,
difettando l'insorgente della legittimazione attiva per impugnare la risoluzione
municipale in oggetto.
Il Governo ha infatti ritenuto che l'insorgente, sebbene
comproprietario di un fondo situato nelle vicinanze di quello che la parrocchia
intende dedurre in edificazione, non appartiene a quella limitata cerchia di
persone la cui situazione risulta collegata con l'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
Entrando abbondanzialmente nel merito delle censure sollevate
dall'insorgente, l'Esecutivo cantonale ha quindi confermato la licenza
edilizia, ritenuto come nel caso di specie siano date le condizioni per il
rilascio di un'autorizzazione straordinaria a costruire fuori zona giusta
l'art. 24 cpv. 1 LPT e non si renda necessario alcun permesso di dissodamento.
F. Contro la predetta
risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla licenza edilizia
rilasciata il 12 aprile 1996 dal municipio di __________ alla parrocchia di
__________.
Afferma di essere legittimato a contestare il permesso
edilizio in questione, essendo comproprietario di un rustico di vacanza ubicato
a pochi metri dal mappale che la parrocchia intende dedurre in edificazione.
Sostiene che dalla costruzione del previsto manufatto potrebbero
derivare degli inconvenienti e dei disturbi per la sua proprietà, in quanto
l'area in questione ben si presterebbe quale luogo per il pic-nic e quale punto
di ritrovo per giovani vocianti durante i periodi dell'anno con affluenza di
turisti.
Per quanto concerne il merito, sostiene che la demolizione della
vecchia chiesa è stata effettuata in modo abusivo, e che la part. no.
__________ è di natura boschiva, ragione per la quale la costruzione della
prevista area sacra non può avvenire senza il rilascio di un permesso di
dissodamento.
Contesta inoltre che nel caso di specie siano dati i
requisiti per concedere alla parrocchia un'autorizzazione straordinaria a costruire
fuori zona giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT. Afferma in particolare che la prevista
opera non adempie al requisito dell'ubicazione vincolata, dovendo semmai essa
sorgere all'interno della zona edificabile.
G. La parrocchia di __________
chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via
subordinata, che lo stesso venga respinto, adducendo delle argomentazioni che saranno,
se del caso, riprese in seguito.
Il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio
chiedono la reiezione del gravame.
Dal canto suo, il municipio di __________ si rimette alle
osservazioni del Dipartimento.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima di entrare nel
merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad
esaminare d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua
ricevibilità.
Nel caso di specie è incontestabile che il contenzioso in
esame concerne un procedimento di diritto amministrativo in materia edilizia
definito mediante decisione dell'autorità comunale prima e del Consiglio di
Stato poi.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è sicuramente
data (art. 21 cpv. 1 LE) e il ricorso è stato inoltrato tempestivamente.
Controversa risulta per contro essere la questione relativa
alla potestà ricorsuale del ricorrente. Il Consiglio di Stato, seguendo le
argomentazioni addotte nel corso di causa dalla parrocchia, ha infatti
dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione l'impugnativa inoltrata
da __________ avverso la licenza edilizia in parola.
1.2. L'art. 8 cpv. 1 LE, nella sua nuova versione introdotta
il 15 marzo 1995, prevede che contro la concessione della licenza edilizia può
fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo, nonché le
organizzazioni costituite da almeno dieci anni cui compete, in base agli
statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla medesima LE. I soggetti che in
base al precitato articolo hanno il diritto di fare opposizione contro il
rilascio della licenza sono inoltre legittimati a ricorrere davanti al Consiglio
di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE). Il concetto
di interesse legittimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LE va interpretato
conformemente a quello di interesse degno di protezione giusta l'art. 103 lett.
a) OG.
Tra i privati è legittimato a ricorrere soltanto chi
appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione
risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso. Al fine di evitare che il ricorso di
diritto amministrativo si traduca in un actio popularis, il ricorrente deve
inoltre apparire portatore di un interesse giuridico o fattuale, di natura
personale, diretto ed attuale. In altri termini, occorre che la decisione
impugnata tocchi l'insorgente in misura più marcata di quanto non incida sugli
interessi degli altri membri della collettività (DTF 121 II 43 e segg.; 120 Ib
386, consid. 4b). Una situazione soggettiva d'interesse legittimo - quindi di
legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso - è data non soltanto a
chi è stato concretamente leso nei suoi diritti "bensì a chiunque possa
trarre una utilità pratica dall'esito favorevole del ricorso o, in altri
termini, a ognuno cui l'esito favorevole del ricorso contribuisce ad ovviare un
pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura " (DTF 104 Ib
249, consid. 5b). Rilevante è in particolare che con l'accoglimento nel merito
del gravame, il ricorrente possa impedire la verificazione di pregiudizi o
menomazioni al godimento della sua proprietà.
1.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto deciso dal
Consiglio di Stato, sono dati i presupposti per riconoscere a __________ la
qualità per agire in giudizio contro il rilascio della licenza edilizia in
oggetto: la sua posizione di comproprietario di un immobile di vacanza ubicato
nella località di __________, in prossimità del fondo che la parrocchia di
__________ intende dedurre in edificazione, risulta collegata con l'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
Come emerge dagli atti, ed in particolare dalla planimetria
in scala 1:1000 allegata alla domanda di costruzione, il controverso intervento
concerne in effetti un sedime distante poco più di 20 metri dal mappale no.
__________ dell'insorgente. I due fondi, seppur non confinanti, sono separati
unicamente da un tratto di terreno prativo non edificabile, di proprietà
patriziale: la nuova area sacra verrebbe dunque realizzata in un luogo poco
distante e ben visibile dal rustico del ricorrente (cfr. documentazione fotografica
in atti).
Il mappale no. __________ risulta inoltre essere, tra i vari
fondi edificati della zona di __________, quello maggiormente vicino all'area
interessata dal provvedimento impugnato.
In simili circostanze si deve ammettere che dalla
realizzazione del previsto manufatto sulla part. no __________ potrebbero derivare
per il ricorrente dei pregiudizi al godimento della sua proprietà, soprattutto
per quanto concerne la quiete. Vista l'ubicazione del suo rustico, si deve
dunque riconoscere che egli è toccato dal provvedimento litigioso con
un'intensità certamente maggiore rispetto agli altri membri della collettività
e agli altri proprietari d'immobili della zona.
Il semplice fatto che il ricorrente, secondo quanto
(erratamente) considerato dal Consiglio di Stato, avrebbe sollevato davanti
alle istanze precedenti unicamente delle censure non connesse con la sua
condizione di confinante, è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini della
determinazione della sua legittimazione. Giova infatti sottolineare come la
potestà ricorsuale non dipenda dalla natura degli interessi tutelati dalle
norme cui viene eccepita la violazione, bensì - come si è detto in precedenza -
esclusivamente dall'intensità con cui l'oggetto del provvedimento impugnato
tocca la posizione anche semplicemente fattuale dell'insorgente (in tal senso:
DTF 120 Ib 386, consid. b, all'inizio).
Neppure il fatto che __________ non sia proprietario unico
della part. no. __________ basta a privarlo della legittimazione ricorsuale.
Infatti, per giurisprudenza, nel ricorso di diritto amministrativo ogni singolo
comproprietario o proprietario comune che dimostra un interesse legittimo ha di
regola il diritto di impugnare una decisione che concerne anche gli altri
proprietari collettivi senza che si renda necessario l'accordo di quest'ultimi
(RDAT 1984 no. 77; STA inedita 30 marzo 1992 in re M.).
Si deve dunque ritenere che __________ è senz'altro persona
legittimata ad agire in giudizio contro il rilascio del permesso edilizio in
oggetto.
A torto dunque il Consiglio di Stato ha respinto in ordine il
suo gravame.
1.4. Risolto positivamente il quesito relativo alla
legittimazione attiva del ricorrente, si deve concludere che, per quanto
attiene al ricorso in esame, lo stesso risulta ricevibile in ordine e va
esaminato nel merito, essendosi già pronunciato il Consiglio di Stato a titolo
abbondanziale sulla legittimità della licenza edilizia rilasciata alla parrocchia
di __________.
- Edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo dietro il rilascio di una licenza edilizia.
La stessa si rende necessaria in particolare per la costruzione, la
trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la
demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche
alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 1 e 2 LE).
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati
sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni,
di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
- Di principio l'autorizzazione
a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione
prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (- principio della
conformità funzionale -art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art.
24 cpv. 2 LPT).
- Come accennato in
narrativa, la part. no. __________ di __________ si trova secondo l'attuale PR
fuori della zona edificabile. Medesimo azzonamento è pure previsto dal nuovo PR
di __________, adottato dal legislativo comunale nell'aprile del 1996 e
attualmente al vaglio delle autorità cantonali.
Ne consegue pertanto che il previsto intervento edilizio
potrebbe essere ammesso unicamente nei limiti concessi dall'art. 24 LPT.
L'opera in oggetto va senz'altro considerata come una nuova
costruzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, visto che il progettato manufatto
religioso, se realizzato, presenterebbe caratteristiche sostanzialmente
differenti rispetto a quelle dell'edificio un tempo esistente sul mappale no.
__________. Il previsto intervento edilizio non può in particolare essere
considerato alla stregua di una ricostruzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT
e 76 LALPT, in quanto con tale termine si intende generalmente un intervento
volto a riedificare un'opera edilizia demolita o andata distrutta, riproducendone
fedelmente le caratteristiche quantitative (dimensioni), qualitative (forma e
funzione) e situazionali (ubicazione), ossia un intervento inteso a costruire
ex-novo un'opera sostanzialmente identica a quella esistente (L. Schürmann/P.
Hänni, Planungs, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed., pagg. 70-71 e
giurisprudenza ivi menzionata). Ciò che non è certamente il caso nella
fattispecie in esame.
- A norma dell'art. 24 cpv. 1
LPT il permesso per la realizzazione della progettata area sacra può essere
concesso soltanto se la destinazione dell'opera esige un'ubicazione vincolata e
se non vi si oppongono interessi preponderanti.
5.1. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere
oggettivo ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione,
può essere realizzato solamente in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata
in senso positivo) oppure non può essere realizzato all'interno delle zone
edificabili in quanto non sono previste zone speciali per l'insediamento
previsto (ubicazione vincolata in senso negativo).
Per contro il citato requisito non è adempiuto quando la
scelta del luogo fuori dalla zona edificabile è dettata unicamente da ragioni
finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (cfr. DTF 118 Ib 19 consid.
2b, 117 Ib 267 consid.2; RDAT II-1994 No. 82; II-1992 No. 40 e riferimenti ivi
menzionati).
Stante quanto precede, si deve ritenere che nel caso in esame
tale requisito non è adempiuto, non sussistendo ragioni oggettive tali da
giustificare la realizzazione del previsto manufatto all'esterno della zona
edificabile prevista dal PR di __________.
È senz'altro vero che la realizzazione di costruzioni sacre
avviene usualmente in luoghi in cui, secondo la credenza o la tradizione
popolare, si sono verificati determinati eventi carichi di significato
religioso; non risulta tuttavia dagli atti che il mappale in questione presenti
particolari caratteristiche in tal senso. Non basta certo a conferire sacralità
al luogo il semplice fatto che a partire dalla prima metà di questo secolo sia
esistita sul mappale no. __________ una piccola chiesa; neppure la presenza di
una serie di cappelle votive lungo il sentiero che da __________ conduce sino a
__________ permette di per sé di dedurre alcunché a favore della pretesa ubicazione
vincolata dell'opera in oggetto, trattandosi quelle di costruzioni religiose
che nulla hanno a che vedere con la prevista area sacra.
Anzi, il grave stato di abbandono in cui versava la Chiesa di
__________ prima della sua demolizione (cfr. documentazione agli atti), nonché
la decisione della parrocchia di sopprimere il predetto edificio sono semmai
segnali indicativi dello scarso interesse del luogo dal punto di vista delle
tradizioni religiose. D'altra parte, se effettivamente il fondo al centro della
presente vertenza avesse avuto una qualche importanza in tal senso, non si vede
per quali ragioni lo stesso non sia mai stato adeguatamente tutelato a livello
pianificatorio, analogamente a quanto è avvenuto per la chiesa esistente nel
nucleo di __________ (mappale no. __________).
Le considerazioni contenute nella decisione impugnata,
secondo cui l'ubicazione dell'opera in questione sarebbe dettata da particolari
esigenze di natura storica e religiosa, non risultano pertanto confortate da
alcun riscontro oggettivo agli atti.
La scelta del luogo al di fuori della zona edificabile per la
realizzazione dell'opera in oggetto è dunque dettata essenzialmente da scelte
di carattere personale, ma comunque di natura soggettiva, non certo dalla
destinazione che verrebbe assegnata all'opera.
Visto quanto precede si deve concludere che il progettato manufatto
religioso non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata; di conseguenza,
contrariamente a quanto deciso dalle precedenti istanze, non sono attualmente
date le premesse per concedere alla parrocchia di __________ il permesso di
costruire al di fuori della zona edificabile.
- Stante quanto precede, il
gravame va dunque accolto, senza che si renda necessario di entrare nel merito
delle altre censure sollevate dal ricorrente, le quali possono così restare
indecise. Di conseguenza è annullata la decisione 29 gennaio 1997 (no. 351) del
Consiglio di Stato, come pure la decisione 12 aprile 1996 con cui il municipio
di __________ ha rilasciato alla resistente la licenza edilizia per l'edificazione
del mappale no. __________ di quello stesso Comune.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 76 LALPT; 1 cpv. 1 e 2; 2 cpv. 1, 8 cpv. 1, 21 LE; 3, 18,
28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate sia la decisione 29 gennaio 1997,
no. 351, del Consiglio di Stato, sia la decisione 12 aprile 1996 con cui il
municipio di __________ ha rilasciato alla parrocchia di __________ la licenza
edilizia per l'edificazione di un'area sacra sul mappale no. __________ RF di
__________.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico della parrocchia di
__________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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