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52.1997.326 ΓÇó Appeal against slot machine authorization declared inadmissible
52.1997.326Outro Tribunal17 de nov. de 1997Inadmissible
The appellant sought to prevent the installation of slot machines at a venue, arguing unequal treatment and reliance on the popular ban. The Ticino Administrative Court held that it had no jurisdiction: under the enumerative appeal system, only decisions expressly made appealable by statute can be challenged, and the State Council's authorization in derogation of the slot-machine ban was not one of them. Federal gambling-house provisions also did not confer jurisdiction. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and the court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.
Art. 60 PAmm; Art. 13 cpv. 2 LCAmb; admissibility of administrative appeals in the enumerative system. The cantonal administrative court has jurisdiction only where a statute expressly provides for an appeal; there is no general appeal clause. Decisions of the State Council authorizing automatic gaming devices in derogation of the statutory ban are not appealable under Art. 13 cpv. 2 LCAmb, which covers only departmental decisions on granting or revoking licences. Federal law on casinos does not itself create cantonal judicial jurisdiction. An appeal filed outside the statutory catalogue is to be rejected in limine as inadmissible (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.326
Data decisione, Autorità: 17.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00326
Lugano 17 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 novembre 1997 di
“in merito alla messa in funzione di apparecchi automatici presso il __________ ”
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto in fatto
che con ricorso 8 novembre 1997 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di proibire la prevista istallazione di slot machines nei locali del __________ di __________;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di applicare due pesi e due misure vietando gli apparecchi automatici nel suo esercizio pubblico e autorizzandoli invece in gran quantità presso il __________: in barba alla volontà popolare, che ha appena introdotto un divieto nella legge; chiede che non le si vada a raccontare la “storiella” del __________, “che non la beve più nessuno”;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici;
che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale;
che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali a questo tribunale; anche da questo profilo il ricorso è quindi irricevibile;
che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'atto è inammissibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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