AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.338
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00338
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la
risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5749) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 luglio 1997
del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, che
ha autorizzato __________ e __________ ad acquistare il fondo n. __________
RFP del Comune di __________ al prezzo di fr. 20 972.– equivalenti a fr. 7.–
il mq (diritto fondiario rurale);
viste le risposte:
-
5 dicembre 1997 della Sezione
dell'agricoltura;
-
9 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
23 dicembre 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con rogito 18 ottobre 1996
del notaio avv. __________ (n. 858), __________ e la comunione ereditaria fu
__________ hanno venduto ad __________ e __________ un prato di 2996 mq,
situato fuori della zona edificabile di __________ (part. n. __________ RFP).
Il 26 novembre 1996 il notaio avv. __________ ha chiesto alla
Sezione dell'agricoltura di accertare che l’alienazione del fondo non era
soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni sull'acquisto di aziende e
fondi agricoli della legge federale sul diritto fondiario rurale (RS
211.412.11; LDFR), subordinatamente che venisse rilasciata l'autorizzazione per
l'iscrizione dell'atto.
Il 6 dicembre 1996 la Sezione dell'agricoltura ha comunicato
al notaio che la compravendita era soggetta a tali disposizioni e che si doveva
pertanto pubblicare un bando secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR., poiché gli
acquirenti non erano coltivatori diretti e non era nemmeno data una delle
eccezioni previste dall’art. 62 LDFR.
B. Il __________ è apparso sul
Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT n. __________, pag. __________) il
bando per la vendita del fondo ad un prezzo massimo non esorbitante di fr. 7.–
il mq fissato dall'autorità cantonale. Il bando recava il nome e l’indirizzo
del notaio, ma non precisava nè a chi, nè entro quale termine avrebbero dovuto
essere inoltrate eventuali offerte.
Il 16 giugno seguente il ricorrente __________ ha inviato al
notaio un'offerta d'acquisto del fondo al prezzo di fr. 7.- il mq. L’offerta
non è stata ulteriormente trasmessa all’autorità cantonale.
Il 14 luglio seguente il notaio in questione ha chiesto alla
Sezione dell'agricoltura di autorizzare la vendita del fondo a __________ e
__________.
Ignara dell’offerta inoltrata dal ricorrente, il 25 luglio
1997 la Sezione dell'agricoltura ha rilasciato l'autorizzazione richiesta.
C. Venutone a conoscenza,
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento perché reso senza tener conto della sua offerta 16
giugno 1997.
Con decisione 12 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame. Pur rilevando come la Sezione dell'agricoltura avesse deciso
ignorando l'esistenza dell’offerta inoltrata dal ricorrente, il Governo ha
ritenuto che questi, non essendo coltivatore diretto, non beneficiasse di alcun
diritto prioritario sull'acquisto del fondo in oggetto.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all’autorizzazione alla
vendita rilasciata dell’autorità cantonale.
Censurato l'operato del notaio, l’insorgente ripropone e
sviluppa in questa sede le contestazioni sollevate senza successo in prima
istanza con riferimento alla regolarità del bando pubblicato, postulandone la
ripetizione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione dell'agricoltura senza
formulare particolari osservazioni.
__________ e __________, dal canto loro, osservano in estrema
sintesi che l'autorizzazione all'acquisto del fondo è conforme alla legge.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre
1996 (LALDFR; RL 8.1.3.1).
Il ricorso, inoltrato
entro il termine di 30 giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 della legge
federale sul diritto fondiario rurale e 13 cpv. 3 LALDFR, è tempestivo.
Presentato da una persona
senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri
legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Per principio, chi
intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione
(art. 61 cpv. 1 LDFR). Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione sono previste
in casi particolari, che non essendo qui dati non mette conto di evocare (art.
62 LDFR).
L'autorizzazione all’acquisto di un'azienda agricola o di un
fondo agricolo è rilasciata se non sussistono motivi per rifiutarla (art. 61
cpv. 2 LDFR).
I motivi di rifiuto sono previsti dall’art. 63 LDFR.
In base alla lett. a di tale norma, l'autorizzazione è
rifiutata se l'acquirente non è coltivatore diretto.
E’ considerato coltivatore diretto “chi coltiva lui stesso il
suolo agricolo e dirige personalmente l’azienda agricola” (art. 9 LDFR).
Per “azienda agricola” ai sensi della LDFR si intende “un
insieme di fondi, costruzioni ed impianti agricoli che serve da base alla produzione
agricola ed implica almeno metà della forza lavoro di una famiglia contadina”
(art. 7 cpv. 1 LDFR). Per valutare se si tratti di un’azienda agricola, devono
anzitutto essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla LDFR (art. 7
cpv. 3 LDFR). Devono inoltre essere prese in considerazione le circostanze
locali, la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla
gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le
relative spese sono sopportabili per l’azienda, nonché i fondi affittati per
lunga durata.
2.2. L’obbligo di vendere aziende agricole e fondi agricoli
soltanto a coltivatori diretti sancito dall’art. 63 lett. a LDFR non è comunque
assoluto. Le eccezioni a questo principio sono disciplinate dall’art. 64 LDFR.
In base a questa norma, se non vi è coltivazione diretta,
l'autorizzazione deve comunque essere rilasciata se l'acquirente prova che
sussiste un grave motivo che giustifichi la concessione di una deroga (cpv. 1).
Fra i gravi motivi che legittimano un’eccezione al principio
della coltivazione diretta è annoverata la comprovata mancanza di acquirenti
idonei in quanto coltivatori diretti. Giustifica in particolare il rilascio di
una deroga il fatto che nonostante pubblico bando per la vendita a un prezzo
non esorbitante (art. 60 LDFR) non vengano inoltrate offerte di coltivatori
diretti (art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR).
2.3. L'art. 5 del decreto esecutivo di applicazione alla
legge federale sul diritto fondiario rurale del 23 dicembre 1993 (DELDFR), in
vigore sino al 20 febbraio 1997, disponeva che il pubblico bando, prescritto
dall'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, doveva avere una durata minima di 15 giorni e
doveva avvenire con la pubblicazione sul Foglio ufficiale, rispettivamente con
affissione all'albo dei comuni di situazione e di quelli viciniori (cpv. 1).
Nel bando doveva inoltre figurare la dicitura: "copia delle offerte è
da inoltrare alla Sezione dell'agricoltura, Bellinzona" (cpv. 2).
Con l’entrata in vigore della LALDFR (21 febbraio 1997; cfr.
BU 97, 145), il DELDFR è decaduto (art. 11 cpv. 2 DELDFR).
Non essendo disciplinato nè dalla LALDFR, nè dal regolamento
previsto dall'art. 7 LALDFR, che non è ancora stato elaborato, il pubblico
bando previsto dall’art. 64 lett. f LDFR non soggiace per ora a particolari
disposizioni di diritto cantonale. Esso deve nondimeno risultare atto a
conseguire le finalità perseguite dalla norma in questione.
- 3.1. Nell'evenienza
concreta, la natura agricola del fondo (art. 6 LDFR), escluso dalla zona
edificabile (art. 2 LDFR), intavolato come prato a RF ed idoneo alla campicoltura,
è pacifica.
Pacifico è pure l’assoggettamento della vendita all’obbligo
dell’autorizzazione secondo la LDFR.
Controversa è la legittimità dell’autorizzazione all’acquisto
del fondo, che l’autorità cantonale ha rilasciato ai resistenti __________ e
__________ in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, ovvero in deroga
al principio della coltivazione diretta sancito dall’art. 63 lett. f LDFR.
3.2. Al fine di accertare che non vi erano interessati idonei
all’acquisto in quanto coltivatori diretti, il notaio avv. __________ ha
annunciato la vendita sul FU. Il bando pubblicato indicava chiaramente
l’oggetto della transazione prevista ed il limite di prezzo fissato dalla
Sezione dell'agricoltura in ossequio all’art. 66 LDFR. Il bando era carente
perché non indicava nè a chi nè entro quale termine dovevano essere inoltrate
eventuali offerte.
Le carenze non sono tuttavia tali da pregiudicare il conseguimento
degli scopi di pubblicità perseguiti dall’art. 63 lett. f LDFR. Non si
giustifica pertanto una ripetizione dell’intera procedura come chiesto dal
ricorrente, che ha comunque potuto inoltrare la sua offerta ed ottenere che
venisse presa in considerazione quantomeno davanti al Consiglio di Stato,
autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.
3.3. Per motivi sui quali non occorre indagare il notaio ha
trasmesso alla Sezione dell'agricoltura soltanto l’offerta dei resistenti
__________ e __________, che già avevano sottoscritto l’atto di compravendita
del fondo. L'autorità cantonale ha quindi rilasciato la controversa
autorizzazione in deroga, ignorando l’esistenza dell’offerta presentata dal
ricorrente.
Adito da quest’ultimo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il difetto potesse essere sanato prendendo in considerazione anche l’offerta
che il notaio aveva omesso di trasmettere alla Sezione dell'agricoltura. Il
Governo ha comunque confermato il provvedimento impugnato, ritenendo che il
ricorrente non potesse essere considerato coltivatore diretto ai sensi
dell’art. 9 LDFR e che la sua offerta non ostasse pertanto al rilascio di
un’autorizzazione di una deroga al principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR.
Le deduzioni del Consiglio di Stato meritano conferma.
Dagli atti prodotti dalla Sezione dell'agricoltura in prima
istanza emerge infatti chiaramente l’azienda del ricorrente non può essere
configurata come un’azienda agricola secondo l’art. 7 cpv. 1 LDFR e che il
ricorrente non può pertanto essere considerato alla stregua di un coltivatore
diretto giusta l’art. 9 LDFR.
Affinché un insieme di fondi che serve alla produzione
agricola configuri un’azienda agricola ai sensi di questa norma occorre in
effetti che determini un onere lavorativo pari ad almeno la metà della forza
lavoro di una famiglia contadina.
Ora, stando ai dati indicati dallo stesso ricorrente nel
formulario della struttura aziendale agricola compilato l’anno scorso, l'onere
lavorativo derivante dalla gestione di una superficie prativa di soli 14’682 mq
e di 22 capre si situa ben al di sotto di tale limite. In base ai parametri di
valutazione dell’autorità cantonale, esso ammonta infatti ad appena 57 giorni
all’anno. Ben al di sotto, quindi, della metà della forza lavoro di una
famiglia contadina (140 giorni all’anno).
Irrilevante è il fatto che il ricorrente coltivi lui stesso
il suolo agricolo e che diriga personalmente la sua azienda. Tali circostanze
non bastano comunque per riconoscergli la qualifica di coltivatore diretto ai
sensi dell’art. 9 LDFR, poiché la sua azienda non risponde al requisito posto
dall’art. 7 cpv. 1 LDFR con riferimento all’onere lavorativo.
Ininfluente è pure il fatto che la vendita al ricorrente
possa eventualmente apparire preferibile alla vendita ai resistenti __________
e __________. L'autorizzazione in deroga al principio della coltivazione
diretta dipende soltanto dalla prova dell’inesistenza di offerte di coltivatori
diretti. Il pubblico bando di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR non è
destinato ad individuare quale acquirente debba essere preferito. Serve
soltanto ad accertare che nessun coltivatore diretto sia interessato
all’acquisto e che pertanto può essere autorizzato un acquisto in deroga al
principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR.
Condizione, questa, che in concreto risulta soddisfatta.
- Stando così le cose, la
decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi
confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 7, 9, 60, 61, 63, 64, 80, 88 LDFR; 3, 13 LALDFR; 3, 18, 28, 43, 60,
61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.- è a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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